Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3443 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3443 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pietro Vercelli, elett.te dom.to in Roma, alla via Crescenzio 91, presso lo studio dell’avv.
Claudio Lucisano, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Lorenzo Imperato, giusta
procura in atti Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
Controricorrente

per legge

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
106/35/11
è

depositata il 19/4/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 22/1/2014 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Pietro Vercelli

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento
dall’Agenzia

contro la sentenza della CTP di Roma n. 329/59/2008 che ne aveva ac-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 14365/12

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dell’appello proposto

Ordinanze pag. 1

Data pubblicazione: 14/02/2014

colto

il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. 20011V003010000 per imposta di

registro. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso
l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/1/2014 per l’adunanza
della Corte in Camera di Consiglio.

Assume il ricorrente la violazione dell’art. 33 della L. 388/2000 laddove la CTR ha ritenuto
che in materia di agevolazioni tributarie la richiesta del contribuente costituisce elemento
essenziale al diritto all’agevolazione.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Ordinanza n.
23588 del 11/11/2011; Sez. 5, Sentenza n. 14117 del 11/06/2010) secondo cui le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a
prevedere l’indispensabilità di un’istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (quale,
ad esempio, quella di destinare l’immobile a propria abitazione) o nell’indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall’Amministrazione.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di
liquidazione n. 20011V003010000.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
compensazione delle spese del merito e del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il
ricorso proposto dal Vercelli avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n.
20011V003010000, compensando tra le parti le spese del merito e quelle del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma, 22/1/2014
Il

*dente

Motivi della decisione

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