Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3446 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15858/2015 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7,

presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2465/35/2014 del 30/04/2013 della Commissione

Tributaria Regionale della TOSCANA, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

B.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2465/35/2014, depositata in data 17/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di diniego di condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (rilevata la carenza di motivazione del provvedimento di diniego di definizione dei carichi iscritti a ruolo).

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che il provvedimento impugnato conteneva “congrua ed adeguata motivazione”, essendo individuabile “il requisito carente per accedere alla definizione dei carichi iscritti a ruolo”, “sia nella parte descrittiva che nel prospetto contabile”, stante il riferimento al “codice tributo, alla data del ruolo, all’importo condonabile ed alla data dal quale è condonabile e la data del pagamento effettuato”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corto in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, avendo i giudici di appello ritenuto sufficiente e congrua la – motivazione espressa nel provvedimento impugnato, pur essendovi l’indicazione di una imprecisata “assenta di uno dei requisiti previsti dalla suddetta disposizione agevolativi”, non chiarita neppure nell’allegato prospetto contabile.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta poi la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa motivazione, in violazione dell’art. 111 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e art. 132 c.p.c., in relazione al motivo di appello relativo alla violazione del principio di affidamento in rapporto al tempo trascorso tra il perfezionamento del condono e la comunicazione del diniego.

2. La prima censura è infondata.

Questa. Corte ha già chiarito (Cass. 16274/2010) che “in materia tributaria, il diniego di condono è atto amministrativo che, come tale, deve essere assistito da idonea motivazione, la cui funzione è di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere i motivi della decisione assunta con l’atto, al fine di consentirgli di decidere se impugnarlo o meno e di approntare idonea difesa. Ne consegue che l’Amministrazione, nel corso del giudizio di opposizione al diniego di definizione agevolata, non può indicare ragioni ulteriori e diverse da quelle esplicitate nel provvedimento impugnato, in quanto ciò comporterebbe una grave compromissione delle garanzie poste a tutela del contribuente, fermo restando il potere di sostituire, in sede di autotutela, il provvedimento opposto con altro diversamente motivato”. Questa Corte ha pure affermato che “l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare e efficacemente l’an e il quantum debeatur”, cosicchè “detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Cass. 7056/2014).

Ora, nella specie, il provvedimento di diniego (riprodotto nel ricorso per cassazione), nella prima parte, contiene la generica enunciazione della “assenza di uno dei requisiti” di legge, ma, nel prospetto contabile allegato, riporta una specifica indicazione di dati (codice tributo, importo iscritto a ruolo, importo condonabile, importo pagato, importo degli interessi, data dal quale è condonabile, data del pagamento effettuato) presi in considerazione dall’Ufficio, in particolare, la “consegna del ruolo…definibile dal 12/08/2003” ovvero la “consegna del ruolo…oltre i termini previsti”.

Nel corso del giudizio (vedasi controricorso dell’Agenzia), l’Ufficio, oltretutto, ribadiva che, rispetto alla data di consegna al Concessionario dei moli contenuti in cartella, il pagamento effettuato dal contribuente doveva ritenersi non valido (in relazione ai limiti temporali ricavabili dalla norma richiamata nella formulazione al tempo vigente).

La motivazione in tal modo espresso nel’atto doveva ritenersi sufficiente a spiegare le ragioni del diniego di condono.

3. Anche la seconda censura è infondata.

Non può parlarsi di omessa pronuncia/omessa motivazione su motivo di appello, essendosi la Commissione pronunciata sulla contestazione, respingendola, sia pure con succinta motivazione, affermando che alcuna violazione di legge poteva rinvenirsi nel fatto che il provvedimento di diniego fosse stato notificato a distanza di cinque anni (nel 2009) dall’adesione del contribuente alla definizione per condono (nel 2003).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo “unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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