Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3446 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3446 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 17820-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro
SOC. TESTA LUIGI E C. DI TESTA ANTONELLA SNC;

intimata

avverso la sentenza n. 266/4/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI – Sezione Staccata di SALERNO del 31.5.2010,
depositata il 09/06/2010;

Data pubblicazione: 14/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 17820 sez. MT – ud. 29-01-2014
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 17820/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società Testa Luigi e C. di Testa Antonella snc.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania, sez. stacc. di Salerno, n.
266/04/10, depositata il 9 giugno 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione della società Testa Luigi e C. di Testa Antonella snc., relativa all’avviso di diniego di condono per
le imposte Iva ed Irap, dovute per gli anni 2000-01, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che in
generale col pagamento della prima rata relativa al chiesto condono si determinava l’efficacia del medesimo, di modo che la contribuente doveva versare soltanto quelle residue, con gli inerenti
interessi e la sanzione del 30%, con la conseguenza che l’omesso
versamento di queste non inficiava la validità del procedimen o
agevolativo. La Testa Luigi e C. di Testa Antonella non si è
stituita.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricors

a ricorrente

deduce violazione di norma di legge, in quanto la CTR non considerava che si trattava soltanto di condono c.d. clemenziale e non
premiale, posto che la richiesta di esso si basava unicamente sulle dichiarazioni del reddito presentate dalla contribuente, sicchè
il beneficio in argomento è strutturato in maniera differente rispetto alle altre fattispecie, nel senso che il relativo procedimento si perfeziona solamente allorché tutte le rate vengano pagate, e non soltanto alcune di esse, e per di più unicamente entro e
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Oggetto: impugnazione avviso diniego condono,

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non oltre i vari termini previsti, mentre la contribuente aveva
provveduto al pagamento soltanto della prima, e quindi con le successive nemmeno versate, sicché il beneficio non poteva essere riconosciuto, riguardando esso unicamente l’esclusione della sanzione, però previa l’osservanza dei vari presupposti, che tuttavia

Il motivo è fondato, posto che l’art. 9 bis L. n. 289/02 disciplina l’ipotesi di iscrizione a ruolo di imposte risultanti da dichiarazioni e non versate, per le quali il condono si perfeziona
solamente col pagamento di tutte le rate, con la conseguenza che
soltanto in tale ipotesi la sanzione non viene applicata, mentre
invece il pagamento della prima rata non rende efficace il relativo procedimento amministrativo. Al riguardo più volte questa Corte
ha statuito che “in tema di condono fiscale, in assenza di disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 – che considerano efficaci le ipotesi di
condono ivi regolate anche senza adempimento integrale insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a norme di tipo
eccezionale, nell’ipotesi prevista dall’art. 9 bis della legge citata la non applicazione delle sanzioni si verifica solo se si
provvede al pagamento (in un’unica soluzione o in modo rateale)
delle imposte, nei termini e nei modi di cui alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace, e si
verifica la perdita della possibilità di avvalersi della definizione anticipata (Cfr. anche Ordinanza n. 8027 del 0 201 ,
Sentenza n. 19546 del 23/09/2011).
Dunque sul punto la sentenza impugnata n
modo giuridicamente corretto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del

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era mancata nella specie.

3

ricorso in opposizione della contribuente avverso il provvedimento
di diniego di rimborso.
4. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia
e della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo

spositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in euro 1.000,00(mille/00) per onorario,
oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.

giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in

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