Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34496 del 27/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 27/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 27/12/2019), n.34496
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5458/2014 R.G. proposto dall’Agenzia delle
Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 122;
– ricorrente –
contro
M.L., R.M.P., Re.Ma. e R.P.
– intimati –
avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 15/13
depositata il 25/02/2013;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2019
dal Consigliere Dott. Catello Pandolfi.
Fatto
RILEVATO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Tributaria Centrale n. 1513 depositata il 23 febbraio 2013 che aveva accolto la tesi dell’Ufficio secondo cui l’esercizio professionale degli Agenti di assicurazione doveva essere inquadrata nell’attività d’impresa e quindi soggetta ad ILOR.
La vicenda trae origine da tre istanze di rimborso ILOR dei sigg. R.G., R.M.P., R.P., agenti di assicurazione, per gli anni dal 1980 al 1986 la prima; per gli anni 1982-86 la seconda e gli anni 83-86 il terzo. Nel corso delle controversia decedeva il sig. R.G., subentrandogli gli eredi R.M.P., R.P., M.L. e Re.Ma..
Le decisioni di primo e secondo grado erano state favorevole ai contribuenti, tranne che per le istanze di rimborso relative agli anni dal 1980 al 1984, ritenute tardive D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38.
La Commissione Tributaria Centrale aveva confermato le precedenti decisioni di merito, per l’anno 1986.
L’Agenzia delle Entrate ha basato il suo ricorso per cassazione su un unico motivo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 51, e del D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1.
Non hanno resistito con controricorso i contribuenti.
Diritto
CONSIDERATO
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è da accogliere alla stregua della giurisprudenza di questa Corte di cui alla sentenza n. 7448/2003 confermata da quella n. 338/2006.
A tali condivise decisioni questo Collegio intende dar seguito, per cui è da ribadire che “il reddito dell’agente di assicurazione, nella disciplina previgente alla data (1 gennaio 1991) di entrata in vigore della L. 29 dicembre 1990, n. 408, art. 9, comma 2, (privo di efficacia retroattiva), è assoggettato ad ILOR, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 42 del 1980 (dichiarativa della parziale illegittimità del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1), indipendentemente dalla presenza o meno di un’organizzazione di tipo imprenditoriale, considerato che questa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 51, costituisce presupposto, per la qualificazione dei redditi come redditi d’impresa, solo rispetto alle attività di servizi diverse da quelle contemplate dall’art. 2195 c.c., nel cui ambito (n. 5) va invece ricondotta l’attività dell’agente medesimo”.
Da quanto sopra discende l’accoglimento del ricorso dell’Ufficio, con conseguente cassazione della decisione impugnata.
Non sussistendo circostanze di fatto sulle quali il giudice regionale debba pronunciarsi, questa Corte, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dai contribuenti.
Ritiene che le spese della fase di merito, considerato il diverso orientamento favorevole ai contribuenti da essa emerso, possano essere compensate.
Nulla sulle spese della fase di legittimità, non avendo resistito i contribuenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.
Compensa le spese del grado di merito.
Nulla sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019