Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3445 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. II, 12/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.D. (OMISSIS), C.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 52, presso lo studio dell’avvocato LUCCHI CLAUDIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FORESTIERI BRUNO;

– ricorrenti –

e contro

FARD IMM SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2968/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilita’ del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ex art. 669 octies c.p.c., notificata in data 30.4.96, la FARD Immobiliare srl conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Civitavecchia, i coniugi C.P. e A.D., chiedendo che si accertasse il suo diritto ad accedere alla proprieta’ di costoro, per l’esecuzione di lavori di intonacatura e tinteggiatura dell’esterno del suo fabbricato, sito in (OMISSIS), contiguo all’edificio di proprieta’ dei convenuti, e conseguentemente si condannassero gli stessi a risarcimento dei danni da lei sofferti, per l’ingiustificato rifiuto opposto alla sua richiesta.

Esponeva al riguardo che, stante l’ostilita’ dei predetti convenuti, era stata costretta per due volte alla richiesta di misure cautelari e di avere, quindi, interesse ad ottenere il risarcimento dei danni, consistiti nel deterioramento degli intonaci e della tinteggiatura interna di alcuni locali del proprio edificio, nonche’ delle maggiori spese sostenute per il rifacimento del ponteggio necessario per effettuare i lavori,precedentemente smantellato a causa del comportamento dei convenuti, che in un primo tempo si erano dichiarati disposti all’accesso e, poi, avevano negato il loro consenso, costringendola a ricorrere al giudice. I convenuti, costituitisi, adducevano a giustificazione del loro dissenso l’illegittimita’ delle opere che l’attrice intendeva eseguire.

Il Tribunale di Civitavecchia, espletata c.t.u. e prova per testi, con sentenza n. 988/2000 rigettava la domanda attorea, compensando le spese.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2968/04, depositata il 23.6.04 e notificata in data 26.10.04, in riforma della sentenza impugnata dalla FARD srl, condannava i predetti coniugi al pagamento in favore della suddetta societa’ della somma di Euro 3.760,00, con interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonche’ al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. In particolare osservava la Corte di merito che l’obbligo del proprietario di permettere al vicino l’ingresso nel proprio fondo ex art. 843 c.c. ha come presupposto la liceita’ giuridica dei lavori di intervento edilizio da effettuare, ma che dalla documentazione acquisita emergeva la regolarita’ dei lavori in aderenza al contiguo immobile degli appellati, confermata sia in sede penale che civile, poiche’ i lavori di ristrutturazione e sopraelevazione dell’edificio dell’attrice erano iniziati in data 4.10.94, su regolare concessione edilizia n. (OMISSIS) del sindaco di (OMISSIS) e successiva variante del progetto, che non aveva bisogno di alcuna approvazione da parte del Comune, perche’ subordinata alla sola denunzia di inizio dei lavori, in virtu’ della procedura semplificata D.L. 26 maggio 1995, n. 193, art. 8, comma 7, lett. l.

Per la cassazione della decisione ricorrono i coniugi soccombenti affidandosi a tre motivi; nessuna difesa e’ stata svolta dall’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile per la mancata notificazione del ricorso alla societa’ intimata nel termine breve dei sessanta giorni decorrenti dalla data di notificazione della sentenza impugnata alla stessa societa’, avvenuta in data 24.10.2004.

Ed invero, la richiesta di notificazione del ricorso risulta avanzata dall’avv. Bruno Forestieri, procuratore dei ricorrenti, in data 27.12.04, quando ormai era irrimediabilmente decorso il termine breve di impugnazione e, per giunta, senza che la relativa richiesta sia andata a buon fine, essendo risultato, come specificamente asserito nelle relate di notifica, che entrambi i difensori della societa’, essi avv. Liliana Sensini, presso il cui studio la societa’ aveva eletto il suo domicilio, e avv. Renato Arsenici erano trasferiti altrove.

Nessuno dei predetti due difensori si e’ presentato all’udienza ne’ la societa’ interessata si e’ fatta assistere da altro difensore.

Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso per la relativa causa, senza statuizione sulle spese,stante l’assenza dell’intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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