Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34468 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2019, (ud. 13/11/2019, dep. 24/12/2019), n.34468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5899/2014 proposto da:

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro

tempore, ASSESSORTATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DELLA REGIONE SICILIA quale successore ex lege dell’ASSESSORATO

REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE (dipartimento Regionale foreste di

Palermo ed ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento),

rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domiciliano ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,

12;

– ricorrenti –

contro

F.F., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2315/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 2623/2011.

Fatto

RILEVATO

1. con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia oggi Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia Forestali a pagare a F.F. e agli altri litisconsorti indicati in epigrafe le differenze retributive correlate alla disciplina del CCNL 1.8.2002 del settore idraulico-forestale e idraulico-agrario, assunta dagli originari ricorrenti come immediatamente applicabile ai loro rapporti di lavoro;

2. la Corte territoriale ha fondato la sua decisione sul rilievo che sussiste un obbligo dell’Amministrazione regionale di recepire la contrattazione collettiva nazionale la quale prevale, in quanto gerarchicamente sovraordinata, su quella regionale;

3. essa ha ritenuto che: nonostante la modifica del titolo quinto della Costituzione permane in capo allo Stato la competenza esclusiva in tema di ordinamento civile in forza del novellato art. 117 Cost.; dalla mera interpretazione letterale della L. n. 421 del 1992, può trarsi il principio, confermato anche dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo e art. 45, della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che si pone quale limite anche della potestà legislativa esclusiva che l’art. 14, lett. o), dello Statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione Sicilia in materia di “regime degli enti locali”;

4. per la cassazione di tale sentenza l’Assessorato eegionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale non hanno opposto difese F.F. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

5. con l’unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40,L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, art. 23, comma 5, L.r. Sicilia 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter, L.R. Sicilia 14 aprile 2006, n. 14, art. 49, L.R. Sicilia 10 aprile 1978, n. 2, art. 3, u.c., per avere la Corte territoriale errato nel ritenere non necessario il recepimento a livello regionale del contratto nazionale di diritto privato, alla cui negoziazione la Regione Sicilia non aveva partecipato;

6. richiama l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte nonchè i principi affermati dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 189/2007 per sostenere che non si può con legge regionale imporre il recepimento di un contratto nazionale di diritto comune, che può solo costituire “la base di partenza” per le successive trattative negoziali:

7. aggiunge che il giudice d’appello ha errato nel richiamare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, che concerne un’ipotesi diversa da quella che qui viene in rilievo, in relazione alla quale il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere risolto secondo il principio di autonomia e, reciprocamente, di competenza;

8. in via preliminare deve rilevarsi che il contraddittorio nel giudizio di legittimità risulta correttamente instaurato perchè il ricorso è stato ricevuto dal difensore, sia pure nel proprio studio professionale, nella specie sito in (OMISSIS), anzichè nel domicilio eletto per il giudizio di appello;

9. in tema di notificazione al procuratore costituito sul criterio topografico prevale quello personale (Cass. nn. 19763/2012,17391/2009) perchè l’art. 330 c.p.c., nel prevedere che l’impugnazione “si notifica ai sensi dell’art. 170, presso il procuratore costituito”, mira ad assicurare la conoscenza dell’atto “della parte per il tramite del suo difensore tecnico, come tale qualificato professionalmente a valutare l’opportunità di resistere all’avversa impugnazione e di proporne, se del caso, una incidentale” (Cass. S.U. n. 3702/2017), esigenza che è soddisfatta ogniqualvolta l’atto pervenga al difensore, sia pure in luogo diverso da quello nel quale quest’ultimo aveva eletto domicilio;

10. il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha disatteso la tesi, fatta propria dal giudice d’appello, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale sì imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (Cass. nn., 15556/2019, 15369/2019, 14801/2019, 15613/2019, 17421/2018, 16839/2019, 30711/2017, 20988/2017, 20987/2017, 27398/2016, 27396/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 356/2016);

11. con le richiamate pronunce si è ritenuto necessario il recepimento della contrattazione collettiva nazionale mediante Delib. di giunta e decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell’ente;

12. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate perchè condivide le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. e perchè non ravvisa ragioni di rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

13. esso non trova smentita nelle disposizioni di cui alla L.R. n. 66 del 1981, art. 8, ed alla L.R. n. 16 del 1996, art. 45 ter, non essendo da queste desumibili il carattere cogente della contrattazione collettiva di diritto privato; la prima di tali norme prevede l’applicazione del contratto collettivo nazionale e di quello integrativo in cui il nazionale sia recepito, senza introdurre alcun criterio di prevalenza dell’uno sull’altro;

14. l’interpretazione della L.R. n. 16 del 1996, va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratti stipulati dall’ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perchè il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 46, ha previsto che le regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale;

15. della L.R. n. 10 del 2000, artt. 24 e segg., con i quali è stata istituita l’ARAN Sicilia ed è stato disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi

oneri finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio tant’è che significativamente l’art. 28, comma 3, stabilisce che “I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonchè l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa”;

16. seppure dette norme non vengano direttamente in rilievo nella fattispecie, nella quale non rilevano neppure del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 45, erroneamente richiamati dalla Corte territoriale, va detto che sia la L.R. n. 10 del 2000 che il D.Lgs. n. 165 del 2001, pongono quale requisito imprescindibile la previa individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri e dei limiti finanziari entro i quali deve svolgersi la contrattazione, principio che deve orientare anche nella soluzione della questione qui controversa e che esclude l’invocata forza cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato, rispetto alla quale la Regione Sicilia, in quanto estranea alla conclusione del contratto, non è stata posta in condizione di verificare la compatibilità con i vincoli di bilancio;

17. in via conclusiva, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto richiamati nei punti che precedono e provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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