Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3448 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. II, 12/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 965/2004 proposto da:

E.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAMPELLO SUL CLITUNNO 20, presso lo studio dell’avvocato

ORECCHIA FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAUCERI

Michele;

– ricorrente –

e contro

N.S. (OMISSIS), C.A. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 3463/2004 proposto da:

C.A. (OMISSIS) (deceduta), N.P.

(OMISSIS) nella qualità di erede di C.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASCAGNI 64, presso lo studio

dell’avvocato LA ROSA FRANCESCA, rappresentata e difesa dall’avvocato

LA ROSA SALVATORE;

– controricorrente ric. incidentale –

e contro

E.A. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1277/2002 del TRIBUNALE di SIRACUSA,

depositata il 14/11/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato LA ROSA Salvatore, difensore della resistente che ha

chiesto di riportarsi alle conclusioni di cui agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso principale, rigetto dell’incidentale autonomo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato l’11.3.86 E.A. citò al giudizio del Pretore di Noto i coniugi N.S. ed C.A., ascrivendo agli stessi vari abusi in proprio danno, incorsi nella recente esecuzione di opere edilizie a confine con l’immobile dell’istante, chiedendo le conseguenti statuizioni restitutorie e risarcitorie. Si costituirono i convenuti e contestavano le richieste attrici, a loro volta proponendo alcune domande riconvenzionali, cui resisteva l’attrice.

All’esito del giudizio, nel corso del quale era deceduto il N., in cui luogo si era costituita la figlia ed erede N.P. con sentenza del 12.4-10.5.96, l’adito Pretore, accoglieva, in buona parte le richieste attrici, nonchè un capo della domanda riconvenzionale, e compensava interamente le spese del giudizio. La N. e la C. proponevano appello, cui resisteva la E., proponendo appello incidentale ed il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 17.10-14.11.2002, accoglieva parzialmente i reciproci gravami, eliminando due delle statuizioni favorevoli all’attrice ed accogliendo un secondo capo della riconvenzionale, confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava le spese del doppio grado.

Contro tale sentenza, non notificata, E.A. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 27.12.2003 ad C.A. ed (erroneamente, pur essendo tale convenuto deceduto fin dal primo grado) a N.S.; la C. resisteva con controricorso, contenente ricorso incidentale, notificato il 28.1.2004, Con ordinanza interlocutoria del 16.1.2008 questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte N.P., assegnando alle parti costituite il termine di gg.

60 dalla comunicazione per la notificazione dei rispettivi ricorsi.

A tale provvedimento non ottemperava la ricorrente principale E..

Veniva invece depositata e notificata alla controparte entro il termine di cui sopra, da parte di N.P., una “memoria di costituzione per erede controricorrente incidentale”, con la quale la predetta, premesso che nelle more del giudizio di legittimità era deceduta anche la madre, controricorrente e ricorrente incidentale, C.A., dichiarava di costituirsi quale erede della medesima (allegando documentazione anagrafica e denunzia di successione), oltre che del padre N.S., facendo proprio il ricorso incidentale della prima, nel contempo instando per la dichiarazione d’inammissibilità ex art. 331 c.p.c., comma 2, del solo ricorso principale.

Tali richieste sono state ribadite in due successive memorie, anche in replica a quella d’inammissibilità formulata, per entrambi i ricorsi, dal P.G. in sede di esame camerale, all’esito del quale questa Corte ha rimesso il giudizio alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, per omessa integrazione del contraddittorio, in causa inscindibile, nei confronti della litisconsorte necessaria N.P., succeduta fin dal giudizio di primo grado al padre nella comproprietà del compendio immobiliare interessato dalla richieste di riduzione in pristino proposte dalla E..

La costituzione della suddetta litisconsorte, che peraltro non ha accettato il contraddittorio al riguardo ed ha espressamente chiesto la dichiarazione d’inammissibilità dell’avversa impugnazione, non può valere a sanare ex art. 156 c.p.c., comma 3, la suddetta omissione, trattandosi di ipotesi di inammissibilità che consegue all’inerzia della ricorrente in virtù del perentorio disposto di cui all’art. 331 citato, in presenza non di una notificazione nulla, bensì della totale assenza della stessa.

Quanto al ricorso incidentale, pur convenendosi con la non esigibilità nel caso di specie della notificazione prescritta con l’ordinanza interlocutoria di questa Corte (dacchè la N., cumulando nella propria persona le qualità di erede della deceduta, controricorrente e ricorrente incidentale, C.A., e di destinataria della disposta notifica, quale parte in causa nel giudizio in quanto erede di N.S., avrebbe dovuto notificare a sè stessa l’atto d’integrazione del contraddittorio:

per un caso analogo v. Cass. 13411/08), seppur non incorsa nell’inammissibilità di cui al comma 2 dell’articolo citato, l’impugnazione, in quanto tardivamente proposta in relazione al termine di cui all’art. 327 c.p.c. (v. i dati cronologici evidenziati in narrativa) perde tuttavia efficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, in conseguenza della dichiarazione d’inammissibilità di quella principale.

L’esito del giudizio comporta la compensazione totale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale ed inefficace l’incidentale ed interamente compensate le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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