Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3445 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10393/2017 R.G., proposto da:

Comune di Vercelli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avv. Francesca Dealessi e dall’Avv. Maria Olympia Pene

Vidari, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta

procura in margine al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrente –

contro

Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS)” (già “Azienda Sanitaria Locale

n. (OMISSIS)”), con sede in Vercelli, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe

Maria Cipolla, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata,

giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel

presente procedimento;

– controricorrente –

Avverso: la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Torino il 20 ottobre 2016 n. 1283/38/2016, non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

ottobre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Vercelli ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino il 20 ottobre 2016 n. 1283/38/2016, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per l’I.C.I. relativa agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 in relazione a fabbricati destinati a fini istituzionali, ha accolto l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS)” (già “Azienda Sanitaria Locale n. (OMISSIS)”) nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli Il dicembre 2014 n. 176/03/2014, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, riconoscendo l’esenzione dall’I.C.I. per gli immobili sul presupposto della comune destinazione agli scopi istituzionali e dell’assoluta irrilevanza della temporanea inutilizzabilità. L’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS)” si è costituita con controricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 36 e 61, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver fornito una motivazione soltanto apparente in relazione alla sussistenza delle condizioni (soggettiva ed oggettiva) per l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, con l’affermazione che gli immobili erano destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività sanitaria, a prescindere dal temporaneo inutilizzo nell’ambito degli scopi istituzionali del contribuente.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a, e e comma 2, lett. i, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto la compatibilità del temporaneo inutilizzo con la effettiva e concreta destinazione degli immobili agli scopi istituzionali della contribuente, con l’affermazione che il temporaneo inutilizzo per ragioni di tipo organizzativo e/o per difficoltà di tipo finanziario non possono causare la decadenza dall’esenzione, essendo gli immobili oggettivamente ed esclusivamente destinati agli scopi istituzionali della contribuente.

3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto della presentazione il 10 aprile 2010 della denuncia di cessazione ai fini T.A.R.S.U. in relazione ad uno degli immobili, nonchè della comunicazione il 28 aprile 2010 del trasferimento delle attività e dell’intenzione di alienare il medesimo immobile.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1 Si può dire che una sentenza sia inficiata da “motivazione apparente” allorquando la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (ex multis: Cass., Sez. 5, 7 aprile 2017, n. 9105) e, quindi, tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (ex multis: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248).

1.2 Nella specie, anche in base alla stessa prospettazione del mezzo, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una chiara, congruente e lineare esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello.

Difatti, premesso che l’Azienda Sanitaria Locale è espressamente elencata tra gli enti pubblici beneficiari dell’esenzione da I.C.I. per gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a, il giudice di appello ha ritenuto che “l’intervenuto temporaneo inutilizzo per ragioni di tipo organizzativo e/o forse per difficoltà di tipo finanziario, non possa essere causa di decadenza dall’esenzione del tributo perchè quegli immobili sono oggettivamente e esclusivamente destinati agli scopi istituzionali dell’Ente Pubblico che ne detiene il possesso”.

Ma non è l’eventuale errore o travisamento in cui sia incorso il giudice di appello nella percezione o nella valutazione delle risultanze probatorie a determinare di per sè la costruzione di una motivazione apparente, occorrendo che le argomentazioni adoperate – a prescindere dalla loro veridicità o attendibilità siano inidonee a fornire un minimo di giustificazione al decisum.

1.3 II che non ricorre nel caso di specie, laddove la conclusione sull’irrilevanza della temporanea sospensione dell’utilizzo materiale – al di là del superfluo richiamo al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, che sembra essere stato impropriamente adoperato al solo fine di giustificare tale circostanza di fatto – è logicamente e giuridicamente coerente con la premessa sulla stabile conservazione della destinazione istituzionale dell’immobile posseduto.

2. Parimenti, il secondo motivo ed il terzo motivo, la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto, sono infondati.

2.1 Come è stato già evidenziato da questa Corte (Cass., Sez. Lav., 10 aprile 2012, n. 5675), la qualificazione dell’Azienda Sanitaria Locale come ente strumentale della Regione, contenuta nell’originaria formulazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1, è stata espressamente eliminata dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 571, art. 4, comma 1, che ha definito l’Azienda Sanitaria Locale quale “azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”. Quindi, sin dall’anno 1993, l’Azienda Sanitaria Locale ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un’autonomia che ha poi assunto, stante il disposto del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1-bis, (comma introdotto dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, art. 3, comma 1), anche carattere imprenditoriale (“In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”; disposizione quest’ultima che ha indotto la giurisprudenza civile ed amministrativa a ritenere che le Aziende Sanitarie Locali abbiano assunto la natura di “enti pubblici economici non commerciali”: Cons. Stato, Sez. 5, 9 maggio 2001 n. 2609; Cons. Stato, Sez. 5, 5 aprile 2002 n. 809; Cass., Sez. 5, 10 giugno 2011, n. 12773; Cass., Sez. 3, 20 maggio 2014, n. 11088; Cass., Sez. Lav., 30 ottobre 2014, n. 23059).

