Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3448 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. I, 11/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19521/2009 proposto da:

T.S. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LOJODICE Oscar, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 444/08 R.G.V.G. della CORTE D’APPELLO di LECCE

del 30/04/09, depositato il 09/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1. – La Corte di appello di Lecce, con decreto depositato il 9.6.2009, ha rigettato la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da T.S. nei confronti del Ministero della Giustizia in relazione alla dedotta irragionevole durata di un procedimento in materia di lavoro, iniziato nel 2005, ancora pendente, dopo vari rinvii, dinanzi al Tribunale di Trani, al momento della proposizione della domanda (2008).

Ha osservato la Corte territoriale che la durata del processo presupposto non aveva ancora superato il termine ragionevole perchè al momento della domanda di equa riparazione era appena trascorso il termine triennale desumibile dalla giurisprudenza della CEDU. 2. – Contro il decreto l’attore ha proposto ricorso per cassazione denunciando a) contraddittorietà della motivazione e b) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 112 e 115 c.p.c., artt. 34 e 35 CEDU e relativo vizio di motivazione.

Resiste con controricorso il Ministero intimato, il quale preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

3. – Il ricorso appare manifestamente inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. – applicabile ratione temporis, essendo stato il provvedimento impugnato depositato prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della norma soppressiva della detta disposizione – perchè il ricorso non contiene alcun quesito di diritto in relazione alle violazioni di legge denunciate nè, in relazione ai vizi di motivazione denunciati, la sintesi del fatto controverso, riguardo al quale si assume omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione con l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3^, n. 16002/2007; ord., sez. 3^, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008) .

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in Euro 425,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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