Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34460 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 24/12/2019), n.34460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17111-2017 proposto da:

I.C.G. 2 S.P.A., – INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., (Società con socio unico soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di ATLANTIA S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio

dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

B.C.A., S.I.C.O.S. S.R.L. – SOCIETA’ ITALIANA

COSTRUZIONI OPERE SPECIALIZZATE IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO

PREVENTIVO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1211/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/01/2017, R. G. N. 480/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Bologna respingeva l’opposizione proposta da Autostrade per l’Italia s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di B.C.A. e rigettava tutte le domande proposte anche dalle altre parti processuali, condannando la società Autostrade alla rifusione delle spese di lite. Riteneva provato il rapporto di lavoro del B. con la Rioveggio Società Consortile s.r.l. in liquidazione e poi in concordato, operante per conto di Autostrade per la costruzione di un tratto autostradale appenninico, dal 28.10.2009 al 3.9.2012, ed accertato il diritto del dipendente al pagamento di mensilità non pagate;

2. osservava che il beneficio della preventiva escussione, invocato dalla società Autostrade, non condizionasse l’accertamento della responsabilità solidale del committente, ma unicamente una eventuale azione esecutiva, e che correttamente il lavoratore avesse notificato il decreto ingiuntivo unitamente all’atto di precetto ad Autostrade, in quanto nei confronti della propria datrice di lavoro erano precluse, a pena di nullità secondo il disposto del R.D. n. 267 del 1942, art. 168 azioni esecutive. Autostrade aveva commissionato al Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da ICG 2 e SICOS le opere di adeguamento del tratto appenninico tra (OMISSIS) e, per l’esecuzione dei lavori, il Raggruppamento di imprese aveva costituito la Rioveggio SCARL, subentrata nell’esecuzione del contratto. Veniva ritenuto insussistente l’obbligo di manleva azionato da Autostrade per l’Italia s.p.a. nei confronti di ICG 2 e SICOS s.r.l. in quanto non previsto dagli artt. 17 e 27 del contratto di appalto della Rioveggio, subentrata all’originario contraente, e cioè al Raggruppamento di Imprese;

3. la Corte d’appello Di Bologna, su gravame della società Autostrade per l’Italia, in parziale accoglimento dello stesso ed in parziale riforma della decisione impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società Autostrade per l’Italia a corrispondere al B. le somme oggetto del decreto ingiuntivo, escluse le indennità per ferie e per permessi non goduti e l’indennità sostitutiva del preavviso; dichiarava la I.C.G. 2 s.p.a. e la SICOS s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo tenute a manlevare Autostrade dalle somme da questa dovute al lavoratore, respingendo per il resto il gravame;

4. la Corte riteneva l’applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, anche ad Autostrade, soggetto privato, qualora committente in appalti pubblici e soggetto alla relativa disciplina; reputava sussistere la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore per i trattamenti retributivi dei lavoratori impiegati nell’appalto, alla luce del tenore letterale dell’art. 29, comma 2 D.Lgs. cit. e, quanto al beneficio della preventiva escussione, premesso che il decreto ingiuntivo non era stato opposto dalla società Rioveggio ed aveva acquistato autorità di giudicato nei confronti della stessa, osservava che correttamente, in seguito all’opposizione proposta da Autostrade, il giudice aveva proceduto ad accertare nei confronti della stessa la responsabilità solidale per il credito vantato dal lavoratore, non potendo essere compiuto alcun accertamento sulla responsabilità solidale della Rioveggio;

5. quanto al beneficio della preventiva escussione, il giudice del gravame rilevava la correttezza della decisione del Tribunale quanto alla sua validità solo in sede di azione esecutiva; evidenziava, quanto alla chiamata in causa di ICG 2 e di Sicos, che la pronuncia di primo grado non era condivisibile quanto alla ritenuta estraneità alle pretese del committente delle società del Raggruppamento temporaneo di imprese, e che, alla luce del disposto del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 96 vigente all’epoca della conclusione del contratto d’appalto, il subentro della società consortile alle imprese riunite non determinava alcuna modifica nella titolarità dei rapporti con il committente, subentrando il raggruppamento unicamente nella esecuzione del contratto di appalto; ferma la persistente qualifica di appaltatore in capo alle società costituenti il R.T.I., osservava che il committente avesse diritto di rivalersi, per il pagamento di eventuali contributi, retribuzioni che avrebbe dovuto corrispondere il suo appaltatore, ex art. 27 del contratto di appalto, su qualunque altro credito verso l’appaltatore a qualsiasi titolo spettante e che tale clausola operava un rinvio al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 prevedente una responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e subappaltatore per i trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori, con applicabilità delle regole generali di cui agli artt. 1292 c.c. e ss.;

6. a ciò conseguiva che doveva riconoscersi il diritto della società committente a rivalersi nei confronti dell’appaltatore, nella specie costituito dalle due società chiamate in causa; l’obbligo solidale del committente doveva ritenersi esteso anche al t.f.r., per la sua pacifica natura di retribuzione differita ed in quanto maturato nello svolgimento dell’attività lavorativa interamente prestata in esecuzione del contratto di appalto, a differenza delle ferie e permessi, dovendo la locuzione “trattamenti retributivi ” di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, interpretarsi in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore risultasse tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con ciò dovendo tali voci essere escluse dall’area di responsabilità solidale del committente, analogamente che per l’indennità sostitutiva del preavviso;

7. di tale decisione ha domandato la cassazione la società ICG 2, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, la società Autostrade per l’Italia; gli altri intimati non hanno apprestato difese;

8. in prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato comparsa si costituzione di nuovo difensore, avv. Raffaele De Luca Tamajo, in sostituzione del precedente, Avv. Marco Aria, e la società Autostrade per l’Italia s.p.a. ha depositato anch’essa memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1, c.p.c.;

9. è stato, quindi, depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione della I.C.G 2 – Ingegneria e Costruzioni generali s.p.a, che è stata accettata dalla società Autostrade per l’Italia s.p.a.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la rinunzia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma, come già detto, carattere recettizio;

2. l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

3. l’art. 391 c.p.c., comma 4 prevede che, in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese “se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale”;

4. nel caso in esame – in cui, quale mera litis denuntiatio il ricorso è stato notificato anche al B., pur investendo i motivi del ricorso la pronunzia unicamente nei confronti della società Autostrade per l’Italia – essendo intervenuta accettazione da parte di quest’ultima società, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore, va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, senza statuizione sulle spese;

5. il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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