Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34431 del 24/12/2019

Cassazione civile sez. un., 24/12/2019, (ud. 14/10/2019, dep. 24/12/2019), n.34431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3852-2019 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO CARUSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ORAZIO PAPALE;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CALTAGIRONE, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 29, presso

lo studio dell’avvocato ELISABETTA RAMPELLI, rappresentato e difeso

dagli avvocati NICOLA SEMINARA e SALVATORE WALTER POMPEO;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

CATANIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 196/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 18/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2019 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI;

lette le conclusioni scritte le Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con Delib. 23 febbraio 2017, il COA di Caltagirone comunicava ad F.E., in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania dall’U.N. B.R. – struttura “Bota”, l’avvenuta cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabilizzati ex D.Lgs. n. 96 del 2001.

Avverso detto provvedimento l’odierno ricorrente proponeva ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza n. 194 depositata il 18 dicembre 2018, lo rigettava.

Ritenute inammissibili ed in ogni caso infondate le istanze di ricusazione, nonchè le questioni di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense rilevava che il COA avesse correttamente agito, nel pieno rispetto delle norme di legge quanto alle denunziate violazioni di norme procedimentali, trovando nella specie applicazione il combinato disposto della L. n. 247 del 2012, art. 17 e R.D. n. 1578 del 1933, art. 45 per cui la partecipazione dell’iscritto al procedimento una volta comunicato l’invito a comparire, costituiva una facoltà il cui esercizio era riservato allo stesso, relativamente al merito della delibera impugnata, condivideva la conclusione, nel senso che la valutazione di idoneità del titolo di iscrizione spetta all’autorità competente dello Stato da cui il titolo è rilasciato.

Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione, articolato in sedici motivi, F.E., chiedendo altresì, la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, la trasmissione alla Corte di Giustizia delle questioni pregiudiziali ed alla Corte Costituzionale delle questioni di legittimità.

Resiste con controricorso il Consiglio dell’Ordine Forense di Caltagirone.

Attivato il procedimento camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotto, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dal D.L. n. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197 (applicabile al ricorso in oggetto ai sensi del medesimo D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 2), la causa è stata riservata in decisione.

In prossimità dell’adunanza camerale, sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, Dott. Lucio Capasso. Nelle more del giudizio è stato depositato atto di rinuncia da parte del ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

In data 7 ottobre 2019 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore.

Il ricorso è inammissibile per cessazione della materia del contendere ovvero per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero risulta depositato “atto di rinuncia al ricorso in Cassazione”.

La rinuncia tuttavia non è rituale. La rinuncia difatti non risulta essere stata comunicata ovvero notificata alla controparte.

In questo quadro soccorre l’insegnamento per cui la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione, mancando dei requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c., comma 2, non produce l’effetto dell’estinzione del processo, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. 27 luglio 2018 n. 19907; Cass. 15 gennaio 2014 n. 693; Cass. 11 ottobre 2013 n. 23161).

Più esattamente ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse correlata alla cessazione della materia del contendere, soccorre l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 18 maggio 2000 n. 368, secondo cui, quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione od altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione; Cass. 9 novembre 2004 n. 21291).

La Corte ritiene di dover compensare le spese del giudizio di legittimità, poichè il ricorso notificato in data 18 gennaio 2019, allorquando non era stata ancora depositata la sentenza resa a Sezioni Unite n. 3706 del 2019, che ha mutato l’orientamento in materia.

Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo unificato” (cfr. Cass. 7 dicembre 2018 n. 31732; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3542; Cass. 2 luglio 2015 n. 13636).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 14 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2019

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