Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34473 del 27/12/2019
Cassazione civile sez. un., 27/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 27/12/2019), n.34473
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36154-2018 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliatosi in ROMA, LARGO MESSICO
7, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUIGI PELLEGRINO
e TOMMASO PALLAVICINI;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliatosi in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso gli Uffici
dell’avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANGELA RAIMONDO;
– controricorrente –
e contro
P.F., M.U., FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA,
F.S., COSTA EDUTAINMENT S.P.A.;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
9819/2018 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2019 dal consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO, il quale chiede che la Corte di cassazione a
Sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del
giudice ordinario, con le conseguenze di legge.
Fatto
RILEVATO
che:
– C.F. ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’ordinanza n. 103 dell’8 giugno 2018 della Sindaca di Roma Capitale, concernente l’individuazione dei soggetti idonei alla nomina di consiglieri di amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma da parte della sindaca di Roma Capitale, in quanto egli non è stato valutato positivamente, del non conosciuto giudizio di non idoneità che l’ha riguardato e degli atti prodromici, connessi e consequenziali;
– nella pendenza del giudizio dinanzi al Tar il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare la giurisdizione amministrativa;
– si è costituita la Sindaca di Roma Capitale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione in ordine alla domanda volta a ottenere l’annullamento degli esiti delle selezioni per l’individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione della fondazione Bioparco di Roma;
– con riguardo alla società partecipata da un ente locale, pur quando costituita secondo il modello del cd. in house providing, queste sezioni unite (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24591; vedi anche sez. un., 27 marzo 2018, n. 7759) hanno stabilito che le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2449 c.c., spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo, perchè investono atti compiuti dall’ente pubblico uti socius, non iure imperii, e posti in essere a valle della scelta di fondo per l’impiego del modello societario, ogni dubbio essendo stato sciolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale, in senso privatistico, prevista dal D.L. n. 95 del 2012, art. 4, comma 13, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012, oltre che dal principio successivamente stabilito dal D.Lgs. n. 175 del 2016, art. 1, comma 3, a tenore del quale, per tutto quanto non derogato dalle relative disposizioni, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle regole privatistiche;
– ad analoghe conclusioni si giunge in relazione alle fondazioni, soggetti di diritto privato (Cass., sez. un., 8 luglio 2019, n. 18270);
– non potrebbe condurre a diversa soluzione l’ampia espressione contenuta nel D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7, comma 2, a tenore del quale “Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo”;
– questa norma, infatti, come si legge nella Relazione trasmessa dal Governo al Senato, “definisce la giurisdizione del giudice amministrativo in ossequio alle norme costituzionali e ai noti principi dettati dalla Corte Costituzionale, in particolare nelle sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006. In applicazione di tali regole e principi la giurisdizione amministrativa è strettamente connessa all’esercizio (o al mancato esercizio) del potere amministrativo e in tale ambito rientrano in essa le controversie concernenti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente a detto potere. L’art. 7 costituisce una clausola generale tesa a spiegare la ratio delle diverse ipotesi di giurisdizione amministrativa in termini unitari” (in tal senso Cass., sez. un., 22 dicembre 2011, n. 28329);
– ciò che conta, difatti, è la riconducibilità dell’atto, del provvedimento o del comportamento all’esercizio di un pubblico potere (cfr. Corte Cost. 11 maggio 2006, n. 191; 5 febbraio 2010, n. 35), esercizio che è del tutto assente in capo alla Fondazione;
– va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019