Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3445 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21155-2014 r.g. proposto da:

I.M.A. Industria Meccanica di Arosio s.p.a., (cod. fisc. e P.Iva

(OMISSIS)), con sede ad (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Ing. B.G., rappresentato e

difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso,

dall’Avvocato Gino Frassi, con cui elettivamente domicilia in Roma,

Via Tiepolo n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Giovanni

Smargiassi;

– ricorrente –

contro

Ferrania s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria,

con sede a (OMISSIS), in persona dei commissari straordinari legali

rappresentanti pro tempore Avv. A.A., Dott. Be.Re.

e Dott. M.S., rappresentata e difesa, giusta procura

speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Marco

Arato e Francesca Pollicina, con i quali elettivamente domicilia in

Roma, alla Via Vittorio Colonna n. 39, presso lo studio

dell’Avvocato Marco Passalacqua.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, depositata in

data 13.2.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De

Matteis Stanislao, che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso

principale e l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato,

come da requisitoria scritta in atti cui si riporta;

udita, per il ricorrente, l’Avv. G. Smargiassi (per delega), che ha

chiesto accogliersi il proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova – decidendo sull’opposizione allo stato passivo avanzata da I.M.A. Industria Meccanica di Arosio s.p.a. nei confronti di Ferrania s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza emessa in data 13.2.2008 dal Tribunale di Savona (con la quale il creditore istante era stato ammesso al passivo, per Euro 328.202,67, in via chirografaria e non già con la richiesta prededuzione) ha rigettato l’appello, confermando il provvedimento reso dal tribunale.

La corte del merito ha, in primo luogo, ricordato che: i) la IMA aveva proposto opposizione allo stato passivo, sostenendo che il commissario straordinario, con l’ordine del 22.3.2014 (ed anche con quelli successivi), era tacitamente subentrato nel contratto di somministrazione, del quale aveva implicitamente accettato tutte le condizioni e le clausole contrattuali consolidate nel tempo, con conseguente applicabilità ai crediti relativi del disposto di cui alla L. Fall., art. 74, e chiedendo, pertanto, l’ammissione in via prededuttiva ovvero, in subordine, in via chirografaria del credito maturato per la fornitura di pannelli per la produzione di rullini fotografici;

ii) la Ferrania s.p.a. in a.s. si era costituita nel giudizio di opposizione, sostenendo che il rapporto tra le parti non fosse inquadrabile nel contratto di somministrazione, ma che si fosse, invece, realizzato in una serie ripetuta di “forniture” diverse per qualità, prezzo e tipologia dei beni forniti; iii) il tribunale ligure aveva respinto la domanda principale e accolto invece quella subordinata di ammissione in via chirografaria, ritenendo che non era intercorso tra le parti un contratto di somministrazione, bensì una serie di autonomi contratti di fornitura, solo l’ultimo dei quali concluso con il commissario dell’a.s.; iv) avverso la sentenza del tribunale aveva proposto appello IMA spa, denunciando, in primis, l’omessa pronuncia del tribunale sull’eccezione di decadenza della Ferrania in a.s. dalla facoltà di contestare l’esistenza di un contratto di somministrazione e, nel merito, contestando gli elementi di fatto dai quali il primo giudice aveva ritenuto di poter desumere l’inesistenza di un rapporto di somministrazione.

La corte territoriale ha, dunque, ritenuto: a) infondata l’eccezione di decadenza, giacchè l’esistenza o meno di un contratto di somministrazione rappresenta un elemento costitutivo della domanda proposta da IMA, la cui carenza è rilevabile d’ufficio; b) fondate, invece, le censure in ordine alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti, quale contratto di somministrazione, in quanto: 1) il mutamento nel tempo dei soggetti contraenti non era stato allegato da Ferrania a.s ed era ininfluente alla luce dell’art. 2558 c.c., posto che l’azienda – cui ineriva il rapporto negoziale in contestazione – era sempre la stessa, nonostante i mutamenti nella gestione; 2) i mutamenti dei prezzi dei beni forniti e le variazioni quantitative delle merci erano fisiologici e, comunque, compatibili con il contratto di somministrazione; 3) non era rilevante la circostanza che le forniture avessero per oggetto beni non già esistenti, ma prodotti dal fornitore; 4) il rapporto in esame era durato diversi decenni e si era altresì articolato in periodici accordi e scambi di informazioni, finalizzati ad assicurare la continuità della somministrazione e come tali significativi dell’unitarietà del rapporto negoziale. La corte di merito ha, tuttavia, ritenuto – alla luce della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis – che, in mancanza di espressa dichiarazione di subentro nel contratto di somministrazione da parte del commissario, non era consentita l’applicazione del disposto di cui alla L. Fall., art. 74, negando, pertanto, la richiesta prededuzione.

