Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3449 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. II, 12/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRINI MARIA C., rappresentato e difeso dall’avvocato FREDA

ETTORE;

– ricorrente –

contro

DITTA “CARBURANTI E LUBRIFICANTI” di CAUTILLO FABIANO P.IVA

(OMISSIS) titolare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARDINALE CAPRARA 58, presso lo studio dell’avvocato DELLA SALA

RAFFAELLINA, rappresentato e difeso dall’avvocato NAPOLANO GENNARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2004 del TRIBUNALE di ARIANO IRPINO,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato NAPOLANO Gennaro, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi agli scritti depositati e insiste

sull’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.R.F. proponeva opposizione al decreto ing. N. 16/01 con il quale il Giudice di Pace di Castel Baronia, su ricorso della ditta Carburanti e Lubrificanti di Cautillo Fabiano, gli aveva ingiunto il pagamento in favore di quest’ultima della somma di L. 2.550.009 – oltre interessi e spese – a titolo di saldo della fornitura di carburante effettuata in suo favore dal (OMISSIS), di cui alla fattura n. (OMISSIS). Deduceva l’opponente di nulla dovere, avendo saldato ogni debito con il versamento dell’assegno bancario, emesso il (OMISSIS), tratto sulla Banca Popolare di Bari, regolarmente incassato dallo stesso ricorrente.

Il giudice adito, con sentenza n. 64/03 accoglieva l’opposizione e revocava il decreto opposto. A seguito dell’appello proposto dal C., l’adito tribunale di Ariano Irpino, con sentenza n. 558/2004, riformava la sentenza impugnata, e ritenuta acquisita la prova sia dell’ari che del quantum, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’appellato L.R. al pagamento delle spese del doppio grado. Il L.R. ricorre per la cassazione di tale pronuncia, sulla base di n. 3 censure; l’intimato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’esponente con il primo motivo del ricorso denunzia la violazione dell’art. 2696 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. nonche’ l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. A suo avviso non era stata acquisita la prova del credito, sia in ordine al quantum che dell’an debeatur; in realta’ il tribunale aveva a tal fine erroneamente interpretato le dichiarazioni rese in sede d’interrogatorio formale dal L.R., perche’ dalle stesse non era desumibile la quantita’ del carburante agricolo fornito, ne’ il prezzo concordato o quantomeno imposto. In definitiva il C. non aveva dimostrato l’ammontare del suo credito in relazione al prezzo del carburante somministrato; invero la semplice fattura non costituiva prova a favore di chi l’aveva emessa; il tribunale poi aveva arbitrariamente imputato il pagamento del R. alle precedenti forniture.

Con il secondo motivo l’esponente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonche’ l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Deduce che il tribunale, di sua iniziativa, si era pronunciato anche con riferimento ad altre precedenti forniture, anteriori al (OMISSIS), che non erano state oggetto di domanda da parte del creditore, in quanto le forniture contestate erano solo quelle successive a tale data.

Entrambe le doglianze – esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate.

Ad avviso del Collegio le dedotte violazioni di legge ed i pretesi vizi di motivazione prospettati da ricorrente si risolvono in questioni di merito come tali sottratti al sindacato di legittimita’, atteso che in definitiva si chiede un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quanto ha ritenuto il giudice a quo.

E’ noto che l’unico sindacato riservato al giudice di legittimita’ e’ quello sulla congruenza della relativa motivazione, che, pero’ nella fattispecie appare corretta ed immune da vizi logici e giuridici.

D’altra parte “questi vizi — come ha sottolineato la S.C. – non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova”.

(Cass. n. 584 del 16/01/2004). Nella fattispecie il tribunale ha adeguatamente valutato tutti gli elementi probatori acquisiti, quali:

le dichiarazioni rese dal L.R. in sede di interrogatorio formale, le annotazioni delle forniture sul libretto UMA, la fattura e gli altri documenti allegati.

Cio’ posto, occorre inoltre sottolineare che il tribunale, nell’accogliere l’appello proposto dal C., aveva ritenuto che il L.R. non avesse provato, da un lato, che il pagamento di L. 3.000.000 alla ditta a mezzo di assegni era stato effettuato a tacitazione del debito relativo alla predetta fornitura e, dall’altro, di avere estinto la debitoria relativa alle altre forniture, per cui in difetto di precisa imputazione il pagamento de quo doveva essere imputato ai debiti pregressi ai sensi dell’art. 1193 c.c.. Tanto premesso, deve evidenziarsi che il ricorrente non ha contestato la predetta ratio decidendi (che avrebbe potuto essere validamente censurata, incombendo sul creditore – attore l’onere di provare che il pagamento effettuato dal debitore era destinato all’estinzione di altro suo credito (Cass. 17102 del 27.7.2006; Cass. n. 14620 del 23.06.09) ma ha dedotto – come si e’ visto – altri elementi circa la mancata prova del prezzo e della quantita’ del carburante, questioni, mai proposte peraltro in precedenza.

Parimenti non appare ravvisabile la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. di cui al 2 motivo del ricorso in forza del c.d. principio dell’acquisizione probatoria in base al quale le risultanze istruttorie comunque ottenute concorrono alla formazione del convincimento del giudice (Cass. n. 15162 del 9.06.2008; Cass. n. 15728 del 27.07.2005). Non ha alcun fondamento, infine, il terzo motivo del ricorso con cui si denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Si sostiene che tribunale ha erroneamente valutato le somme versate: ha fatto confusione tra l’assegno di L. 2.000.000 del (OMISSIS) con la somma di L. 3.000.000 riferita dal teste R.S., per cui apparirebbe fondato l’assunto del R. che ha sostenuto di aver saldato la fornitura. In realta’ si e’ trattato di un mero errore materiale in cui e’ incorso il tribunale circa l’importo dell’assegno erroneamente indicato in L. 3.000.000 anziche’ L. 2.000.000; si tratta pero’ di errore nella trascrizione dell’importo dell’assegno che non ha avuto alcun rilevo sul ragionamento del giudice che dunque rimane corretto.

Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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