Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34464 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 24/12/2019), n.34464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27939/2014 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO BORILE e ALESSANDRO

BORILE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO e SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 136/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/03/2014, R.G.N. 730/2011.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 15 maggio 2014, la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della decisione di accoglimento resa dal Tribunale di Venezia, dichiarava inammissibili le domande proposte da D.G. nei confronti dell’INPS, aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto con condanna dell’INPS al conseguente ricalcolo della pensione sulla base della diversa anzianità contributiva ed alla corresponsione dei ratei pregressi a far data dal gennaio 1998 e degli interessi;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità all’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, applicabile alla prestazione de qua nella sua interezza, trattandosi di rivalutare non già l’ammontare dei singoli ratei, bensì i contributi previdenziali utili ai fini del computo della pensione originaria, l’istituto della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, come modificato dalla L. n. 438 del 1992, art. 4, e decorso nella specie il relativo termine avendo riguardo alla domanda amministrativa di riliquidazione della pensione;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il D., affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e del D.L. n. 103 del 1991, art. 6, conv. nella L. n. 166 del 1991, in una con il vizio così rubricato “violazione del principio di ragionevolezza”, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale in conformità con i principi di diritto affermati di questa Corte, in ordine all’applicabilità alla prestazione relativa alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto dell’istituto della decadenza e della conseguente perdita del diritto alla prestazione medesima in caso di decorso del relativo termine ed, in ogni caso, deduce il contrasto con il principio di ragionevolezza sotto il profilo della tutela a fronte di mutamenti imprevedibili degli indirizzi giurisprudenziali dell’affidamento del cittadino sulla continuità del pregresso orientamento interpretativo;

che il motivo, non offrendo alcun argomento idoneo a stimolare una rimeditazione dell’orientamento accolto nella giurisprudenza di questa Corte, e pertanto da ritenersi tale da integrare il diritto vivente e ciò sin dalla decisione n. 12685/2008 al quale è stata poi data costante continuità, cosicchè non sarebbe neppure ravvisabile la prospettata ipotesi dell’overruling e la rilevata opportunità della tutela dell’affidamento a fronte del mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale, deve ritenersi del tutto infondato; che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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