Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3448 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3448 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Erg Wind Sicilia 5 s.r.1., già IP Maestrale Sicilia 5 s.r.l. in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te do.ta in Roma alla via G. Belli 27, presso lo studio dell’avv. Paolo Mereu,
giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
99/2012/12

depositata il 14/2/2012

;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 29/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 13541/12

f_32,

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/02/2014

La controversia promossa da IP Maestrale Sicilia 5 s.r.l.

contro l’Agenzia delle Entrate

è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto
dalla società contribuente
aveva rigettato

contro la sentenza della CTP di Avellino n. 46/2/2010 che ne

il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. RE1037501709/2008 PER

IVA E IRPEG 2003. 11 ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso

ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 29/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La Erg Wind Sicilia 5 s.r.l. ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR
omesso di pronunciarsi sui una questione che costituiva oggetto di causa.
Con secondo motivo la ricorrente assume l’omessa motivazione su fatti controversi.
Le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità l’omessa pronuncia o un vizio di motivazione circa un fatto decisivo, è necessario, da un lato, che la domanda o il “fatto” siano stati ritualmente dedotti
davanti al giudice di merito; dall’altro, che tali deduzioni siano riportate puntualmente, nei
loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, al fine di permettere al giudice di legittimità di
rilevare con sufficiente chiarezza e precisione, sulla base delle sole deduzioni esposte nel
ricorso e senza la necessità di accedere a fonti a questo estranee, e quindi ad elementi o atti
attinenti al pregresso giudizio di merito, la natura ed il contenuto di quelle ragioni e, simmetricamente, la congruità delle contrarie ragioni sottese alla statuizione impugnata. Il poteredovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è comunque
condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per
relationem agli atti della fase di merito, dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo
legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una
verifica degli stessi . ( Conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013; v. Sez. 6 – L,
Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; Cass.
29 settembre 2007, n. 20594).

Corte Suprema di Cassazione—VI Sez. Civ. – T– RG. n. 13541/12

Ordinanza pag. 2

la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione,
in favore della società, delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 5.000,00, di
cui E 100,00 per spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Erg Wind

100,00 per spese.
Così deciso in Roma, 29/1/2014
sidente

Sicilia 5 s.r.l. , delle spese del grado che si liquidano in complessivi E 5.000,00, di cui E

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