Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3445 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3445 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 17056-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI NOLA, in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
-ficOttenteContro
RICCIO CIRO;
– intimato avverso la sentenza n. 141/52/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 28/04/2010,
depositata il 19/05/2010;

Data pubblicazione: 14/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal

Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 17056 sez. MT – ud. 23-01-2014
-2-

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17056/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimato: Ciro Riccio

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 141/52/10, depositata il 19 maggio 2010, con la quale, accolto l’appello di Ciro Riccio contro la
decisione di quella provinciale, l’opposizione relativa all’avviso
di accertamento inerente all’Irpef, Irap ed Iva per l’anno
d’imposta 2003, emesso nei confronti del medesimo, esercente la
professione

di

avvocato,

soprattutto

nel

set

dell’infortunistica stradale, a seguito di accesso compiu
funzionari erariali, che avevano riscontrato la contabilità non
regolare, veniva ritenuta fondata. In particolare il giudice di
secondo grado osservava che la mancata consegna, da parte
dell’agenzia all’interessato, dei tabulati delle compagnie di assicurazione, le quali avevano liquidato i sinistri e corrisposto
gli onorari destinati al professionista, nonché l’assegno di conto
corrente di €2.500,00 intestato all’omonimo Francesco Riccio,
anch’egli avvocato, erano elementi tali da fare ritenere la pretesa fiscale non munita di prova, anche perché l’agenzia non aveva
coinvolto il contribuente nella determinazione del reddito, previa
convocazione di lui prima dell’accertamento. Riccio non si è costituito.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di
legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo si
basava sulla verifica svolta dai funzionari dell’agenzia, i quali
avevano riscontrato che Riccio aveva tenuto una contabilità irre1

Oggetto: opposizione accertamento maggior reddito,

.

2

golare, e ciò sulla scorta dei tabulati acquisiti presso le varie
compagnie di assicurazione, da cui si evincevano anche le somme
liquidate ai diversi interessati a titolo di onorario per il difensore, senza che essi fossero stati correttamente contabilizzati
dal professionista, a cui peraltro i tabulati stessi non dovevano

semmai richiesti da lui alle società assicurative. Del resto i vari ricavi erano stati depurati dell’Iva e della quota destinata
alla Cassa forense in sede di accertamento con adesione, instaurato dallo stesso contribuente, che mai aveva eccepito alcunché al
riguardo nel corso del relativo procedimento amministrativo, senza
/../

che di ciò il giudice di appello avesse tenuto conto.
i/

Il motivo è fondato. Invero, com’è noto, in tema di accer

en-

to dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione
dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – che consiste
nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali
(art. 2727 cod. civ.) l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l’acquisizione di onorari da
parte di clienti risarciti dalle compagnie assicurative) a quello
ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità
contributiva) -, la presunzione semplice genera l’inversione
dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di
dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà, mentre alcuna prova Riccio aveva fornito in
ordine alla dedotta non percezione di quegli emolumenti ovvero che
questi fossero d’importo inferiore, a fronte delle verifiche degli
ispettori erariali (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5991 del
17/03/2006, n. 327 del 2006).
Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata
in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia omessa e/o contraddittoria motivazione, giacchè il giudice del gravame non indicava le ragioni per le quali addiveniva al giudizio di fondatezza
2

essere consegnati dall’ufficio pubblico per ragione di privacy, ma

3

dell’opposizione all’accertamento, senza considerare che l’assegno
di C2.500,00, emesso a favore di tale Francesco Riccio, comunquenon poteva essere rilevante, posto che si riferiva a titolo attinente al 2005, anno d’imposta differente; l’Iva e la trattenuta
per la Cassa avvocati erano state depurate in sede precontenziosa;

ente, mentre i tabulati dovevano semmai essere richiesti alle compagnie di assicurazione, che li avevano rilasciati.
La censura, che sostanzialmente rimane assorbita dal precedente
motivo, comunque va condivisa, posto che il giudice di appello in
realtà non specificava alcunchè in ordine al procedimento attinente all’accertamento con adesione richiesto da Riccio, e che si era
svolto prima del contenzioso.

v
Quindi sul punto la decisione impugnata non risulta m ivata in

modo adeguato, e logicamente corretto.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”,
altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato
principio di diritto.
5. Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia,
anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della
Campania, altra sezione, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 23 gennaio 2014.

questa si era svolta senza alcuna eccezione da parte del contribu-

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