Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34436 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. un., 24/12/2019, (ud. 14/10/2019, dep. 24/12/2019), n.34436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7249/2019 proposto da:

E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE

5637, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ASCANIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 29, presso

lo studio dell’avvocato ELISABETTA RAMPELLI, rappresentato e difeso

dagli avvocati NICOLA SEMINARA e SALVATORE WALTER POMPEO;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CATANIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 212/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 27/12/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2019 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con Delib. 23 febbraio 2017, il COA di Caltagirone comunicava ad E.A., in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania dall’U.N.B.R. – struttura “Bota”, l’avvenuta cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabilizzati ex D.Lgs. n. 96 del 2001.

Avverso detto provvedimento l’odierno ricorrente proponeva ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza n. 212/2018 depositata il 27 dicembre 2018, lo rigettava.

Ritenute inammissibili ed in ogni caso infondate le istanze di ricusazione, nonchè le questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense rilevava che il COA avesse correttamente agito, nel pieno rispetto delle norme di legge quanto alle denunziate violazioni di norme procedimentali, trovando nella specie applicazione il combinato disposto della L. n. 247 del 2012, art. 17 e R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 45, per cui la partecipazione dell’iscritto al procedimento una volta comunicato l’invito a comparire, costituiva una facoltà il cui esercizio era riservato allo stesso, relativamente al merito della Delib. impugnata, condivideva la conclusione, nel senso che la valutazione di idoneità del titolo di iscrizione spetta all’autorità competente dello Stato da cui il titolo è rilasciato.

Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione, articolato in sedici motivi, E.A., chiedendo altresì, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, la trasmissione alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali ed alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità.

Resiste con controricorso il Consiglio dell’Ordine Forense di Caltagirone.

In data 9 ottobre 2019 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2), la causa è stata riservata in decisione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In data 9 ottobre 2019 parte ricorrente ha notificato ad uno dei difensori del COA di Caltagirone l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dalla parte personalmente, curandone poi il deposito in cancelleria il successivo 11 ottobre 2019.

L’atto di rinuncia risulta perfezionato ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 3, dal momento che la norma prevede per il suo perfezionamento indifferentemente la notifica alle parti costituite o attraverso la comunicazione agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

La rinuncia deve, per le suddette ragioni, considerarsi rituale e alla manifestazione di volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione.

La Corte ritiene di compensare le spese del giudizio di legittimità, in quanto il ricorso è stato notificato poco dopo il deposito della sentenza resa a Sezioni Unite n. 3706 del 2019, avvenuto il 7 febbraio 2019, che ha mutato l’orientamento giurisprudenziale in materia.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte, dichiara estinto il ricorso;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di

legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 14 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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