Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3449 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14664/2018 proposto da:

Eleven Finance S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bocca di Leone n.

78, presso lo studio dell’Avvocato Antonio Romei, che la rappresenta

e difende unitamente all’Avvocato Eric Quarantelli giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., nella qualità di Liquidatore Giudiziale dei beni

ceduti nel concordato preventivo della C.B. s.r.l.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Toscana n. 10, presso lo

studio dell’avvocato Rizzo Antonio, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Lorenzo Scarpelli giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Brua S.r.l., Gin S.r.l., Immobiliare M. S.r.l., Piazza Unità

Firenze S.r.l., Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE depositata il 9/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal cons. Dott. PAZZI ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. a seguito di asta pubblica indetta in esecuzione del concordato preventivo di C.B. s.r.l., Eleven Finance s.r.l. si rendeva aggiudicataria della partecipazione azionaria pari all’88,23% di Società Alberghiera Fiorentina S.A.F. s.r.l. e di un’unità immobiliare sita nel Comune di (OMISSIS) al prezzo di Euro 6.250.000;

l’aggiudicataria, essendo onerata a termini di bando a procurare il consenso di M.P.S. alla cancellazione dell’ipoteca sugli immobili di proprietà del garante Impresa Edile Poli s.r.l. e la disponibilità delle banche B.N.L. s.p.a. e M.P.S. s.p.a. a rimettere le fideiussioni rilasciate in favore di S.A.F. ai fini del successivo perfezionamento della vendita, si attivava presso gli istituti di credito senza tuttavia ricevere riscontro positivo;

Eleven Finance s.r.l. rappresentava perciò al giudice delegato al concordato di C.B. s.r.l. le difficoltà incontrate con gli istituti di credito e chiedeva una proroga del termine stabilito per il versamento del saldo del prezzo, che le veniva negata con decreto del 15 novembre 2017;

2. il Tribunale di Firenze, con decreto depositato in data 9 marzo 2018, rigettava il reclamo presentato da Eleven Finance s.r.l. ai sensi della L. Fall., art. 26 dopo aver rilevato che: i) la vendita aveva avuto ad oggetto non solo quote sociali, ma anche una porzione di immobile, dovendosi di conseguenza ritenere corretto il rinvio fatto alla L. Fall., artt. 105, 107 e 108 e art. 532 c.p.c. e ss. all’interno dell’ordinanza di vendita, il cui tenore chiariva agli acquirenti che l’asta rimaneva regolata dalla disciplina del codice di procedura civile; ii) il termine per il deposito del residuo prezzo di aggiudicazione era stato correttamente ritenuto perentorio e non prorogabile, in applicazione delle normativa processual-civilistica; iii) la condizione apposta, relativa alla necessità di ottenere il consenso degli istituti di credito alla rinuncia alle garanzie, non interferiva con l’adempimento dell’obbligazione di versamento del saldo prezzo, dato che la stessa risultava di certo avverabile con il pagamento del dovuto;

3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Eleven Finance s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Dott. C.S., in qualità di liquidatore giudiziale dei beni ceduti nell’ambito del concordato preventivo di C.B. s.r.l., eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso;

le intimate Gin s.r.l., Brua s.r.l., Piazza Unità Firenze s.r.l., Immobiliare M. s.r.l., C.B. s.r.l. in concordato e Dott. O.M. quale commissario giudiziale del concordato preventivo di C.B. s.r.l. non hanno svolto difese;

C.S. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso presentato da Eleven Finance s.r.l.;

questa Corte, con ordinanza in data odierna, ha ritenuto inammissibile, perchè tardivo, il ricorso concernente il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione per mancato pagamento del prezzo;

alla luce di tale declaratoria di inammissibilità, pronunciata sul ricorso n. 27187/2018 R.G., il ricorrente non ha più interesse alla decisione dell’impugnazione in esame, che, riguardando il diniego della proroga del termine assegnato per il pagamento del prezzo, involge un atto meramente prodromico al provvedimento di decadenza, divenuto oramai definitivo;

il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza, risultando il sopravvenuto difetto di interesse imputabile alla parte ricorrente, e si liquidano come da dispositivo;

non sussistono invece i presupposti per condannare il ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dato che la causa di inammissibilità del ricorso ritenuta assorbente è sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass. 14782/2018).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.900, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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