Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34461 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 24/12/2019), n.34461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17208/2017 proposto da:

TNT GLOBAL EXPRESS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO TOSI;

– ricorrente –

e contro

A.F., GRUPPO SERVIZI GLOBALI S.C.A.R.L., FALLIMENTO

(OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 357/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/01/2017, R.G.N. 627/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 3.1.2017, confermava la decisione di primo grado, che aveva ritenuta infondata la domanda del ricorrente di costituzione di rapporto di lavoro subordinato in capo alla utilizzatrice per illecita intermediazione di manodopera ed aveva rigettato il capo della domanda di condanna al pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario diurno e notturno, accertando il diritto alla maggiorazione del 25% per lavoro notturno in ragione di 115,5 ore mensili ed escludendo che vi fossero state festività non godute; la determinazione di differenze retributive per ciascuno dei quattro contratti di appalto era fondata sui conteggi elaborati dalle parti;

2. la Corte, per quel che rileva nella presente sede, rigettava l’eccezione di decadenza sollevata dalla società committente TNT ed osservava che il trattamento di fine rapporto, qualificabile come retribuzione differita, faceva parte a pieno titolo della più generale nozione di trattamenti retributivi, dovendo ritenersi oggetto della garanzia in sede di obbligazione solidale del committente TNT solo la quota maturata nel periodo di lavoro in appalto con la società Gruppo Servizi Globali – che a sua volta aveva affidato l’esecuzione dei servizi di facchinaggio in un primo periodo alla Cooperativa Euroservizi e, quindi, ad una sua consorziata -, in tale senso dovendo interpretarsi la precisazione legislativa riferita alle “quote”;

3. di tale decisione domanda la cassazione TNT, affidando l’impugnazione a due motivi illustrati in memoria; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo, sono denunziate violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, sul rilievo che il riferimento in tema di decorrenza del termine decadenziale alla “cessazione dell’appalto” sia da intendersi in senso diverso da quello ritenuto dalla Corte del merito, ossia con riguardo al singolo rapporto contrattuale di appalto, e ciò anche per esigenze di conoscibilità da parte del lavoratore, in grado di verificare direttamente presso il committente la durata dei singoli contratti di appalto;

2. con il secondo motivo, si lamentano violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nonchè del D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. dalla L. n. 35 del 2012, osservandosi che la natura innovativa della riforma, che solo nel febbraio 2012 ha espressamente sancito la responsabilità solidale del committente per le quote del trattamento di fine rapporto, costituisca una implicita conferma che, nella vigenza dell’originaria formulazione, la responsabilità solidale fosse limitata alla retribuzione corrente;

3. occorre avere riguardo alla pronuncia di questa Corte 18.7.2017 n. 17725, secondo cui il termine biennale è un termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziale, ma sempre in relazione ai crediti maturati in costanza di appalto e per i quali vi sia possibilità di azione. L’accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale, non contestabile in questa sede di legittimità, ha rilevato come siano rimasti immutati nel corso dell’intera durata dei rapporti contrattuali consecutivi i soggetti e l’oggetto dei contratti. Ed invero, è stato evidenziato come l’utilizzazione del lavoratore sia avvenuta nei medesimi servizi oggetto dell’appalto ed in maniera continuativa dal 1.4.2009 al 31.3.2013, senza soluzione di continuità, essendo da escludere ogni possibilità per lo stesso lavoratore di avere contezza della circostanza che nei rapporti interni tra committente ed appaltatore i contratti fossero stati quattro;

3.1. ciò induce a ritenere la correttezza e conformità a diritto della decisione della Corte territoriale, che ha escluso che la decadenza potesse essere ancorata, come sostenuto dalla committente, alla cessazione di ogni singolo rapporto contrattuale;

4. quanto al secondo motivo, questa Corte, in fattispecie analoghe, ha ripetutamente affermato che il t.f.r. deve essere compreso tra i “trattamenti retributivi” previsti dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, stante la natura di retribuzione differita dell’istituto (cfr. Cass. 08/01/2016 n. 164, Cass. 14 maggio 2013 n. 11479, 6 r.g. n. 6329/2015 Cass. 22/09/2011 n. 19291): ne consegue che in relazione ai periodi di esecuzione dell’appalto le quote di T.f.r. devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e tale affermazione ha trovato conferma sul piano del diritto positivo per effetto delle modifiche poi apportate dal D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con mod. dalla L. n. 35 del 2012 (cfr. Cass. n. 10731 del 2016 e sez. VI-L n. 19339 del 2018 cit. richiamate da Cass. 5.3.2019 n. 6333, con riguardo ai principi affermati);

5. deve, invero, ritenersi che la modifica apportata con il D.L. 5 del 2012, art. 21, comma 1, abbia solo esplicitato, senza innovare il quadro normativo previgente, un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29, comma 2 e dalle successive integrazioni;

5.1. il testo della norma, che espressamente si riferisce “al periodo di esecuzione del contratto di appalto” e la logica della solidarietà imposta dall’art. 29, in discorso, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative, avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante, impone di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall’appalto e non per i crediti maturati in un periodo temporale diverso da esso;

5.2. nella specie è pacifico che il lavoratore abbia maturato i crediti per i quali è prevista la responsabilità solidale del committente in relazione ai successivi contratti di appalto nel corso dei quali aveva espletato la propria attività lavorativa per l’appaltatrice;

6. alla stregua delle svolte considerazioni, il ricorso va, complessivamente, respinto;

7. nulla deve statuirsi sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva;

8. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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