Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3447 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3447 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro
Intimato

Marenistiak Patrik

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.
32/2010/5

depositata il 12/4/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 29/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Marenistiak Patrik

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal
contribuente contro la sentenza della CTP di Vicenza n. 51/1/2008 che aveva respinto
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. R850101002005/2007 per irpef 2003

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 15409/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/02/2014

Il ricorso proposto si articola in unico motivo.. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del
ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 29/1/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Motivi della decisione

troversia pur in mancanza del relativo motivo di impugnazione.
La censura è infondata in quanto il Marenistiak fin dal giudizio di I grado ha contestato la
qualità di amministratore di fatto della Trevi s.r.l. e tale contestazione risulta rinnovata
nell’atto di appello laddove si contesta anche il merito della motivazione della decisione
della CTR dalla quale emergerebbe “che i soci formali, tra i quali figurava anche il Marenistiak, hanno avuto natura di prestanomi ”
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 29/1/2014
idente

Assume la ricorrente la nullità della decisione per avere la CTR deciso il merito della con-

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