Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3444 del 12/02/2010
Cassazione civile sez. II, 12/02/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3444
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G. – difeso da se’ medesimo e, in virtu’ di procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Dotto Guerra Elvira del
Foro di Catania ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Paolo
Orlando, n. 64, presso l’avv. Pierluigi Tiberio;
– ricorrente –
contro
C.E. � rappresentato e difeso in virtu’ di procura
speciale a margine del controricorso dall’avv. De Geronimo Federico
del Foro di Catania ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale
delle Milizie, n. 22, presso l’avv. Turco Igor;
e sul ricorso n. 19082/04 proposto il 16 luglio 2004 da:
C.E. – rappresentato e difeso in virtu’ di procura
speciale a margine del controricorso dall’avv. De Geronimo Federico
del Foro di Catania ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale
delle Milizie, n. 22, presso l’avv. Turco Igor;
– controricorrente ricorrente incidentale –
contro
G.G. � difeso da se’ medesimo e, in virtu’ di procura
speciale a margine del ricorso, dall’avv. Dotto Guerra Elvira del
Foro di Catania ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale Paolo
Orlando, n. 64, presso l’avv. Pierluigi Tiberio;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 125 del 19
febbraio 2004 – notificata l’1 aprile 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 gennaio 2010 dal Consigliere dott. ODDO Massimo;
lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Destro Carlo , che ha chiesto di dichiarare
inammissibile il ricorso principale ed assorbito l’esame di quello
incidentale.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Vista la memoria depositata l’8 gennaio 2010 da G.G.;
rilevato che, a norma dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei ricorsi proposti in via principale ed incidentale avverso la medesima sentenza;
rilevato che la Corte con ordinanza emessa nell’udienza del 20 novembre 2008 aveva disposto la notifica del ricorso principale e di quello incidentale alla CO.CI.PE. S.r.l., il cui procuratore nell’udienza di discussione del giudizio di secondo grado aveva dichiarato l’avvenuto fallimento della societa’, nel termine di novanta giorni dalla sua comunicazione;
rilevato che la cancelleria ha attestato il 13 maggio 2009 che non e’ stato depositato nei termini indicati nell’ordinanza l’atto di integrazione del contraddittorio;
rilevato che, avendo il G. eletto domicilio in (OMISSIS) ed essendo stato in esso regolarmente comunicata l’11 dicembre 2008 l’ordinanza che disponeva l’integrazione del contraddittorio, non poteva trovare applicazione estensiva od analogica il disposto dell’art. 135 disp. att. c.p.c., il quale prevede l’invio, in funzione informativa e non costitutiva (cfr. da ultimo; Cass. civ., sez. 1^, sent. 6 settembre 2007, n. 18721), agli avvocati non residenti in (OMISSIS), che ne abbiano fatto richiesta all’atto dei deposito di ricorso o del controricorso, delle copie dell’avviso dell’udienza di discussione e del dispositivo della sentenza della Corte;
rilevato che la societa’ CO.CI.PE. costituiva un contraddittore necessario nel giudizio di legittimita’, avendo il ricorrente, condomino dell’edificio in (OMISSIS), chiesto la cassazione della sentenza della Corte di appello, che aveva rigettato la sua domanda di declaratoria dell’inefficacia ed inopponibilita’ ai condomini del contratto di appalto stipulato dall’amministratore del condominio con detta societa’;
ritenuto che, a norma dell’art. 331 c.p.c., comma 2, non avendo nessuna delle parti provveduto all’integrazione del contraddittorio, devono essere dichiarati inammissibili tanto il ricorso principale quanto quello incidentale e che detta declaratoria e’ pregiudiziale a quella, prevista dall’art. 371 bis c.p.c., di improcedibilita’ dei ricorsi per non essere stato depositato nella cancelleria l’atto di integrazione del contraddittorio entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato;
ritenuto che per l’inadempimento di entrambe le parti all’ordinanza di integrazione del contraddittorio ed il riferimento di questa sia al ricorso principale che a quello incidentale, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti;
visti gli artt. 331 e 311 bis c.p.c..
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010