2.2 Ad ogni modo, si è già detto che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a, riconosce, tra gli altri, anche all’Azienda Sanitaria Locale l’esenzione dall’I.C.I. per gli immobili “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”.

Tale locuzione allude, per un verso, ad una relazione di appartenenza (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) del bene all’ente pubblico (condizione soggettiva) e, per un altro verso, ad una relazione di servizio del bene rispetto alle funzioni esercitate dall’ente pubblico (condizione oggettiva).

Sul punto, la sentenza impugnata ha ben evidenziato che “i compiti istituzionali (…) sono (…) tutte quelle attività svolte dall’ente locale riferibili al ruolo di istituzione chiamata alla cura diretta degli interessi della comunità di riferimento”.

Per cui, l’esenzione spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente pubblico (Cass., Sez. 5, 9 gennaio 2004, n. 142).

Viceversa, l’esenzione non compete nel caso in cui l’immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali dell’ente pubblico, ma non è posseduto dallo stesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (Cass., Sez. 5, 16 ottobre 2006, n. 22157), ovvero nel caso in cui l’immobile è destinato a compiti istituzionali di ente pubblici diversi, cui pure l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte (Cass., Sez. 5, 24 ottobre 2005, n. 20577; Cass., Sez. 5, 16 ottobre 2006, n. 22156; Cass., Sez. 5, 4 giugno 2008, n. 14703; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2010, n. 8496).

2.3 Posto che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale (in virtù di decreto reso dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte il 22 dicembre 2008 n. 127, che ne aveva disposto il trasferimento col vincolo di destinazione sanitaria) sugli immobili che il Comune di Vercelli pretende di assoggettare ad I.C.I. per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, la peculiarità delle fattispecie sottoposte al vaglio del giudice di merito risiede nella loro temporanea impossibilità di destinazione ai compiti istituzionali per varie ragioni.

2.4 La medesima questione è stata affrontata da questa Corte (Cass., Sez. 5″, 16 aprile 2008, n. 9948; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2016, n. 20516; Cass., Sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10289) con riguardo all’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992. n. 504, art. 7, comma 1, lett. i, per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali.

Nell’occasione, si è affermato che, ai fini dell’esenzione, debba prevalere la permanenza potenziale della destinazione, restando irrilevante l’eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo del bene. Ciò significa che il mancato utilizzo effettivo dell’immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione, deve avere una “causa” che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all’esercizio delle attività protette. Invece, pur essendo vero che la destinazione dell’immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell’esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene.

Per cui, se è vero che la mera statica adeguatezza strutturale del bene allo svolgimento di una determinata attività non è rilevante, ove ad essa si affianchi un comportamento inerte del proprietario, essendo piuttosto necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente quella destinazione solo potenziale, ciò non di meno l’inutilizzabilità del bene per uno stato meramente transitorio e reversibile non preclude il riconoscimento dell’esenzione.

2.5 La eadem ratio consente di adattare siffatto principio alla diversa (ma analoga) fattispecie dei beni destinati a realizzare i compiti istituzionali di enti pubblici.

Difatti, anche nel caso in disamina si può parimenti affermare che il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene. Per cui, anche la perdita dell’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a, può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell’ente pubblico che determini l’irreversibile inutilizzabilità del bene per l’attuazione delle finalità istituzionali (come nel caso del venir meno della sua disponibilità), non essendo sufficiente a tal fine la sopravvenienza di una materiale interruzione (ancorchè di imprevedibile durata) nella latente continuità della vocazione funzionale del bene, anche se il ripristino dell’originaria destinazione (seppure in relazione strumentale ad un diverso settore della medesima amministrazione) possa dipendere dalle scelte organizzative o dalle esigenze finanziarie dell’ente pubblico.

3. La Commissione Tributaria Regionale ha fatto corretta e ponderata applicazione del principio enunciato, valutando l’ininfluenza delle ragioni sottese alla temporanea irrealizzabilità della funzione pubblica (complicanze organizzative o difficoltà finanziarie) ai fini della conservazione dell’esenzione fondata sulla destinazione esclusiva dell’immobile agli scopi istituzionali dell’ente pubblico.

4. Pertanto, stante l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella somma complessiva di Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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