Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3449 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3449 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Edil Castello s.r.l. in pesona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Arzignano, al
viale Kennedy n. 14 , presso lo studio dell’avv. Gianfranco Maganbosco, dal quale è rapp.to
e difeso, giusta procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
n.88/18/11 depositata il 25/11/201d4;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 29/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13763/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/02/2014

Con atto del 14/11/2005, registrato il 30/11/2005, la Edil Castello s.r.l. acquistava Genesio, Francesco e Giuseppe Bravo un terreno edificabile, sito nel Comune di Nogarole Vicentino , chiedendo di fruire di fruire della tassazione agevolata ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 33, 3 comma della L. 388/2000. In data 23/10/2008 veniva notificato alla società
avviso di liquidazione n. 20051T005609000 con revoca delle agevolazioni richieste in quan-

La CTP di Vicenza, adita dalla società, accoglieva il ricorso con sentenza del 12/5/2009. La
CTR del Veneto, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia sul
rilievo che “la società Edil Castello s.r.l. non ha eseguito le opere di urbanizzazione
dell’area”. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso
l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. . Il presidente ha fissato l’udienza del 29/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art.33, 3 comma della L.
388/2000, nonché il vizio di motivazione della sentenza, laddove la CTR ha accolto
“cm

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l’appello dell’Ufficiorsul rilievo dell’avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione
anteriormente all’atto di acquisto.
La censura di violazione di legge è fondata. L’art. 33, comma 3, legge n. 388/2000 (nel testo
vigente alla data dell’atto di acquisto) prevedeva che «i trasferimenti di beni immobili in
aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta di registro
dell’i per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento». Il trattamento
fiscale di favore risultava quindi subordinato alla “condizione” della utilizzazione edificatoria entro il quinquennio.
La ratio legis sottesa alla norma agevolativa in esame — l’incentivazione dell’edificazione in
terreni compresi in un piano urbanistico particolareggiato —, analogamente a quanto disposto
l’articolo 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (c.d. legge Tupini)- che prevedeva “il beneficio
dell’imposta fissa di registro e quello della riduzione al quarto dell’imposta ipotecaria per gli
acquisti di aree edificabili”,…. purché la costruzione fosse iniziata ed ultimata entro un dato

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Ordinanza pag. 2

to, alla data della compravendita, risultavano già eseguiti gli interventi di urbanizzazione.

termine- induce questo Collegio a ritenere che l’attività richiesta per fruire dei benefici in
questione non potesse essere limitata alla realizzazione delle sole opere di urbanizzazione quand’anche oggetto di convenzione di lottizzazione-, bensì dovesse essere estesa alla costruzione di un edificio: realizzazione di nuova costruzione, o demolizione e ricostruzione
integrale di un edificio preesistente che, al decorso del quinquennio avesse una consistenza

Va pertanto ritenuta irrilevante ai fini dell’agevolazione in esame la circostanza che il terreno oggetto di acquisto fosse già urbanizzato all’atto della compravendita, dovendo valutarsi
unicamente l’avvenuta esecuzione dell’intervento edificatorio da parte della società acquirente entro il quinquennio dall’acquisto. Per tutto quanto sopra trfifeamato va comunque
esclusa la spettanza dei medesimi benefici ad un eventuale precedente acquirente che, in
attuazione della convenzione edilizia, avesse limitato la propria attività all’esecuzione delle
opere di urbanizzazione.
Consegue da quanto sopra la cassazione della decisione impugnata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti nel merito, va rigettato l’appello proposto dall’Ufficio con accoglimento del ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di liquidazione n.
20051T005609000.
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e del giudizio di cassazione
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta
l’appello proposto dall’Ufficio con accoglimento del ricorso proposto dalla società avverso
l’avviso di liquidazione n. 20051T005609000, compensando tra le parti le spese del merito
e del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 29/1/2014
Il Presidente

significativa dal punto di vista urbanistico.

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