Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34472 del 27/12/2019

Cassazione civile sez. un., 27/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 27/12/2019), n.34472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35270-2018 proposto da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliatosi in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO GHERA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DIRER – DIRL LAZIO, ASSOCIAZIONE DIRIGENTI E QUADRI DIRETTIVI DELLA

REGIONE LAZIO E DEGLI ENTI COLLEGATI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA

G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

TOMASSETTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

S.D.A.;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

6087/2018 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale PAOLA

MASTROBERARDINO, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di

cassazione respingano il regolamento.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Associazione Dirigenti e quadri direttivi della Regione Lazio e degli enti collegati (DIRER DIRL) e S.d.A. avevano impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio gli atti relativi al conferimento al Dott. T.A., dirigente esterno ai ruoli dell’amministrazione regionale, dell’incarico di segretario generale della Regione Lazio;

– successivamente alle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione Lazio e dei componenti del Consiglio regionale, il nuovo Presidente ha confermato il Dott. T. nell’incarico di segretario generale della giunta;

– il sindacato e S.d.A. hanno quindi impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio la Delib. Presidente regione Lazio 21 marzo 2018, n. 171 concernente la conferma dell’incarico di segretario generale della giunta regionale del Lazio in favore del precedente titolare T.A. e ogni atto presupposto e consequenziale, tra i quali, si precisa in ricorso, “…per quanto occorrer possa”, la Delib. Presidente Regione Lazio, adottata con i poteri della giunta regionale, 21 marzo 2018, n. 170 avente a oggetto modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1; la Delib. giunta regionale 6 aprile 2018, n. 179 relativa alla ratifica della Delib. 21 marzo 2018, n. 170 e la Delib. giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203 concernente le modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

– nella pendenza del giudizio dinanzi al Tar la Regione Lazio ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare la giurisdizione ordinaria, facendo leva sulla natura privatistica, quale atto gestionale del rapporto di lavoro, della Delib. Presidente della regione 21 marzo 2018, n. 171 che ha inciso su un rapporto di lavoro già in atto;

– si è costituita la sola DIRER.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– si tratta di stabilire a chi spetti la giurisdizione in ordine alla domanda volta a ottenere la dichiarazione d’illegittimità dell’intera procedura di conferma del Dott. T. nel ruolo di segretario generale della regione Lazio e della deliberazione conclusiva, con la conseguente invalidità e inefficacia del relativo contratto di lavoro stipulato col Dott. T.;

– in generale, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, va devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione sull’impugnazione di una procedura d’interpello per il conferimento nazionale di incarichi dirigenziali che, sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi, abbia natura sostanzialmente non concorsuale; il principio di concentrazione delle tutele non consente, tuttavia, di sottrarre alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo l’impugnazione dell’atto di macro-organizzazione, presupposto della procedura selettiva, con cui, contestando una scelta organizzativa conseguente all’esercizio del potere autoritativo da parte dell’amministrazione, si lamenti la lesione di una posizione di interesse legittimo (Cass. 28 febbraio 2019, n. 6040);

– in particolare, e con riguardo alla medesima vicenda, queste sezioni unite (Cass. 21 dicembre 2018, n. 33212) hanno stabilito che spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi; in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all’esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione;

– nel caso in esame, di contro, il petitum sostanziale non investe gli atti di macro-organizzazione, bensì la sequenza degli atti mediante i quali si è proceduto alla conferma del Dott. T.;

– va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale le parti devono essere rimesse.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2019

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