Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34462 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 24/12/2019), n.34462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3397/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO e VINCENZO STUMPO;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO FILESI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VANDA PAGANETTI BIANCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 663/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/08/2013, R.G.N. 2965/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARIA PASSARELLI per delega verbale avvocato

ANTONIETTA CORETTI;

udito l’Avvocato MARCO FILESI per delega verbale avvocato VANDA

PAGANETTI BIANCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’1 agosto 2013, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Sondrio, accoglieva la domanda proposta da C.L. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del primo dipendente da impresa posta in amministrazione straordinaria alla liquidazione da parte del Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982, delle ultime tre retribuzioni non corrispostegli relativamente alle mensilità immediatamente precedenti all’ammissione dell’impresa datrice alla predetta procedura, con la quale peraltro il rapporto era proseguito con regolare corresponsione della retribuzione fino al 30.9.2006.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto dovuto l’intervento del Fondo di Garanzia, dovendo interpretarsi il disposto del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, lett. c), nel senso che la garanzia apprestata dal Fondo attiene al credito retributivo maturato dal lavoratore a motivo dell’insolvenza dell’originario datore di lavoro, restando irrilevante la prosecuzione del rapporto con la procedura e l’adempimento da parte di questa dell’obbligo retributivo, di modo che la cessazione del rapporto indicato quale evento da cui va computato a ritroso il termine di dodici mesi di operatività della garanzia va intesa in senso atecnico, avendo il legislatore riguardo al momento del subentro della procedura all’originario titolare nell’esercizio dell’impresa e non al momento dell’esaurirsi dell’attività dallo stesso lavoratore prestata in favore della procedura medesima.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il C..

L’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e c), lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo all’identificazione del dies a quo per il computo a ritroso dei dodici mesi di operatività della garanzia apprestata dal Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, ritenendo desumibile dalla formulazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, lett. c), per cui per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa a seguito dell’autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa si deve aver a riferimento la data di cessazione del rapporto di lavoro ove questa sia intervenuta durante la continuazione dell’attività dell’impresa e che il rapporto la cui cessazione viene ad assumere rilievo ai fini in questione sia quello proseguito con la procedura.

Il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento, atteso che, a sostegno dell’interpretazione prospettata dall’Istituto, depone non solo la lettera della legge bensì anche la sua ratio, dovendosi identificare nella garanzia apprestata dalla L. n. 297 del 1982, non un intervento volto al recupero del credito retributivo maturato, bensì una provvidenza di carattere lato sensu previdenziale, intesa a sostenere, con il mettere a disposizione del lavoratore una quota del credito maturato, il reddito del medesimo, venuto meno in conseguenza della cessazione del rapporto, situazione non configurabile allorchè il rapporto prosegua con la procedura, nei confronti della quale il lavoratore, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, mantiene la medesima garanzia, cui non contraddice il regime di prededuzione che assiste il credito retributivo vantato nei confronti della procedura, non rappresentando la prededucibilità garanzia di soddisfazione del credito rimasto inadempiuto.

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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