Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34433 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. un., 24/12/2019, (ud. 14/10/2019, dep. 24/12/2019), n.34433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di Sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3859/2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO CARUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORAZIO PAPALE;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 29, presso

lo studio dell’avvocato ELISABETTA RAMPELLI, rappresentato e difeso

dagli avvocati NICOLA SEMINARA e SALVATORE WALTER POMPEO;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CATANIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 18/12/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2019 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con Delib. 23 febbraio 2017, il COA di Caltagirone comunicava ad M.A., in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania dall’U.N. B.R. – struttura “Bota”, l’avvenuta cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabilizzati ex D.Lgs. n. 96 del 2001.

Avverso detto provvedimento l’odierna ricorrente proponeva ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza n. 192 depositata il 18 dicembre 2018, lo rigettava.

Ritenute inammissibili ed in ogni caso infondate le istanze di ricusazione, nonchè le questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense rilevava che il COA avesse correttamente agito, nel pieno rispetto delle norme di legge quanto alle denunziate violazioni di norme procedimentali, trovando nella specie applicazione il combinato disposto della L. n. 247 del 2012, art. 17 e R.D. n. 1578 del 1933, art. 45, per cui la partecipazione dell’iscritto al procedimento una volta comunicato l’invito a comparire, costituiva una facoltà il cui esercizio era riservato allo stesso, relativamente al merito della Delib. impugnata, condivideva la conclusione, nel senso che la valutazione di idoneità del titolo di iscrizione spetta all’autorità competente dello Stato da cui il titolo è rilasciato.

Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione, articolato in diciassette motivi, M.A., chiedendo altresì, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, la trasmissione alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali ed alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità.

Resiste con controricorso il Consiglio dell’Ordine Forense di Caltagirone.

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L.31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2), la causa è stata riservata in decisione.

Fatto pervenire dalla ricorrente atto di rinuncia al ricorso, in prossimità dell’adunanza camerale il COA di Caltagirone ha depositato note in riferimento alla rinunzia della ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In data 8 ottobre 2019 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal solo difensore.

Il COA di Caltagirone, in data 11 ottobre 2019, ha fatto pervenire delle note in relazione alla suddetta rinunzia, sostenendone la irritualità sul presupposto della mancata sottoscrizione della parte, oltre alla mancata notificazione alla controparte; sostiene, altresì, la tardività dell’atto per aver il Procuratore Generale già depositato le proprie conclusioni seppure in altri ricorsi analoghi.

Le questioni poste dal COA appaiono infondate.

Appare necessario rilevare che la procura speciale (per proporre il ricorso per cassazione), rilasciata dal ricorrente al difensore avv. Orazio Papale, contempla “ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere”, per cui rientra con tale dizione anche la facoltà di poter rinunciare al ricorso.

E’ opportuno, altresì, rilevare che l’atto di rinuncia risulta perfezionato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 3, non solo con la notifica alle parti costituite o ai difensori delle stesse, che vi appongono il visto, ma è sufficiente che attraverso la sua comunicazione venga comunque portato a conoscenza delle controparti costituite. Infatti, la rinuncia è un atto unilaterale a carattere recettizio che produce i propri effetti a prescindere dalla accettazione, che rileva esclusivamente ai fini del regime delle spese. Deve pertanto ritenersi che, una volta che l’atto sia comunque pervenuto a conoscenza della controparte, lo stesso risulta perfezionato e, come tale, produttore degli effetti stabiliti dalla legge (Cass. del 29 luglio 2014, n. 17187).

Nel caso di specie, l’avvenuto deposito dell’atto di rinuncia, da parte del ricorrente, presso la sede del COA di Caltagirone, come affermato dallo stesso difensore del controricorrente, costituisce prova di un’espressa comunicazione che, seppur non prevista esplicitamente dalla legge, assolve la medesima funzione prescritta.

In merito alla tempestività dell’atto, deve rilevarsi che, la previsione dell’art. 390 c.p.c., si deve intendere riferibile esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito di cui all’art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c. (introdotto con il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito in L. 25 ottobre 2016, n. 197) – come nel caso di specie – il termine ultimo per la rinuncia è quello del passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire un’analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo 380 bis c.p.c. (Cass. Sez. Un. 16 luglio 2008 n. 19514).

La rinuncia va, per le suddette ragioni, considerata rituale e alla manifestazione di volontà abdicativa segue la declaratoria di estinzione.

Quanto alle spese processuali, la Corte ritiene di dover compensare, poichè il ricorso è stato notificato in data 19 gennaio 2019, allorquando non era stata ancora depositata la sentenza resa a Sezioni Unite n. 3706 del 2019, che ha mutato l’orientamento in materia.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il ricorso;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di

legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 14 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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