Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3444 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3444 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

San Marchino di Conforti Felice e Gino s.n.c., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla via di Vigna Murata 1, presso lo studio dell’avv. Filippo Forlini, rapp.to e difeso dall’avv. Alberto Senigaglia, giusta procura in atti Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.
231/63/11 depositata 1’11/10/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/1/2014 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da San Marchino di Conforti Felice e Gino s.n.c.

contro

l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto
dell’appello proposto dalla Agenzia
1/12/2010 che

aveva accolto

contro la sentenza della CTP di Brescia n.
il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n.

011V000348/3/2 per imposta di registro. Il ricorso proposto si articola in unico motivo.
Resiste con controricorso la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 27341/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 14/02/2014

chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 23/1/2014 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 50 del d.p.r. 131/86 laddove la CTR ha ritenuto
che la base imponibile del negozio di conferimento vada determinata, ai fini dell’imposta di

sull’immobile.
La censura è fondata. L’art. 50 3^ comma cpv. del D.P.R. n. 131 del 1986 dispone che qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, la base di imponibile “per la parte relativa a tali conferimenti, è costituita dal valore dei beni, diritti o aziende
al netto di passività o oneri”. Come ripetutamente affermato da questa Corte (Ord.
2577/2011; Sez. 5, Sentenza n. 16768 del 27/11/2002 ; Sentenza n. 536 del 2001) tale norma, che traspone nell’ordinamento italiano la Direttiva CEE n. 335/69,- secondo cui
l’imposta è liquidata … …sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla
società a causa di ciascun conferimento ( art.5)- impone la deduzione delle passività ed
oneri dai beni e diritti conferiti, a condizione tuttavia che tali passività ed oneri siano inerenti all’oggetto del trasferimento stesso, con esclusione, quindi di passività od oneri che, anche
se gravanti sul conferente ed assunti dalla società cessionaria, non possono dirsi collegati
all’oggetto del trasferimento. Ed invero proprio il riferimento alla “causa di ciascun conferimento” contenuto nell’art. 5 della Direttiva CEE è di ostacolo ad una deduzione indiscriminata delle passività ed oneri gravanti sui beni conferiti ed impone una verifica circa la sussistenza del ” collegamento” tra la passività e l’acquisizione del bene da parte del cedente e
del cessionario, evitando che diano luogo a una riduzione dell’imposta di registro i mutui
ipotecari costituiti in funzione di elusione del carico tributario.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le
spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, 23/1/2014

Il residente
icala

registro, deducendo dal valore dell’immobile tutti gli oneri comunque gravanti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA