Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3445 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. I, 11/02/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15658/2009 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE MADONNINA DEL GRAPPA ONLUS, in liquidazione

coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. POLLIO 30, presso lo studio

legale RISPOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati RISPOLI

Gregorio, COLOMBO ELDA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto 22/09 V.G. della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

10/04/09, depositato il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- La Corte di appello di Genova, con il decreto impugnato, ha rigettato la domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001 formulata dalla Cooperativa Sociale Madonnina del Grappa onlus in liquidazione coatta amministrativa nei confronti del Ministero della Giustizia in relazione all’irragionevole durata di una procedura fallimentare instaurato con sentenza del Tribunale di Firenze del 6.3.2 002 e chiusa con decreto dell’8.10.2008.

La Corte di appello ha escluso la violazione del termine ragionevole perchè la procedura si era conclusa entro i sei anni. Durata standard prevista dalla giurisprudenza per i giudizi incidentali della procedura fallimentare.

Contro il decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero intimato.

2. – Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, art. 111 Cost. e artt. 11 e 107 Cost., europea lamentando che la Corte di merito abbia tenuto conto del contenuto della memoria dell’Avvocatura dello Stato depositata tardivamente (meno di cinque giorni prima dell’udienza).

La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza perchè dal provvedimento impugnato non risulta che la tardività della memoria sia stata eccepita da parte attrice, che pure ha partecipato alla discussione e nel ricorso non è indicato quando e in quali termini l’eccezione di tardività sia stata sollevata.

3. – Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione e, affermandone la non necessità, omette di formulare il quesito. La censura è inammissibile. Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007; S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. sentenza, S.U., n. 16528/2008).

Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e ciò rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del decreto impugnato.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.

Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.

p. 2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Le spese processuali – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare all’Amministrazione resistente le spese processuali che liquida in Euro 900,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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