Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34463 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2019, (ud. 06/11/2019, dep. 24/12/2019), n.34463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25124/2014 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MOBILIO;

– ricorrente principale –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO

PREDEN;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

P.N.;

– ricorrente principale – controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 880/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/08/2014, R.G.N. 1780/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 7 agosto 2014, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Vibo Valentia, rigettava la domanda proposta da P.N. nel giudizio instaurato nei confronti dell’INPS e dell’INAIL nel quale ha poi avanzato atto di intervento la Italcementi S.p.A., domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inammissibile l’intervento della Italcementi S.p.A. ed infondata la pretesa del P., non per intervenuta decadenza dall’azione, come correttamente escluso dal primo giudice, ma per difetto di prova, anche alla luce delle lacune, contraddizioni ed incongruenze rilevate dalla Corte stessa con riguardo all’espletata CTU, della ricorrenza dell’esposizione qualificata all’amianto richiesta dalla disciplina legale;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS, che, a sua volta propone ricorso incidentale condizionato, articolato su un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il P..

Diritto

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, il ricorrente principale, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deduce la nullità della sentenza in relazione all’error in procedendo, dato dall’omessa pronunzia circa l’inammissibilità dell’appello proposto dall’INPS per violazione dell’art. 434 c.p.c., concretantesi, a detta del ricorrente, nella riproposizione delle eccezioni sollevate in primo grado senza alcun riferimento alla sentenza gravata;

che, dal canto suo, l’Istituto ricorrente incidentale, nel denunciare, con l’unico motivo proposto subordinatamente all’ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale, la violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8 e art. 443 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa pronunzia sull’eccezione tempestivamente proposta di improponibilità della domanda giudiziale per difetto del preventivo inoltro della stessa in via amministrativa;

che l’unico motivo del ricorso principale deve ritenersi infondato stante il carattere implicito della statuizione, desumibile dal pronunciamento nel merito della domanda ed in sè corretto alla stregua dell’orientamento sul punto invalso nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è ravvisabile unicamente quando sia impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del decisum (cfr. da ultimo, Cass. 14.12.2018, n. 32499 e Cass. 18.4.2017, n. 9745);

che, pertanto, il ricorso principale va rigettato, conseguendone l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15h ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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