Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34448 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. un., 24/12/2019, (ud. 03/12/2019, dep. 24/12/2019), n.34448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15893/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO PRUZZO;

– ricorrente –

contro

L.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/03/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

udito l’avvocato Paolo Pruzzo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A., cittadino italiano, e L.O., cittadina ucraina, hanno contratto matrimonio in (OMISSIS) e stabilito la residenza familiare a (OMISSIS), dove è nata la figlia A. in data (OMISSIS).

Il C. ha presentato al Tribunale di Savona ricorso per la separazione con richiesta di addebito alla moglie e di affidamento della figlia.

La L. si è costituita, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice elvetico, e in subordine chiedendo l’addebito della separazione al marito, l’affidamento della figlia e l’attribuzione di un assegno di mantenimento per sè e la figlia.

La L. ha proposto ricorso per separazione dinanzi al giudice elvetico (Tribunale distrettuale di Hinwii) che ha sospeso il giudizio in attesa della decisione del Tribunale italiano.

Il Tribunale di Savona ha pronunciato sulla separazione dei coniugi, ha rigettato la domanda di addebito e ha declinato la giurisdizione sulle altre domande.

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 19 marzo 2018, ha rigettato il gravame del C..

La Corte ha affermato la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione, in base al criterio di cui alla L. 12 maggio 1995, n. 218, art. 32, essendo uno dei coniugi (il C.) cittadino italiano, diversamente dalla L., convenuta nel giudizio;

ha rigettato la domanda del C. di addebito della separazione, ritenendo trattarsi di un istituto non previsto dalla legge svizzera applicabile nella fattispecie;

ha declinato la giurisdizione sulla domanda di mantenimento della L., in favore della giurisdizione elvetica, per le seguenti ragioni: non rilevava che il C. fosse cittadino italiano, dovendo essere convenuto in giudizio in Svizzera dove era domiciliato e residente (come la moglie), a norma dell’art. 2 della Convenzione conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale); non si applicava la regola secondo cui la domanda di contenuto patrimoniale accessoria ad un’azione di stato (come quella di separazione dei coniugi) deve essere proposta davanti al giudice (in tesi, italiano) competente a conoscere la domanda principale poichè ciò era precluso dall’art. 5, comma 2, lett. b), della stessa Convenzione, essendo la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione fondata, nella specie, soltanto sulla base della cittadinanza italiana del C.;

la Corte ha rigettato la difesa di quest’ultimo secondo cui la L. avrebbe accettato la giurisdizione italiana, a norma della L. n. 215 del 1995, art. 4, avendo ella tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di separazione e non avendo il C. proposto una domanda di mantenimento nei confronti della moglie;

con riguardo alla domanda di affidamento della figlia, la Corte ha osservato che l’appellante non aveva formulato uno specifico motivo d’appello nè chiesto nel giudizio di secondo grado l’affidamento della minore a sè e che la giurisdizione spettava al giudice dello Stato svizzero dove la minore aveva la residenza abituale e il centro degli interessi.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria; la L. non ha svolto attività difensiva.

Con ordinanza interlocutoria n. 18717 del 2019 la Prima Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, implicando il ricorso la decisione di questioni di giurisdizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il C. imputa alla Corte genovese di avere dichiarato la giurisdizione italiana sulla sola domanda di separazione, avendola erroneamente declinata sulle altre domande.

In particolare, con il primo motivo egli denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 706 c.p.c., comma 2, che, ad avviso del ricorrente, disciplina non solo l’ipotesi in cui il convenuto ma anche quella in cui entrambi i coniugi siano residenti all’estero, prevedendo che la giurisdizione appartenga alla giurisdizione italiana, senza possibilità di applicare la Convenzione di Lugano richiamata nella sentenza impugnata; il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 706 c.p.c., art. 151 c.c. e della L. n. 218 del 1995, art. 4, in base ai quali, una volta affermata la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione in ragione della cittadinanza, il giudice italiano avrebbe dovuto ritenersi competente anche sulle domande di addebito e di mantenimento.

Preliminarmente, si osserva che, come rilevato anche dal Procuratore Generale, sulla statuizione del Tribunale relativa all’affidamento e al mantenimento della figlia minore si è formato il giudicato, non avendola il C. impugnata in appello, sicchè nei motivi taluni riferimenti a dette questioni risultano eccentrici.

Resta controversa la giurisdizione sulla domanda di mantenimento proposta nei confronti del C.: come rilevato dal Procuratore Generale, la L. non ha accettato la giurisdizione italiana, a norma della L. n. 218 del 1995, art. 4, avendo tempestivamente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e solo in subordine proposto la domanda riconvenzionale di mantenimento.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo, a sostegno della giurisdizione italiana sulla predetta domanda di mantenimento, erroneamente invoca l’art. 706 c.p.c., comma 2, che consente di proporre la domanda di separazione al giudice del luogo di domicilio o residenza del ricorrente se il coniuge convenuto sia residente all’estero o a qualunque tribunale italiano se entrambi i coniugi siano residenti all’estero.

Sorvolando sulla questione della equiparabilità alla domanda di separazione personale della domanda di mantenimento a favore del coniuge separato, ai fini dell’applicabilità delle speciali regole di competenza stabilite per il giudizio di separazione, la prima investendo un rapporto obbligatorio (cfr. Cass., sez. I, n. 4099 del 2001 e SU n. 381 del 1991), il criterio della residenza dei coniugi, posto dall’art. 706 c.p.c., ha rilievo esclusivamente limitato alla competenza territoriale, sussistendo, come osservato dalla Corte territoriale, elementi di internazionalità che comportano l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato e convenzionali.

Nè in senso contrario potrebbe argomentarsi dal fatto che, a norma della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, la giurisdizione italiana sussiste “anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio”: infatti la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), richiamata dal citato art. 3, prevede che la domanda di alimenti, cui è assimilabile quella di mantenimento del coniuge, se accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, deve essere proposta davanti al giudice (in tesi, italiano) competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, “salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità (o cittadinanza) di una delle parti”, come nel caso in esame (analoga regola è posta dall’art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di Lugano, applicabile nella specie, e dall’art. 3 del Regolamento UE n. 4 del 2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari).

Infondato è anche il secondo motivo, avendo la Corte territoriale, come si è detto, fatto corretta applicazione della regola posta dalla Convenzione di Lugano (art. 5, comma 2, lett. b), neppure investita da specifica censura del ricorrente.

Con riguardo alla domanda del C. di addebito della separazione alla moglie, la giurisdizione non è stata declinata dai giudici italiani, i quali l’hanno esercitata applicando la legge svizzera, a norma della L. n. 215 del 1995, art. 31, comma 1, essendo localizzata prevalentemente in Svizzera la vita matrimoniale, questione sulla quale il motivo non contiene censure specifiche, restando consolidata la relativa ratio decidendi.

In conclusione, il ricorso è rigettato, essendo il giudice italiano privo di giurisdizione a decidere sulla domanda di mantenimento proposta nei confronti del C..

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo la L. svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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