Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3445 del 13/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2018, (ud. 05/12/2017, dep.13/02/2018),  n. 3445

Fatto

RILEVATO CHE:

1. – Con sentenza del 19 febbraio 2016 la Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello proposto da P.F. nei confronti del Comune di (OMISSIS) contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda del P. diretta ad ottenere pubblico riconoscimento della sua qualità di curatore di una mostra foto-documentaria sul terremoto dell'(OMISSIS), rigettando la domanda spiegata in ragione della violazione del suo diritto d’autore sulle opere letterarie “(OMISSIS)” e “(OMISSIS)” e diretta alla cessazione dell’utilizzo del materiale documentale e fotografico tratto dalle sue opere, oltre al risarcimento del danno.

2. – Per la cassazione della sentenza P.F. ha proposto ricorso per un solo motivo illustrato da memoria.

Il Comune di (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

3. – Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, art. 20, comma 1, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che la pura e semplice mancata indicazione dell’autore dell’opera non implica di per sè violazione del diritto morale d’autore, perchè la mancata menzione non può essere considerata integrante una presunzione di indebita attribuzione della paternità dell’opera, dal momento che egli non aveva inteso lamentare alcuna indebita attribuzione della paternità dell’opera bensì dolersi dell’omessa indicazione della sua veste di autore, tanto più che, in effetti, ricorrevano gli estremi di una indebita attribuzione dell’opera, poichè il Comune convenuto, con l’assumere che la mostra fosse stata ad esso definitivamente ceduta, non aveva fatto altro che rivendicare a se stesso il diritto pieno ed assoluto di utilizzare il materiale ivi esposto, anche sotto il profilo della paternità.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. – Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

Occorre premettere che il vizio di violazione di legge ricorre (quanto alla violazione di legge in senso proprio) in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonchè di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).

Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va viceversa tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente O contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Nel caso in esame la censura non investe in alcun modo il significato e la portata applicativa della norma indicate in rubrica, ma è integralmente volto a censurare la valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale laddove essa ha ritenuto che la pura e semplice omissione dell’indicazione dell’autore dell’opera, cui medio tempore il Comune aveva peraltro ovviato, non comportando l’attribuzione della paternità dell’opera ad altri, non costituisse violazione del suo diritto d’autore.

Ciò premesso, va escluso che il Comune, omettendo per un certo tempo di indicare il nominativo dell’autore della mostra, abbia in qualche modo inteso attribuire a se stesso la paternità di essa. In tal senso è sufficiente richiamare il principio già formulato da questa Corte che il ricorso non ha considerato, tanto meno offrendo argomenti per una sua rimeditazione secondo cui, in tema di diritto d’autore, lo sfruttamento non autorizzato dell’opera non comporta l’automatica violazione anche del diritto morale dell’autore alla paternità della stessa, avendo l’illecito di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 20 natura e genesi diverse rispetto a quelli elencati negli artt. 12 ss. della stessa legge. In particolare, nel caso in cui le modalità dello sfruttamento non autorizzato – quale, nella specie, l’utilizzazione di un brano musicale come sottofondo di un messaggio pubblicitario non comportino l’indicazione dell’autore dell’opera, la mancata menzione di questi non può essere considerata integrante una presunzione di indebita attribuzione della paternità all’utilizzatore, presunzione che non trova riscontro nella legge (Cass. 3 marzo 2006, n. 4723).

6. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA