Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3444 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3444 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 21217-2016 proposto da:
M ANG IONE ANTONIO, CASALE ALDO, elettivamente
domiciliati in RONIA, VIALE PARIOLI 791-1, presso lo studio
dell’avvocato PIO CORTI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FELICE BRUSATORI;

n.COrrCntí

contro
CSA INTERPRO SR1„ in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
GIULIAN\ 44, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO
NUZZACI, Lite la 1ap1)remit3 v difende umtamen te all’Av -vocato
FRAN( :\
– C01111-017.COffClIte –

Data pubblicazione: 13/02/2018

avverso la sentenza n. 2987/2015 della CORTE D’ APPELLO di
MILANO, depositata il 09/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

RILEVATO CHE
1. — Con sentenza del 9 luglio 2015 la Corte d’appello di Milano ha
respinto l’impugnazione proposta da Casale :11do e Mangione Antonio
nei confronti di CSA Interpro S.r.l. contro il lodo arbitrale depositato il
17 dicembre 2009 che li aveva condannati al risarcimento del danno
cagionato alla società.

g.

Per la cassazione della sentenza Casale Aldo e Mangione :\ntonio

hanno proposto ricorso per tre motivi.
CSA Interpro S.r.l. ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE
3.

Il ricorso contiene tre motivi con cui si denuncia:

-)

e nullità della sentenza impugnata, pronunciata dalla

Corte d’appello di Milano, e di tutti gli atti del giudizio ex articolo 360
c.p.c., comma primo, numero 3, per violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, mancanza della condizione dell’azione di
responsabilità intrapresa dalla CS A Intel-pro S.r.l., violazione
dell’articolo 2393 c.c., improcedibilità dell’azione, travisamento fattuale
e di diritto;
-) nullità ed illegittimità della impugnata sentenza, violazione degli
articoli 1362 e 1363 c.c., violazione ed errata applicazione dell’articolo
Ric. 2016 n. 21217 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-2-

partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MAUR° DI

1367 c.c. in relazione all’articolo 360, comma primo, numero 3, c.p.c.,
violazione dell’articolo 38 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma
primo, numero 2 c.p.c., incompetenza del collegio arbitrale,
travisamento logico e fattuale;
-) illegittimità e nullità dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di

3, c.p.c. in relazione agli articoli 101 e 112 c.p.c. e anche all’articolo
2476 c.c., violazione degli articoli 101 e 112 c.p.c. e dell’articolo 2476
c.c.

RITENUTO CHE
4. — Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione
semplificata.

5. — Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata, che si assume non notificata, è stata depositata
il 9 luglio 2015.
Il ricorso per cassazione è stato notificato il 9 settembre 2016.
L’articolo 327 c.p.c., come modificato dall’articolo 46 1. 18 giugno
2009, n. 69, stabilisce tra l’altro che l’impugnazione, ivi compreso il
ricorso per cassazione, no i può proporsi decorsi sei mesi dalla
pubblicazione della sentenza.
Quanto alla disciplina transitoria, l’articolo 58 della citata legge dispone
che: «Patto salvo quanto previsto dal commi successivi., le di.5 ost:ztom della

presente legge che modificano il codice di procedura civile e le dis oskioni per
l’attua_zione del codice di procedura civile si applicano ai giudii instaurati dopo la
data della sua entrata in vigore».
Per quanto concerne il ricorso per cassazione contro la sentenza che
decide sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, non v’è dubbio
Ric. 2016 n. 21217 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-3-

Milano per violazione di legge ex articolo 360, comma primo, numero

che debba farsi riferimento, per i fini dell’applicazione della disciplina
transitoria, e dunque per l’applicazione del nuovo testo dell’articolo
327 c.p.c., non già all’epoca di introduzione del procedimento arbitrale,
ma a quella di proposizione dell’impugnazione per nullità, che, come
riferito dagli stessi ricorrenti a pagina 8 del ricorso, ha avuto inizio con

Ed infatti, nulla rilevando per i fini che qui interessano —
contrariamene a quanto sostenuto dai ricorrenti in memoria illustrativa
— la natura giurisdizionale e non privata dell’arbitrato (Cass., S.U., n.
24153/2013), è decisivo osservare che, per la verifica dell’instaurazione
dei giudizi — espressione, questa, di per sé atecnica, come è stato
osservato in dottrina — non può che aversi riguardo al compimento di
quelle attività a cui consegue la pendenza del giudizio, ossia, ai sensi
dell’articolo 39, comma 3, c.p.c., novella«) dall’articolo 45, comma 3,
lett. c, 1. 18 giugno 2009, n. 69, ma che riflette un indirizzo preesistente
e consolidato, alla notificazione della citazione ovvero al deposito del
ricorso. Ne discende che, indipendentemente dalla natura
dell’arbitrato, il legislatore nell’ancorare l’applicazione delle «disposi.zioni

della presente legge che modificano il codice di procedura civile», all’instaurazione
del giudizio, Le. alla notificazione della citazione o al deposito del
ricorso, ha inteso riferirsi alla «pendena» del giudizio dinanzi al giudice
statale. Viceversa, quando, in altre occasioni, ha inteso prendere in
considerazione l’inizio del procedimento arbitrale, il legislatore si è
espressamente riferito alla «domanda di arbitrato» (v. art. 27, comma 4,
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in contrapposizione ai «,griudi. pendenti>)
menzionati al comma 1 della stessa disposizione).
Sicché, trovando applicazione il termine «lungo» semestrale, il ricorso è
stato proposto ben oltre la scadenza del termine di cui al citato articolo
327.
Ric. 2016 n. 21217 sez. M1 – ud. 05-12-2017
-4-

atto di citazione del 21 gennaio 2011.

6. — Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in

di legittimità, liquidate in complessivi C 5.100,00, di cui C 100,00 per
esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 159/0 ed agli
accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13,
comma 1

cater, dichiara che sussistono i presupposti per il

versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2017.
Il presidente

h P’

favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizi()

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