Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3445 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.09/02/2017), n. 3445
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7552-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 532/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’UMBRIA, emessa 1’8/07/2014 e depositata il
16/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.M.G. (che non resiste), avverso la sentenza della – Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 532/01/2014, depositata in data 16/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un diniego (emesso dall’Ufficio a seguito di annullamento, da parte di giudici della C.T.R. dell’Umbria, con una decisione del giugno 2013) di definizione di lite pendente, D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12 ed in relazione ad un giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2007 ed a redditi soggetti a tassazione separata, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che anche gli atti impositivi “riguardanti redditi soggetti a tassazione separata rientrano tra quelli previsti dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39”, che fa espresso rinvio alla L. n. 289 del 2002, ex art. 39, comma 12.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011 e L. n. 289 del 2002, art. 16 avendo i giudici della C.T.R. ritenuto definibile per condono una lite avente ad oggetto impugnazione di un atto meramente riscossivo e non impositivo.
2. La censura è infondata.
Questa Corte, con sentenza n. 6186/2006, ha statuito che “in tema di chiusura delle liti fiscali pendenti a norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16l’impugnazione della cartella di pagamento con la quale l’ufficio, sulla base della dichiarazione da parte del contribuente del reddito da sottoporre a tassazione separata, abbia determinato ed applicato l’aliquota secondo i criteri dettati dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 18 dà Origine ad una controversia definibile in forma agevolata ai sensi della normativa di favore in questione, poichè, in tal caso, la cartella non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante” (conf. Cass. 16075/2010; Cass. 15548/2009; Cass.13322/2013; Cass. 1263/2014; Cass. 22672/2014; Cass. 8763/2016).
Invero, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale e stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (nella specie, risulta dallo stesso ricorso per cassazione che il contribuente contestava, nel ricorso introduttivo, la debenza dell’imposta, stante la non applicabilità dell’art. 67 TUIR).
Deve poi richiamarsi quell’orientamento di questo giudice di legittimità, anche a sezioni unite, secondo il quale ricorre una lite pendente condonabile ogni qual volta Patto impugnato porti, per la prima volta, a conoscenza del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata ed il contribuente la contesti sotto qualsiasi profilo di legittimità incidente sui presupposti e sui contenuti dell’obbligazione tributaria, dando così vita ad una controversia effettiva e non meramente apparente (cfr. Cass. S.U. 643/2015).
Nella specie, e irrilevante la circostanza che la cartella, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, contenga la liquidazione di imposta dichiarata e non versata, atteso che, da un lato, si tratta del primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa nei confronti del contribuente, e, dall’altro lato, quest’ultimo ha instaurato una controversia effettiva, avendo impugnato la cartella facendo valere il proprio diritto alla non debenza dell’IRPEF.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017