Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34449 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 24/12/2019), n.34449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 7124-2019 proposto da:

P.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato TRIVELLATO FERDINANDO;

– ricorrente –

contro

C.G., ZURICH INSURANCE PLC, V.D.,

T.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2783/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

P.G., che nella causa n. 27059/2014 R.G. si era difeso con controricorso avverso il ricorso principale proposto da V.D. e T.L., ha presentato ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. diretto alla correzione della sentenza n. 2783/2019 che tale causa ha definito, per omessa pronuncia nel dispositivo della condanna del ricorrenti a rifondergli le spese processuali.

Diritto

RITENUTO

che:

Il ricorso è fondato, in quanto effettivamente l’attuale ricorrente nella causa n. 27059/2014 R.G. si era difeso con controricorso dal ricorso principale proposto da V.D. e T.L., rispetto al quale l’ulteriore controricorrente C.G. aveva proposto pure ricorso incidentale. Nel dispositivo della sentenza n. 2783/2019 di questa Suprema Corte è stato rigettato il ricorso principale ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, compensando le spese processuali.

E’ evidente che la compensazione così disposta attiene al rapporto tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale, ed è parimenti evidente che il rigetto del ricorso principale ha generato soccombenza del ricorrenti principali nei confronti del P., ovvero del controricorrente che non aveva proposto ricorso incidentale. Il fatto poi che nella motivazione della sentenza si individua, come fonte della compensazione, la reciproca soccombenza tra i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale, senza menzionare il P. (pagina 8: “La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del grado tra ricorrenti principali e ricorrente incidentale”) conferma che la compensazione non ha investito la posizione processuale dell’attuale ricorrente, non citato espressamente a proposito delle spese nella relativa parte della motivazione ma sine dubio consideratovi in modo implicito come destinatario della rifusione delle spese perchè, appunto, non coinvolto nella compensazione.

Eliminando pertanto la denunciata omissione materiale, si liquidano le spese a favore dell’attuale ricorrente nella misura di cui al dispositivo, a rifondergliele condannando solidalmente, per il comune interesse processuale, V.D. e T.L..

Trattandosi di procedimento ex artt. 287 e 391 bis c.p.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese relativamente ad esso, non essendo individuabili una parte vittoriosa e una parte soccombente (sulla scorta di S.U. ord. 27 giugno 2002 n. 9438 v. Cass. sez. 3, ord. 4 maggio 2009n. 10203, Cass. sez. 6-2, ord. 17 settembre 2013 n. 21213 e Cass. sez. 6-L, ord. 4 gennaio 2016 n. 14).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, dispone ad ogni effetto di legge che nel dispositivo della sentenza n. 2783/2019, a seguito di “compensando le spese processuali” si aggiunge: “e condannando solidalmente i ricorrenti principali a rifondere al controricorrente P.G. le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge”.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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