2. La sentenza, pubblicata il 25.2.2014, è stata impugnata da IMA Industria Meccanica di Arosio s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Ferrania s.p.a. in a.s. ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, articolato su due motivi di censura.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la parte ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti – si duole del fatto che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riconoscere efficacia retroattiva alla disposizione di cui al D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis senza in alcun modo argomentare in merito all’efficacia della legge nel tempo ed in ordine alle tesi esposte dalla ricorrente, con conseguente obbligo da parte della corte di appello di motivare la scelta di applicare retroattivamente l’art. 1 bis sopra citato.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione dell’art. 11 disp. gen. e del D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis. Osserva la parte ricorrente che la corte territoriale avrebbe errato nell’interpretazione ed applicazione del D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis sul rilievo che tale norma non avrebbe natura interpretativa, ma dispositiva, con la conseguenza che la stessa non può sfuggire al principio di irretroattiva delle legge statuito dall’art. 11 preleggi.

3. Con il ricorso incidentale condizionato si propongono due motivi di censura:

3.1) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento all’operazione societaria di scissione intervenuta tra 3 M Italia s.p.a. e Imation s.p.a. ed omessa e insufficiente motivazione sul punto, evidenziando che la corte di merito avrebbe omesso di considerare il fatto controverso e decisivo relativo alla già allegata circostanza fattuale secondo cui, con decorrenza dal 1 luglio 1996, tra 3M Italia e Imation s.p.a. era intervenuta un’operazione di scissione societaria e non già una cessione di ramo d’azienda, come ritenuto erroneamente dal giudice del gravame.

3.2) violazione o falsa applicazione degli artt. 1560,1561,1562,1563,1564, dell’art. 1326 c.c., degli artt. 2500 bis, 2506 quater e 2558c.c. e dell’art. 2697 c.c., rilevando, da un lato, che l’art. 2558 c.c. non poteva trovare applicazione con riferimento all’operazione di scissione intervenuta e, dall’altro, che la corte di merito aveva erroneamente confuso la fase esecutiva dei rapporti commerciali oggetto di causa con la fase genetica degli stessi, ritenendo che la pluralità delle prestazioni erogate fossero destinate a soddisfare un unico creditore, mentre erano state destinate a soddisfare i bisogni di creditori diversi tra loro e trovavano la propria fonte nel contratto di volta in volta concluso da ciascuna società fornita.

4. Il ricorso è infondato.

Ciò assorbe anche l’esame del ricorso incidentale condizionato.

4.1 Il primo motivo del ricorso principale è invece inammissibile.

La parte ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, limitandosi a riconoscere efficacia retroattiva alla disposizione di cui al D.L. n. 134 del 2008, art. 1-bis senza in alcun modo argomentare in merito all’efficacia della legge nel tempo nè tanto meno in relazione alle tesi esposte sul punto in sede di gravame.

Più in particolare, la società ricorrente si duole del fatto che la corte di merito si sarebbe limitata a prendere atto dell’entrata in vigore del citato D.L., acriticamente definito di interpretazione autentica, risultando, dunque, la relativa questione assolutamente decisiva per l’esito della controversia. Ne consegue che la IMA Industria Meccanica di Arosio s.p.a. censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver motivato, da un lato, la natura interpretativa del D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis e, dall’altro, le ragioni dell’applicazione di tale norma ai fatti di causa.

4.1.1 Così prospettato, il vizio non supera – come sopra accennato – il vaglio di ammissibilità.

4.1.2 Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

4.1.3 Va peraltro precisato – per quanto qui interessa l’esame dell’odierno motivo di censura – che l’omesso esame di tesi giuridiche prospettate da una delle parti, non riferendosi all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione, non può mai risolversi in un vizio di motivazione deducibile autonomamente come motivo di ricorso per cassazione, ma può soltanto sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 2107 del 14/02/2012).

4.1.4 Ciò premesso, risulta evidente come, nel caso in esame, la parte ricorrente non abbia allegato un “fatto storico” del cui omesso esame è legittimo dolersi, ai sensi del sopra richiamato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì il preteso omesso esame di una sua tesi giuridica, sulla quale peraltro vi è stata pronuncia da parte della corte di appello (con la specifica indicazione della natura interpretativa della norma dettata dal D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis e dunque dell’efficacia retroattiva della norma stessa) e per la quale occorreva, invece, sollevare doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come, in effetti, prospettato dalla ricorrente nel secondo motivo di censura.

4.2 Il secondo motivo di censura è invece infondato.

Come già sopra evidenziato, la parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 11 preleggi e del D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis affermando che la corte di appello di Genova avrebbe errato nell’interpretare ed applicare quest’ultima norma, sul rilievo che la stessa non avrebbe natura interpretativa, ma dispositiva, con la conseguenza che la norma in esame non sfuggirebbe al principio di irretroattività delle leggi, previsto dal sopra indicato art. 11.

4.2.1 Orbene, il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50 così dispone: “1. Salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria.2. Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione. 3. Dopo che è stata autorizzata l’esecuzione del programma, l’altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: a) ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti; b) se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario”.

Il D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis conv. con modifiche in L. n. 166 del 2008, ha così statuito: “La disposizione di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 50, comma 2 va interpretata nel senso che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, nè comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51, commi 1 e 2”.

4.2.2 La questione, di cui è investita questa Corte, è quella dello scrutinio della natura giuridica della norma dettata dal predetto art. 1 bis, e cioè la verifica della natura interpretativa ovvero innovativa della stessa nella parte in cui si specifica che l’esecuzione del contratto non fa venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario.

4.2.3 Sul punto, va premesso che occorre riconoscere carattere “interpretativo” alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore può dunque adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (cfr. Corte Cost. n. 73 /2017; cfr. anche Corte Cost. n. 314 del 2013, n. 271 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 170 del 2008). Occorre, pertanto, precisare che la natura interpretativa di una norma sopravvenuta s’individua attraverso il suo contenuto, e non dipende certo dal fatto che il suo oggetto sia stato diversamente interpretato.

4.2.4 Ciò detto, cade già la prima obiezione sollevata dalla parte ricorrente in ordine alla natura dispositiva ed innovativa della norma in esame, collegata alla dichiarata assenza di contrasto giurisprudenziale in riferimento all’oggetto del suo contenuto.

Ed invero, la natura interpretativa di una norma sopravvenuta non dipende affatto dalla circostanza che il suo oggetto sia stato diversamente interpretato, quanto anche dalla semplice circostanza che la scelta imposta dalla legge “interpretativa” rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario “interpretato”.

4.2.4.1 Sul punto, occorre ricordare che, stante la continuazione dell’attività di impresa, nelle procedure a vocazione conservativa (nelle quali rientra l’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), vige la regola generale della continuazione dei rapporti (ad eccezione di alcuni: i contratti di lavoro subordinato ed il contratto di locazione di immobili), salvo che il commissario non esprima la volontà di sospendere o sciogliersi, e ciò, all’evidenza, in quanto la continuazione dell’attività di impresa potrebbe rivelarsi del tutto inefficace in assenza di relazioni contrattuali per la sopravvivenza dell’azienda.

Vige, dunque, un principio generale di sostanziale “continuità” della realtà operativa, cui risulta strumentale la prosecuzione ope legis dei contratti in corso, soluzione questa di segno opposto, dunque, rispetto a quella prescelta per il fallimento, dove il vigente L. Fall., art. 72 generalizza, invece, una situazione di sospensione dei rapporti pendenti, in considerazione della cessazione dell’attività di impresa, con conseguente inutilità della prosecuzione di rapporti a detta attività funzionali, essendo, poi, dettata una regolamentazione puntuale di una varietà di figure negoziali, mediante svariate discipline concepite ad hoc (così, anche Sez. 1, Ordinanza n. 28797 del 09/11/2018).

4.2.4.2 Ed è proprio nell’ottica della spiegazione di questo contesto normativo differenziato riservata dal legislatore, da un lato, al fallimento e, dall’altra, alla continuità dell’impresa nelle procedure a vocazione conservativa, che si spiega l’intervento interpretativo del 2008, ove il legislatore ha chiarito proprio che la facoltà del commissario straordinario di sciogliersi dai contratti non è preclusa neppure nel caso in cui sia stata richiesta l’esecuzione della prestazione dovuta dal contraente in bonis.

4.2.4.2 Va ricordato che questa Corte (Cass.1195/2018), anche recentemente, ha chiarito che “nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 50, comma 2, come interpretato dal D.L. n. 134 del 2008, art. 1 “bis” conv., con modif., nella L. n. 166 del 2008, dispone la prosecuzione “ope legis” dei contratti in corso in funzione della conservazione dell’impresa ammessa alla procedura, sicchè il contratto ineseguito o parzialmente eseguito continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione di insolvenza, sia a seguito dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, finchè il commissario non eserciti, formalmente ed inequivocabilmente, la facoltà di sciogliersi dal contratto, sia perchè a ciò appositamente provocato dall’altro contraente mediante l’interpello previsto dall’art. 50, comma 3 sia perchè in tal senso spontaneamente determinatosi a prescindere dalla detta intimazione della controparte”, cosicchè “durante la parentesi di esecuzione “inerziale” del contratto, di cui al citato comma 2, il contraente “in bonis” deve attendere le scelte del commissario – salvo metterlo in mora mediante l’interpello e sempre che prima non sia intervenuta la scadenza naturale del contratto – senza che l’esecuzione del contratto ad opera della procedura possa essere interpretata come tacito subentro “per facta concludentia” del commissario, preclusivo della sua facoltà di scioglimento”.

