Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3447 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3447 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22980-2016 proposto da:
LO CICERO STEFANO, PALMA ANTONELLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEL SERAFICO, 65, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO ROSAII, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti contro
FALLIMENTO MIDA SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI
1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato AI,BERTO
FERRARESE;

controricorrente

avverso la sentenza n. 468/2016 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 19/05/2016;

Data pubblicazione: 13/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI
MARZI(.).

RILEVATO CHE
Con sentenza del 19 maggio 2016 la Corte d’appello di Brescia ha

respinto l’appello proposto da Palma Antonella e Lo Cicero Stefano
nei confronti del Fallimento Mida S.r.l. contro la sentenza con cui il
locale Tribunale aveva accolto la revocatoria di pagamenti effettuati in
loro favore della società poi fallita, sull’assunto che tali pagamenti
dovessero considerarsi effettuati a titolo gratuito, trattandosi di
adempimento del terzo, essendo la Palma ed il Lo Cicero creditori non
della società, ma di tali signori Rombis.

2.

Per la cassazione della sentenza la Palma ed il Lo Cicero hanno

proposto ricorso con tre mezzi.
Il Fallimento ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE
Il primo motivo denuncia: «T ‘iola,-ione e jalsa applicsione di norme di legge,
in relsione all’ad/colo 334 c.p.c., in combinato di:sposto con gli articoli 102,103,

107 e 163 c.p.c., nonché in re/azione (Igli articoli 1180,1306, 1316 e 2901 c.c.,
oltre che agli articoli 64 e 66 legge jallimentare. Viio di integrità del
contraddittorio e lesione del litisconsoq:io sostas-iale e processuale, ovvero del
cosiddetto litisconsorzio 1111ifilli0 O cumulo necessar io. F,rror in procedendo e
nullità de/procedimento e della pronuncia di merito (articolo 360 numeri 3 e 4
cvlc.)», lamentando che il giudizio non si fosse svolto nei confronti dei
menzionati signori Rombis, controllanti della società che aveva

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1.

effettuato i pagamenti ed effettiva destinataria dei finanziamenti erogati
da Palma e Lo Cicero ai predetti.
Il secondo motivo denuncia: «1 ‘iola:zione e _falsa applica.zione di legge, in
rela-,ione all’articolo 64 legge fillimentare e all’articolo 1180 e. e., in combinato
disposto con gli articoli 99, 100, 115 e 116 c.p.c., noriché con gli articoli 2697,

comma 2, n. 4,
esame di

per omessa motir,a-ione
,
e/ o apparente motipa.zione. Omesso

Atto detisipo (articolo 360 numen. 3, 4 e 5, ti).c.)», lamentando

l’erroneità della statuizione del giudice di merito in ordine alla gratuità
dei pagamenti effettuati dalla società in favore di essi Palma e Lo
Cicero sia, nuovamente, per aver negato il necessari() ingresso in causa
degli effettivi debitori, e cioè dei Rombis, sia per aver disatteso le
istanze istruttorie volte a dimostrare che del finanziamento ai Rombis
aveva beneficiato la società, sia per non aver convenientemente
apprezzato gli elementi istruttori che deponevano in tal senso.
Il terzo motivo denuncia: «Viola,-ione e _falsa applica.;ione di norme di diritto,
in relaione cigli articoli 1180 e 2901 e. c. e 66 legge liillimentare, nonché in
combinalo dil)osto con gli articoli 2697, 2727 e 2729 c.c. e con gli articoli 115 e
116 c.p.c. (articolo 360 numero 3 (“).c.)», censurando la sentenza impugnata

sul rilievo che il curatore, ben lungi dall’aver assolto l’onere probatorio
posto a suo carico, non avrebbe dimostrato che l’atto revocando
avesse arrecato pregiudizio dei creditori, ed avesse inteso dimostrare la
sussistenza dell’elemento soggettivo attraverso una praesumptio de
praesimipto.

RITENUTO CHE
4.

Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione

semplificata.

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2727 e 2729 e. e.. 12:zio di nullità della pronuncia di merito ex articolo 132,

5. — Il ricorso va respinto.

5.1. — Il primo composito motivo è in parte inammissibile, in parte
infondato.
Il motivo è inammissibile laddove denuncia vizio di violazione di legge.

alla violazione di legge in senso proprio) in ipotesi di erronea
negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma,
nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato,
ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella
sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente,
perché, rettamente individuata cd interpretata, si riferisce ad altro, od
altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie
concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur
corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).
Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta
nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della
fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione
che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione
della norma di legge. 11 discrimine tra l’una

c l’altra ipotesi —

violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione
dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della
legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della
fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest’ultima
censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione
delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30
dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio
2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5
maggio 2006, n. 10313).
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Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge ricorre (quanto

Nel caso in esame la censura, lungi dal rappresentare una violazione di
legge, in senso proprio O quale falsa applicazione, è volta a mettere in
discussione la valutazione compiuta in fatto dal giudice di merito
nell’escludere la sussistenza di un litisconsorzio necessario nei
confronti dei Rombis in ragione della mancanza agli atti della prova

rapporto tra le parti, non avendo Palma e Lo Cicero portato a
supporto della prospettata ricostruzione fattuale alcuna
documentazione, rispetto all’originario rapporto di mutuo tra i
t k.
medesimi th Rombis, né circa il vantaggio patrimoniale che sarebbe
concretamente derivato alla società con il mutuo.
Il motivo è poi infondato laddove denuncia vizio di attività in ragione
della violazione degli articoli 102, 103 e 107 c.p.c..

Fd invero, anche a tralasciare la tesi che esclude la configurabilità del
litisconsorzio necessario al di fuori delle azioni costitutive, è agevole
rammentare che il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi
espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale
plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa
in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano
partecipi, onde non privare la decisione dell’utilità connessa
all’esperimento dell’azione proposta, e ciò indipendentemente dalla
natura del provvedimento richiesto (Cass. 4 ottobre 2016, n. 19804),
sicché la sussistenza di un rapporto unico con pluralità di parti,
riconducibile alla previsione dell’articolo 102 c.p.c., è questione di
diritto sostanziale, che va risolta, volta a volta, stabilendo quando la
sentenza sarebbe infitiliter data se resa in assenza di alcune delle parti «in

confronto» delle quali avrebbe dovuto essere pronunciata: ricorre o
meno, in definitiva, una situazic me di litisconsorzio necessario a
seconda dell’utilità che può derivare dalla pronuncia qualora il giudizio
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della natura plurisoggettiva e concettualmente unica e inscindibile del

si svolga in assenza di altri soggetti potenzialmente coinvolti nel
rapporto (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2013, n. 25454).
Nel caso in esame, dunque, è sufficiente osservare che l’utilità della
pronuncia ottenuta dal fallimento è evidente e indiscutibile, essendo
peraltro la pronuncia sull’efficacia dei pagamenti oggetto del

non diretti, ma eventualmente soltanto riflessi, nella sfera giuridica dei
terzi asseritamente pretermessi (v. p. es. Cass. 8 luglio 2005, n. 14376,
in tema di revocatoria di un atto costitutivo di garanzia per debito
altrui posto in essere dal fallito).
Quanto alla violazione dell’articolo 103 c.p.c., esso disciplina il
litisconsorzio facoltativo, che, per definizione, non impone il processo
simultaneo.
Quanto alla violazione dell’articolo 107 c.p.c., essa riconosce al giudice
un potere discrezionale di ordinare la chiamata in causa del terzo (Cass.
13 marzo 2013, n. 6208), come tale insindacabile in sede di legittimità).
Non è dato infine comprendere a quale scopo la rubrica del motivo
abbia richiamato l’articolo 163 c.p.c., che disciplina il contenuto della
citazione.

5.2.

Il secondo composito motivo è anch’esso in parte

inammissibile, in parte infondato.
Il motivo è inammissibile, ancora una volta, in ossequio ai principi già
indicati, laddove denuncia violazione di legge, mirando allo scopo di
rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta nella
sentenza impugnata, in conformità con quella di primo grado, secondo
cui non risultava comprovato che il finanziamento operato da Palma e
Lo Cicero in favore dei Rombis — della cui partecipazione al giudizio
si è già detto fosse in realtà andato a beneficio della società poi
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contendere rispetto alla massa dei creditori destinata a produrre effetti

fallita, con la conseguente ipotetica esclusione della gratuità dei
pagamenti da essa effettuati in favore degli stessi Palma e Lo Cicero.
Il motivo è poi inammissibile laddove lamenta il diniego di ammissione
dei mezzi istruttori richiesti, che la Corte territoriale ha ritenuto
rinunciate perché già respinte dal primo giudice e non fatte oggetto di

sentenza impugnata).
Al di là del rilievo dell’inammissibilità della censura per avere i
ricorrenti omesso di indicare, a pagina 19 del ricorso, i nominativi dei
testi da escutere (Cass. 9 novembre 2011, n. 23348), e per avere del
tutto omesso di censurare la ratio decidendi concernente la rilevata
rinuncia, è assorbente la considerazione che il giudizio sulla superfluità
o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione,
involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto
se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di
ordine logico (Cass. 10 settembre 2004, n. 18222): principi giuridici e
incongruenze di ordine logico che a fronte del nucleo centrale del
capitolato, vertente sulla circostanza che le somme mutuate ai Rombis
fossero state impiegate dalla società per non meglio identificate

«operaioni e/ o esig.en:7 affirenti Icz,ge,s -tione di questa»

non emergono

affatto dalla formulazione del motivo.
Quanto infine al governo del materiale probatorio, che, secondo i
ricorrenti, avrebbe dimostrato la veridicità dell’assunto da essi
sostenuto, è sufficiente rilevare che, in ragione dell’epoca di pronuncia
della sentenza impugnata, trova applicazione l’articolo 360 numero 5
c.p.c. nel testo attualmente vigente, con l’ulteriore conseguenza che il
sindacato della motivazione, cui in effetti la doglianza nel complesso
mira, pur sotto le vesti del composito motivo spiegato anche sotto il
profilo del vizio di violazione di legge e dell’errore in procedendo, è
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un apposito motivo di appello, oltre che generiche (pagina 10 dalla

limitato alla verifica del «minimo costitiqio tale» (Cass., Sez. Un., 7 aprile
2014, n. 8053), minimo che in questo caso la sentenza impugnata
soddisfa, avendo per un verso osservato che, presumendosi la gratuità
dell’adempimento del debito altrui da parte di un terzo, in conformità
al principio formulato da Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538,

secondo il Tribunale ad un capitolato del tutto inammissibile, e, per
altro verso, aggiunto che il ragionamento svolto dal primo giudice non
era stato censurato in appello, mancando peraltro del rutto la prova di
un vantaggio economico ricevuto dalla società a seguito del mutuo
erogato dagli appellanti ai Rombis, non potendo rilevare in via
presuntiva, al riguardo, la sola circostanza sottolineata dalla difesa degli
appellanti, ossia che gli assegni con cui la società aveva restituito)
l’importo mutuato portassero la firma di un Rombis.

5.3.

11 terzo motivo è inammissibile, giacché tutto versato in fatto

ed in realtà integralmente diretto a rimettere in discussione la
motivazione addotta dal giudice di merito in relazione alla sussistenza

dell’e/vi/fru damni e

della scioltici damni, sussistenza desunta, con

motivazione che anche questa volta eccede la soglia del «minimo

costitu.zionale»:
a) quanto al primo requisito dalla documentazione prodotta dal
fallimento in ordine alla situazione di indebitamento della società
all’epoca dei pagamenti ed alla successiva evoluzione della situazione
dalla società medesima, culminata nel fallimento;
b) quanto al secondo requisito dalla circostanza che il Lo Cicero fosse
consulente della società e come tale a conoscenza della situazione in
cui essa versava all’epoca dei pagamenti, e che la Palma, coniuge pur

Ric. 2016 n. 22980 sez. M1 ud. 05-12-2017
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incombeva sui Palma e Lo Cicero la prova della non gratuità, affidata

separata del Lo Cicero fosse anch’essa a conoscenza delle medesime
circostanze note al I o Cicero.
Resta da dire della violazione del divieto di praesumptio de praesumpto:
violazione evidentemente insussistente giacché il ragionamento
inferenziale, lungi dall’incorrere in violazione del divieto di doppia

Lo Cicero aveva Già conti della società nella sua veste di consulente di
essa.

6.

Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore dely
controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi C. 4.100,00, di cui €: 100,00 per
esborsi; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,
dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della
parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso
articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2017.
Il presidente
(Ht

presunzione, muove da un dato oggettivo ossia dalla conoscenza che

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