Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34459 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 24/12/2019), n.34459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16771-2016 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7,

presso lo studio dell’Avvocato EMANUELE SPATA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti.

– ricorrente –

contro

RICICLA TRENTINO 2 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FILIPPO VALCANOVER in virtù di delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 22/04/2016 R.G.N. 14/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza n. 39 del 2016 la Corte di appello di Trento ha confermato la pronuncia n. 148/2014, emessa dal Tribunale della stessa città, con la quale era stata respinta, per intervenuta decadenza L. n. 604 del 1966, ex art. 6, comma 1 relativamente al termine di gg. 60 per impugnare stragiudizialmente la cessazione del rapporto di lavoro, la domanda proposta da S.N. nei confronti della Riciclo Trentina 2 srl diretta ad ottenere la nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato intercorsi con GI GROUP srl, per il periodo dal 4.8.2008 al 31.12.2009, per essere somministrato alla suddetta Ricicla Trentina 2 srl.

2. La originaria pretesa del lavoratore era fondata sull’assunto che le motivazioni indicate nei contratti erano del tutto generiche e non fornivano le informazioni necessarie per individuare le specifiche esigenze da soddisfare con il ricorso al lavoro interinale.

3. I giudici di seconde cure, in primo luogo, hanno ritenuto applicabile la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 anche ai contratti di somministrazione conclusi prima dell’entrata in vigore della legge; in secondo luogo, avendo riguardo all’ipotesi di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. b) hanno rilevato che, nel caso in esame, l’unico atto oppositivo alla cessazione del contratto intervenuto il 31.12.2009 era costituito dalla lettera del 16.4.2013, inviata a termini decadenziali già scaduti.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione S.N., ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, giusta Delib. 25 luglio 2016 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Ricicla Trentina 2 srl.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il termine di decadenza, di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 decorresse dalla data di cessazione del contratto di somministrazione e non, invece, dalla data in cui veniva comunicata al lavoratore la cessazione del rapporto.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, in relazione alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la disciplina sui termini di decadenza, previsti dalla citata disposizione, si applicasse anche ai contratti di somministrazione già cessati alla data di entrata in vigore della legge.

3. Il ricorso non è fondato, come del resto evidenziato dallo stesso ricorrente nella depositata memoria.

4. Invero, il primo motivo non è meritevole di accoglimento atteso che la gravata sentenza è conforme al principio, espresso in sede di legittimità (Cass. 11.2.2016 n. 2734) e cui si intende dare seguito, secondo il quale in ordine ai contratti di somministrazione a tempo determinato, il termine di decadenza non può farsi decorrere dalla comunicazione di scadenza del contratto che per legge non è necessaria, ma dalla scadenza originariamente prevista.

5. Anche il secondo motivo è infondato atteso che può dirsi ormai consolidato l’orientamento di legittimità, seguito dalla Corte territoriale, secondo il quale la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4 e la conseguente proroga di cui al comma 1 bis medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima dell’entrata in vigore della legge stessa (Cass. 27.3.2017 n. 7788; Cass. 31.3.2017 n. 8461).

6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, sebbene ammesso al gratuito patrocinio.

8. invero, l’ammissione comporta che lo Stato sia tenuto a corrispondere solo le spese necessarie alla difesa della parte non abbiente (cfr. Cass. 19.06.2012, n. 10053; Cass. 31/3/17 n. 8388) ma non si estende anche al pagamento delle spese dell’altra parte vittoriosa.

9. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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