Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34457 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 24/12/2019), n.34457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13466-2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE

ITALIANE, presso lo studio dall’avvocato DOMENICO ALBERTO MARIA

PROCOPIO, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO SEBASTIANI;

– ricorrente –

contro

R.M.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA D’ARACOELI 11, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

DIORIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO FENOS;

– controricorrenti –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G.N. proposto da:

L.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA D’ARACOELI 11, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DIORIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO FENOS;

– ricorrenti succesivi –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 175, presso la DIREZIONE AFFARI LEGALI DI ROMA DI POSTE

ITALIANE, presso lo studio dall’avvocato DOMENICO ALBERTO MARIA

PROCOPIO, rappresentata e difesa dall’avvocato SAVERIO SEBASTIANI;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 392/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 24/11/2014; R.G.N. 333/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbimento dei restanti, assorbimento ricorso dei

lavoratori;

udito l’Avvocato ALBERTO FENOS.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.M.G. ed altri dipendenti di Poste Italiane s.p.a. hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro chiedendo la condanna della stessa al rimborso delle spese sostenute per la propria difesa nel procedimento penale – conclusosi con assoluzione avviato a loro carico per il fatto di avere, secondo l’accusa, tentato di truffare Poste Italiane s.p.a. e la Cassa Depositi e Prestiti e per avere commesso falsi ideologici.

2. La domanda, respinta in prime cure, è stata parzialmente accolta dalla Corte di appello di Trieste la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Poste Italiane s.p.a. a rimborsare agli appellanti, ciascuno pro quota, le somme corrisposte al loro legale a titolo di compenso per l’attività professionale svolta nel procedimento penale, entro il limite massimo dell’importo complessivo di Euro 27.779,64 (già comprensivo di spese forfettarie nella misura del 12,5%) maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a partire dalla costituzione in mora o, se successiva, dalla data del pagamento da parte degli appellanti fino al saldo; ha compensato nella misura della metà le spese di lite e posto il residuo a carico della società.

2.1. Il giudice di appello, premesso che la disciplina in tema di rimborso delle spese legali dettata dall’art. 45 c.c.n.l. 2003, riprodotto nell’art. 48 c.c.n.l. 2007, non contemplava formalmente la ipotesi di assoluzione del dipendente in situazione di conflitto di interessi con l’azienda, ha ritenuto che la regola del caso fosse, comunque, ricavabile dalla lettura sistematica dell’articolo in questione e che essa comportasse il diritto al rimborso delle spese legali per i dipendenti assolti in via definitiva; la situazione di conflitto di interessi con la datrice di lavoro rilevava, infatti, solo nel senso di escludere che ab origine gli oneri di difesa dei dipendenti fossero assunti da Poste Italiane ma non escludeva il diritto al rimborso a posteriori in presenza di condotte risultate non sorrette da dolo o colpa grave; la sussistenza di un conflitto di interessi non bastava, di per sè sola, a determinare il venir meno della tutela legale occorrendo anche un elemento soggettivo di particolare intensità. La Corte di merito ha, inoltre, ” per completezza” evidenziato che dagli atti di causa emergeva che Poste Italiane aveva diffuso fra i dipendenti indicazioni intese a sollecitare la massimizzazione della raccolta lorda del risparmio, anche mediante operazioni di investimento, disinvestimento/reinvestimento a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, e ciò perchè la commissione riconosciuta alla società dalla Cassa Depositi e Prestiti era calcolata sulla raccolta lorda, di talchè ben era possibile che i lavoratori avessero tenuto il comportamento addebitato in sede penale nella convinzione di agire nell’interesse (anche) del loro datore di lavoro e di compiere, quindi, un’operazione contrattualmente legittima; tanto conduceva, stante anche l difetto di ulteriori allegazioni sul punto da parte di Poste Italiane, ad escludere che i dipendenti avessero posto in essere un comportamento connotato sul piano civilistico da inadempimento per dolo o colpa grave.

2.2. In ordine alla entità del rimborso delle spese legali affrontate, il giudice di appello ha osservato che l’esame degli atti di causa ed in particolare della sentenza di assoluzione induceva ad affermare la congruità dell’onorario massimo previsto dalla tariffa penale dell’epoca e giustificato un aumento dello stesso nella misura del 50%; la pluralità delle parti difese giustificava, ai sensi dell’art. 3 della tariffa vigente, il raddoppio dell’importo.

3. La sentenza di appello è stata impugnata con ricorso per cassazione da Poste Italiane s.p.a. sulla base di quattro motivi ai quali gli intimati hanno resistito con tempestivo controricorso.

4. Con autonoma impugnazione R.M.G. e altri lavoratori, come in epigrafe indicati, hanno chiesto la cassazione della decisione sulla base di tre motivi; Poste Italiane s.p.a. ha depositato tempestivo controricorso.

5. Entrambi i ricorsi pervengono alla odierna udienza da rinvio a nuovo ruolo disposto con provvedimento presidenziale del 6 giugno 2019; in relazione all’adunanza camerale del 13 giugno 2019, nell’ambito della quale erano stati originariamente fissati i ricorsi in oggetto, il PG aveva depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del primo motivo di Poste Italiane s.p.a. con effetto di assorbimento degli ulteriori motivi articolati dalla società e dei motivi del ricorso dei lavoratori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con il primo motivo di ricorso Poste Italiane s.p.a., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1365 c.c., censura la interpretazione dell’art. 45 c.c.n.l. 2003 (riprodotto, come detto, nell’art. 48 c.c.n.l. 2007) adottata dalla Corte di merito. Deduce che l’assenza di conflitto di interessi, secondo la inequivoca volontà delle parti collettive, costituiva condizione per il rimborso delle spese legali; la sospensione delle garanzie e delle tutele disposta nella previsione collettiva per l’ipotesi di costituzione di parte civile, elemento valorizzato dal giudice di appello, si configurava quale circostanza in sè neutra non destinata ad incidere sul diritto al rimborso. Argomenta, inoltre, che la previsione collettiva che nega il diritto al rimborso per l’ipotesi in cui non ricorra la colpa lieve risulta più congruente con l’ipotesi di procedimento civile o amministrativo anzichè di procedimento penale per truffa e falso ideologico, come quello nel quale erano stati coinvolti i dipendenti; ritiene privo di pregio il riferimento alla giurisprudenza formatasi in relazione al D.P.R. n. 335 del 1990, art. 20 secondo la quale l’accertamento che nessun fatto può essere addebitato al lavoratore fa scattare l’obbligo di pagamento delle spese legali da questi sostenute, alla luce del concreto contenuto della sentenza penale nella quale l’assoluzione dei dipendenti non discendeva dalla pienezza di prova favorevole agli stessi ma era legata all’insufficienza di prova.

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 45, comma 4 c.c.n.l. 2003, censura la sentenza impugnata per avere affermato che, in linea teorica, costituiva onere di Poste Italiane allegare e provare l’elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che escludeva il diritto al rimborso; assume, infatti, che l’assenza di dolo o colpa grave integrava un fatto costitutivo della pretesa dei lavoratori sui quali, pertanto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., ricadeva il relativo onere di allegazione e prova; a tal fine tale non era sufficiente il riferimento alla sentenza penale, in ragione della formula assolutoria adottata riconducibile, in sintesi, all’insufficienza di prove.

3. Con il terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 45 c.c.n.l., censura la sentenza impugnata nella parte in cui condiziona il rimborso delle spese legali alla condizione che la responsabilità del ricorrente risulti esclusa da provvedimento giudiziale.

4. Con il quarto motivo, deducendo omesso esame delle circostanze, dei fatti e delle ragioni espresse nella sentenza penale n. 805/2010 del Tribunale di Pordenone, censura la sentenza impugnata per non avere considerato, in sintesi, che la sentenza penale di assoluzione, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2, in quanto fondata sulla contraddittorietà del contesto probatorio di riferimento non consentiva di escludere la responsabilità dei dipendenti per le condotte ascritte.

Ricorso incidentale.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 436,433,346 c.p.c. anche in relazione all’art. 112 c.p.c., censurano il quantum liquidato a titolo di assistenza legale, pari a Euro 27.779,64, a fronte di una richiesta complessiva di Euro 95.114,40. Tale richiesta era il frutto della moltiplicazione dell’importo di Euro 9.259,88, riconosciuto congruo con parere del Consiglio dell’ordine degli Avvocati riferito alla posizione di una sola lavoratrice, con aumento del triplo ex art. 2 della tariffa vigente all’epoca, in ragione della complessità e gravità della causa in sede penale, ulteriormente moltiplicato, ai sensi dell’art. 3 della tariffa vigente, che disciplinava il conteggio degli onorari per il difensore che assiste una pluralità di parti con posizioni sostanzialmente analoghe, come nel caso di specie. Assumono che alla luce delle difese spiegate da Poste Italiane s.p.a. nelle fasi di merito era da escludere, in sintesi, ogni contestazione relativa alla congruità delle somme richieste e che, pertanto, aveva errato il giudice d’appello nel procedere ad autonoma verifica della correttezza del compenso professionale oggetto della domanda di rimborso.

6. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto – D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 3 -, denunziano la non corretta applicazione del disposto dell’art. 3 il quale prevede l’aumento del 20% per ogni singola difesa fino ad un massimo di dieci e poi del 5% fino ad un massimo di 20 posizioni; la sentenza impugnata,nel riconoscere un aumento complessivo del 20%, si poneva in contrasto con l’insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale il giudice di merito ha il potere discrezionale di gi disporre l’aumento in ragione del numero di posizioni difese ma una volta avvalsosi di tale facoltà doveva rispettare l’aumento percentuale per ciascuna posizione imposto dalla previsione in oggetto.

7. Con il terzo motivo, deducendo omessa pronunzia ex art. 112 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per avere omesso di pronunziare sulla richiesta di rimborso delle spese sostenute in relazione al parere di congruità richiesto al Consiglio dell’ordine degli Avvocati.

Esame ricorso principale.

8. Il primo motivo di ricorso è fondato.

8.1. Occorre premettere, in linea generale, che il rimborso delle spese legali costituisce una forma di ristoro o di protezione offerta dall’azienda ai propri dipendenti per la responsabilità scaturente da atti o fatti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio.

Presupposto logico, prima che giuridico, del diritto al rimborso è che gli atti o fatti dei quali il dipendente è chiamato a rispondere in via giudiziale siano collegabili e coerenti con l’espletamento di attività funzionale all’interesse del soggetto datore in quanto solo in questa prospettiva appare giustificata l’assunzione del rischio da parte di questi per condotte del dipendente generatrici di responsabilità.

8.2. Tali indicazioni devono orientare nella verifica della corretta interpretazione e applicazione delle norme collettive in tema di rimborso delle spese legali sollecitata dal motivo in esame. A tal fine un rilievo centrale assume l’art. 45 c.c.n.l. 2003, comma 3 poi riprodotto nell’art. 48 del c.c.n.l., il quale recita: “Il lavoratore oggetto di un procedimento giudiziario per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio informa tempestivamente la Società la quale, a condizione che non sussista conflitto di interesse, assume a proprio carico ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, indicando al dipendente un legale di propria fiducia.”.

L’art. 45 c.c.n.l., comma 4 prevede i limiti dell’obbligo assunto dalla parte datrice stabilendo che “Il lavoratore eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, rimborsa alla Società tutti gli oneri dalla stessa sostenuti per la sua difesa”. Il diritto al rimborso delle spese legali, in base a tale previsione, è condizionato al fatto che il procedimento giudiziario non si sia concluso in via definitiva con accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave del dipendente.

Il comma 5 regola l’ipotesi in cui il lavoratore non abbia accettato il legale di fiducia della società e disciplina il rimborso al quale è tenuta la società per l’ipotesi in cui risulti esclusa la responsabilità del dipendente.

Il comma 6 stabilisce che “Le garanzie e le tutele di cui al punto precedente sono sospese, nell’ipotesi in cui sia stata ammessa costituzione di parte civile della Società nel procedimento penale a carico del dipendente.” L’espressione “di cui al punto precedente” non avrebbe senso ove intesa come comma precedente e, quindi, riferita al solo comma 5 che disciplina il rimborso delle spese anticipate dal dipendente che non abbia accettato il legale di fiducia della società.

8.2. Dall’esame della complessiva disciplina ed in particolare dall’art. 45 c.c.n.l. 2003, comma 3 si evince che la primaria condizione per l’assunzione, a proprio carico, da parte di Poste Italiane s.p.a., dell’onere di pagamento delle spese legali del lavoratore la cui responsabilità sia fatta valere in un procedimento giudiziario è l’assenza di conflitto di interessi con il datore di lavoro; si richiede, cioè, che in relazione alla specifica vicenda non vi sia, in sintesi, una relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cui siano portatori le parti (es. illecito commesso in danno della parte datrice).

Tale situazione di conflitto non è automaticamente elisa nel caso di assoluzione del dipendente coinvolto in un procedimento penale occorrendo che la assenza di conflitto sia verificata sulla base di autonoma ricostruzione fattuale della vicenda da parte del giudice di merito alla stregua della quale si accerti che il dipendente ha agito unicamente per finalità di espletamento del servizio, in esecuzione dei compiti di ufficio e, quindi, non in conflitto con il suo datore di lavoro; la verifica deve, pertanto, essere rapportata al momento nel quale è stata posta in essere la condotta generatrice di responsabilità, fermo restando che ai fini ricostruttivi della esistenza o meno di una situazione antagonista tra parte datoriale e dipendente, possono, comunque, assumere rilievo elementi acquisiti successivamente e, quindi, anche quelli tratti dal provvedimento che ha definito il giudizio nel quale era coinvolto il lavoratore.

Non appare conducente in senso difforme a quanto ora osservato la interpretazione sistematica dell’art. 43 c.c.n.l. cit. come, invece, opinato dal giudice di merito; la previsione del comma 4 – secondo la quale il lavoratore è tenuto a restituire le spese anticipate dalla parte datrice quando il procedimento giudiziario si è concluso in via definitiva con accertamento della sua responsabilità per dolo o colpa grave – è destinata ad operare nei casi in cui non vi sia un problema di conflitto di interessi; essa presuppone, infatti, che la società abbia anticipato, ai sensi del comma 3, le spese di difesa, con implicita valutazione, quindi, di insussistenza ab origine di un conflitto di interessi. Analogamente, l’assenza di conflitto di interessi è presupposta dalla ipotesi regolata dal comma 5, concernente il rimborso delle spese anticipate dal dipendente che non abbia accettato il legale di fiducia della società. Quanto alla previsione del comma 6 in tema di sospensione delle garanzie e delle tutele per la ipotesi di costituzione di parte civile della società nel procedimento penale a carico dei lavoratori, la stessa ha valenza neutra rispetto alla riconosciuta necessità di verifica dell’assenza di conflitto di interessi quale presupposto imprescindibile del diritto al rimborso. La previsione regola una specifica ipotesi di conflitto di interessi, per così dire in re ipsa, rappresentata dalla costituzione di parte civile della società nel procedimento penale a carico del dipendente; in questo caso è sufficiente la costituzione di parte civile per la sospensione delle garanzie e delle tutele previste in tema di rimborso delle spese legali, conseguendone la implicita esclusione di rilevanza di qualsivoglia valutazione a riguardo espressa inizialmente dalla società in ordine all’assenza o meno di situazioni di conflitto.

8.3. La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto che, in caso di conflitto di interessi fra datore di lavoro e lavoratore, il dipendente sottoposto a procedimento penale ha, comunque, diritto al rimborso delle spese anticipate nel caso di assoluzione (v. in particolare, sentenza pag. 7, paragrafo 2.3.), è errata in quanto in contrasto con la regolazione voluta dalle parti collettive in tema di diritto del dipendente al rimborso delle spese legali, come sopra ricostruita.

8.4. Da tanto consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso di Poste Italiane s.p.a., la cassazione con rinvio della sentenza impugnata al fine della rivalutazione della fattispecie sulla base della operata ricostruzione della volontà delle parti collettive.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di motivi di ricorso articolati dalla società e il ricorso incidentale.

9. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso di Poste Italiane s.p.a., assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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