L’art. 50, comma 2, afferma, in sostanza, la regola base per cui il contratto ineseguito o parzialmente eseguito prosegue ope legis e continua ad avere esecuzione sia dopo la dichiarazione d’insolvenza, sia a seguito dell’apertura dell’amministrazione straordinaria, in uno scenario in cui sui contraenti continuano a gravare le obbligazioni originarie. Al commissario viene attribuito il potere di sciogliersi in ogni momento dal contratto, ma finchè una simile facoltà non viene esercitata, quest’ultimo continua, dunque, ad avere esecuzione; solo dopo il rilascio dell’autorizzazione ministeriale all’attuazione del programma, l’altro contraente è abilitato a richiedere per iscritto ai commissario di far conoscere le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale rapporto negoziale andrà incontro a scioglimento (cfr. anche Cass. n. 28797/2018, cit. supra).

E’ stato, dunque, previsto che la stabilizzazione dei rapporti contrattuali in corso al momento dell’apertura dell’amministrazione straordinaria consegua non al mancato esercizio della facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario, ma alla sua positiva determinazione di subentrare nei rapporti in questione.

Pertanto, ai sensi dell’art. 50 può parlarsi di “subentro” del commissario in un rapporto negoziale pendente solo dopo che questi abbia formalmente ed inequivocabilmente estrinsecato una precisa volontà in tal senso, vuoi perchè a ciò appositamente provocato dall’altro contraente mediante il previsto interpello, vuoi perchè spontaneamente determinatosi in questa prospettiva, senza necessità di attendere l’intimazione della controparte.

4.2.4.3 Nel contesto normativo sopra descritto, si inscrive, dunque, l’intervento normativo operato attraverso l’interpretazione autentica svolta dal D.L. n. 134 del 2008, art. 1 bis con la quale si è inteso proprio precisare e chiarire (rispetto alle possibili e variabili esegesi affiacciatesi anche in dottrina) che il diritto del commissario a sciogliersi dal rapporto negoziale in corso sussiste, anche dopo l’iniziale sua prosecuzione ope legis, senza che l’esecuzione del contratto ad opera della procedura possa venire interpretata quale subentro per facta concludentia, preclusivo della facoltà di scioglimento.

Del resto, la natura interpretativa della norma qui in esame è stata pacificamente (e implicitamente) ritenuta tale dalla giurisprudenza di legittimità dispiegatasi sino ad oggi (cfr. anche Cass. n. 28797/2018, cit. supra; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1195 del 18/01/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3193 del 18/02/2016).

4.2.3 Ma anche le ulteriori obiezioni del ricorrente non trovano terreno fertile se solo si scrutina l’effettiva volontà del legislatore, come traspare sia dai lavori parlamentari relativi alla preparazione del D.L. n. 134 del 2008 sia dallo stesso tenore letterale della norma in esame.

Dai primi si evince l’espressa volontà del legislatore di considerare la norma contenuta nell’art. 1-bis come di “interpretazione autentica” del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 50 e 51 relativi alla disciplina dei contratti in corso e ai diritti dell’altro contraente.

Dal secondo, per la quale occorre ricordare che la norma in esame così recita, verbatim, “La disposizione di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 50, comma 2 va interpretata nel senso che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario…”, non possono residuare dubbi sulla vocazione interpretativa e non innovativa della disposizione normativa in commento.

4.2.3.1 Del resto, la legge è d’interpretazione autentica se non detta nuove norme suscettibili di applicazione autonoma, ma ha valore solo ricognitivo di quelle precedenti, in modo che i rispettivi ambiti coincidano.

Non può avere tale valore se innova e nel contempo chiarisce.

Ne consegue che occorre confermare la natura di norma di interpretazione autentica a quella di cui al D.L. n. 134 del 2008, comma 1 bis in relazione al contenuto normativo di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 50 e 51 trattandosi di disposizione che non ha, in realtà, un significato autonomo, ma che lo acquista solo nel collegamento e nell’integrazione con le precedenti disposizioni sopra indicate, di cui chiarisce il senso e la portata (cfr, in termini generali anche Cass., Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 5048 del 05/03/2007).

Ne consegue il rigetto del ricorso principale, con assorbimento anche del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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