Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34455 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. lav., 24/12/2019, (ud. 15/10/2019, dep. 24/12/2019), n.34455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18188-2014 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA

139, presso lo studio dell’avvocato RENATO LIOI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MICHELE MIRENGHI, STEFANO VITI;

– ricorrente –

contro

ASL ROMA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRIMO CARNERA 1, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA BENTIVOGLIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GABRIELLA MAZZOLI, MARIA CRISTINA

TANDOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2755/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/05/2013 R.G.N. 196/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/10/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per estinzione del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.G. ha rinunciato, con rinuncia accettata dalla controparte ASL Roma (OMISSIS), al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva respinto il suo gravame nei riguardi della sentenza di primo grado con la quale era stata disattesa la domanda risarcitoria proposta per la revoca, a suo dire illegittima, dell’incarico di direttore sanitario ben prima del termine di scadenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

L’accettazione espressa senza condizioni della parte controricorrente impone di nulla disporre rispetto alle spese, in applicazione dell’ultimo comma del citato art. 391.

Neppure ricorrono i presupposti per la declaratoria di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto l’estinzione non rientra tra le ipotesi contemplate dalla norma in cui può aversi il raddoppio della contribuzione unificata.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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