Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3448 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3448 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI MARZIO MAURO

sul ricorso 23042-2016 propo5to

PICCO] i

GL\NLtici , PICCOLI ANN spiN

picc( )1,1

GIUSEPP1′,, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSA/IONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato CI USI ITA/Ol

– ricorrenti contro
CURAMI _1.

LINIENT O 111 i.

SRI„ in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PAOLO EMILIO

57, presso lo studio dell’avvocato MARCO

SERR À, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO
MAGGIORI;

– con troricorrenei –

Data pubblicazione: 13/02/2018

t

avverso la sentenza n. 3915/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 20/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MURO DI

RILEVATO CHE
1. — Con sentenza del 20 giugno 2016 la Corte d’appello di Roma ha
respinto l’appello proposto da Piccoli Giuseppe, Piccoli Gianluca e
Piccoli Annaspina, quali eredi di Maglione Antonietta, contro la
sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva accolto in parte la
domanda spiegata dal Fallimento Fill S.r.l. nei confronti della
Maglione, già amministratore unico della società poi fallita, e volta alla
condanna della medesima per non aver adempiuto ai doveri impostile
dalla legge.

9.

Per la cassazione della sentenza Piccoli Giuseppe, Piccoli

Gianluca e Piccoli Annaspina hanno proposto ricorso per un solo
motivo.
Il Fallimento ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE
3. — 11 motivo, svolto in relazione all’articolo 360, comma 1, numero
3, c.p.c., denuncia violazione di norme di diritto sostanziale (articoli
1918, 2 043, 7392, 2394 2792 c.c.), per avere la Corte d’appello
confermato la condanna per responsabilità dell’amministratore verso la
società fallita in assenza degli elementi essenziali della fattispecie in
quanto assente la prova dell’ai/ e del quantum del danno, della condotta
inadempiente c/o illecita e del nesso di causalità, avendo ritenuto
Ric. 2016 n. 23042 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

MARZIO.

infondatamente il quantum del danno provato in base a criteri
presuntivi non contemplati dalla legge, né essendo stato in alcun modo
chiarito il nesso esistente tra la violazione delle suindicate regole di
condotta da parte dell’amministratore della società ed il pregiudizio che

RITENUTO CHE
4. — Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione
semplificata.

5. — Il ricorso è inammissibile.
Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge ricorre (quanto
alla violazione di legge in senso proprio) in ipotesi di erronea
negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma,
nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato,
ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella
sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente,
perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od
altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie
concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur
corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).
Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta
nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della
fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione
che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione
della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi —
violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione
dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della
Ric. 2016 n. 23042 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-3-

ne sarebbe derivato per il patrimonio sociale.

fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest’ultima
censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione
delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30
dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio
2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5

Nel caso in esame il ricorso non ha in realtà nulla a che vedere con la
disamina del significato e della portata applicativa delle disposizioni
richiamate in rubrica, in se stesse considerare, ma — al di là di astratte
considerazioni di ordine generale sul tema della responsabilità degli
amministratori, consistenti per lo più nella trascrizione del testo della
sentenza numero 9100 del 2015 delle Sezioni Unite di questa Corte —
si cimenta esclusivamente con la motivazione della decisione
impugnata in relazione al governo del materiale probatorio
amministrato dalla Corte territoriale, la quale avrebbe errato nel
ritenere provata la domanda attrice, sia con riguardo alla violazione, da
parte della Maglione, di obblighi derivanti dalla sua carica di
amministratore unico di Fili S.r.l., sia con riguardo all’entità del
pregiudizio arrecato alla società ed al nesso di causalità tra la condotta
ed il danno. In particolare si dice che la consulenza tecnica svolta nel
giudizio di merito sarebbe <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA