Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3447 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19715/2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno

Buozzi n. 82, presso lo studio dell’avvocato Iannotta Gregorio, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Iannotta

Antonella, Iannotta Federica, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

Tironi S.p.a. in Concordato Preventivo, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

G. Mazzini n. 140, presso lo studio dell’avvocato Limongi Maria,

rappresentata e difesa dall’avvocato Battistella Mauro, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno

Buozzi n. 82, presso lo studio dell’avvocato Iannotta Gregorio, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Iannotta

Antonella, Iannotta Federica, giusta procura in calce al ricorso

principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2166/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

pubblicata il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza in data 31-5-2012 la corte d’appello di Milano dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta da B.M. per la dichiarazione di nullità del lodo arbitrale pronunciato nella controversia insorta con la Tironi s.p.a., in relazione a un preliminare di compravendita stipulato il 27-11-2001;

l’inammissibilità venne ritenuta in quanto la richiesta di arbitrato, pur fondata su una clausola compromissoria inserita nel contratto preliminare del 2001, era stata proposta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, il cui art. 24 ha modificato l’art. 829 c.p.c. disponendo che “l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”;

difatti una tale previsione non era contenuta nella clausola compromissoria;

B. propose ricorso per cassazione, al quale resistette la Tironi s.p.a. (anche proponendo un ricorso incidentale condizionato);

questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 9341 del 2016, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, ha cassato la decisione con rinvio alla medesima corte d’appello di Milano, fissando il principio per cui “in applicazione della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27 l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24 si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3 rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato”;

il giudizio di rinvio è stato riassunto da B. e in esso si è costituita la società;

la corte d’appello lo ha definito ancora dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione per nullità del lodo, questa volta perchè l’impugnazione non conteneva specifiche censure idonee a evidenziare gli errori in iudicando commessi dagli arbitri, non essendo state indicate le norme di diritto asseritamente violate, nè i canoni interpretativi disattesi;

ha considerato che nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità è ammessa esclusivamente la deduzione di censure secondo lo schema per il giudizio di cassazione derivante dall’art. 360 c.p.c., e ha osservato che, invece, le censure erano state nella specie limitate alla interpretazione di una clausola contrattuale (la n. 4) e alla motivazione della sentenza – che l’impugnante aveva ritenuto erronea poichè tesa a confondere l’oggetto del contratto con l’oggetto della prestazione, previa qualificazione della fattispecie come permuta di cosa presente contro cosa futura; cosicchè, in pratica, esse (censure) avevano investito direttamente la motivazione della sentenza, e non un profilo di nullità;

B. ha proposto di nuovo ricorso per cassazione, deducendo tre motivi;

la Tironi s.p.a., in concordato preventivo, ha replicato con controricorso e ha proposto due motivi di ricorso incidentale condizionato;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., poichè ogni questione sull’ammissibilità dell’impugnazione del lodo doveva dirsi preclusa dal vincolo discendente dalla sentenza di cassazione;

col secondo motivo egli aggiunge la denunzia di violazione o falsa applicazione dell’art. 828 c.p.c. e art. 829 c.p.c., comma 3, poichè la sentenza di cassazione aveva espressamente riconosciuto che l’impugnazione era quella prevista dalla norma ultima citata, donde essa investiva “il merito della controversia” senza possibilità di applicare l’art. 360 c.p.c.;

col terzo mezzo infine il ricorrente censura la sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c., comma 3, poichè dovevano nella specie ritenersi ben individuabili, in base al complessivo esame dell’atto di impugnazione, i principi e le norme di diritto violate dagli arbitri, ancorchè non specificamente o esattamente indicati;

II. – i primi due motivi sono infondati;

la sentenza di questa Corte n. 9341-16, alla quale è conseguito il rinvio, si è limitata a definire la questione generale sottesa all’applicabilità dell’art. 829 c.p.c., comma 3, e quindi il senso specifico del riferimento alla “legge” alla quale rinvia la norma per stabilire se è ammessa, o meno, “l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”;

in tale prospettiva la sentenza ha stabilito che la norma (come riformulata) si applica, in base alla disciplina transitoria D.Lgs. n. 40 del 2006, ex art. 27 nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma che però la “legge” di rinvio, ai sensi del medesimo art. 829, comma 3, è quella “vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato”;

questo di ordine interpretativo generale era l’unico vincolo che si imponeva al giudice del rinvio, onde definire la lite insorta con l’impugnazione del lodo;

nessun vincolo invece, e ovviamente, poteva derivare in ordine alla questione specifica se in effetti l’errore di diritto dedotto dall’impugnante fosse concretamente esistente, e men che meno in ordine al fatto se la denunzia fosse stata correttamente svolta;

III. – il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza;

questa Corte ha da tempo chiarito che l’ammissibilità della denunzia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto è circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, e che una tale denunzia, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l’allegazione esplicita dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi; ne deriva che l’afferente censura non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (v. Cass. n. 5633-99, Cass. n. 7259-04, Cass. n. 21802-06, Cass. n. 19324-14, Cass. n. 28997-18);

nel caso concreto la corte territoriale si è attenuta ai principi esposti; essa ha precisato che la controversia oggetto di arbitrato riguardava un contratto preliminare di compravendita di un complesso immobiliare, la cui clausola n. 4 aveva specificato il corrispettivo, in parte da pagare in denaro e in parte (per 1.000.000,00 EUR) da pagare mediante permuta di unità immobiliari da realizzare sull’area; gli arbitri avevano ritenuto la clausola affetta da nullità, in quanto non erano stati indicati e identificati nè gli immobili da trasferire in permuta nè il soggetto tenuto alla loro individuazione, nè infine la modalità di trasferimento una volta che i beni fossero venuti a esistenza; cosicchè, indeterminato e altresì indeterminabile essendo rimasto l’oggetto della permuta, che aveva costituito parte del prezzo e quindi parte rilevante del contratto, il preliminare era stato dichiarato nullo;

a fronte di tanto, la corte d’appello ha osservato che B., impugnando ii lodo, e sostenendo che invece l’oggetto del contratto era determinato e che di esso era stato confuso il concetto con le prestazioni reciproche da eseguire, aveva mancato di specificare le censure in modo tale da consentire di ravvisare l’errore in iudicando ascritto agli arbitri; questo perchè l’impugnante aveva rivolto la doglianza all’interpretazione della suddetta clausola come offerta dal collegio arbitrale, nonchè alla motivazione resa per sostenere la decisione, senza tuttavia indicazione nè delle norme violate, nè dei canoni interpretativi disattesi;

IV. – per gli effetti che derivano dall’orientamento giurisprudenziale richiamato, è infondato sostenere che l’impugnante – come si dice nel ricorso – non fosse tenuto ad allegare i canoni di diritto violati dagli arbitri;

per converso, a fronte della motivazione spesa dall’impugnata sentenza, era semmai onere del ricorrente riportare in questa sede i termini delle doglianze a suo tempo formulate contro la decisione arbitrale, onde potersi inferire se in effetti, come ulteriormente pur si sostiene nel ricorso, l’impugnazione avesse assolto al requisito di specificità dei motivi, visto che in definitiva l’impugnazione per nullità del lodo è stata dalla corte d’appello disattesa sulla scorta di un rilievo di genericità della censura di diritto;

tanto non risulta, giacchè nel ricorso sono riportate soltanto le conclusioni prese nel giudizio di rinvio;

ne consegue che il terzo motivo è inammissibile e il ricorso incidentale, proposto in forma condizionata, resta assorbito;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in 12.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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