Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3443 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. I, 12/02/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA AndreA – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11755/2015 proposto da:

S.E., in qualità di liquidatore e legale rappresentante di

(OMISSIS) Srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma,

Via Costantino Morin 45, presso lo studio dell’Avvocato Michele

Arditi di Castelvetere, che lo rappresenta e difende, unitamente

all’Avvocato Francesco Silipo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Beta Impianti Srl e (OMISSIS) srl in liquidazione, in persona del

curatore S.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 601/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

depositata il 24/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Modena, con sentenza in data 20 ottobre 2014, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione dopo aver constatato che la compagine – cancellata dal registro delle imprese da meno di un anno e risultata destinataria di rituale notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di convocazione, inviati dalla cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese – versava in stato di insolvenza.

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione al fine di contestare la ritualità della notifica effettuata alla casella p.e.c. pur dopo la cancellazione della compagine dal registro delle imprese: i) ricordava che il procedimento prefallimentare si svolgeva, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, tramite una sorta di estensione della disciplina riguardante la società non cancellata a quella con estinzione infrannuale; ii) riteneva, di conseguenza, che gli incombenti per la convocazione del fallendo in sede prefallimentare continuassero a trovare regolamentazione nella L. Fall., art. 15, comma 3, di modo che, ove l’indirizzo p.e.c. riferibile all’impresa fosse ancora reperibile ed utilizzabile, la notifica così avvenuta risultava sufficiente a dare avviso del procedimento al debitore, che era onerato di fornire la prova della propria ignoranza incolpevole del messaggio così pervenuto alla casella di posta elettronica certificata dell’impresa; iii) osservava, per converso, che la già avvenuta estinzione della società debitrice ex art. 2945 c.c. non consentiva alla cancelleria e all’ufficiale giudiziario di instaurare un iter di notifica alternativo a quello previsto dalla L. Fall., art. 15, comma 3; iv) rilevava che nel caso di specie l’indirizzo telematico appartenente a (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione si era dimostrato attivo e riferibile alla società durante la fase di notifica, che si era quindi perfezionata al momento della consegna del messaggio presso la casella del destinatario; v) reputava infine che la disattivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata non conseguisse automaticamente dalla cancellazione della società, in mancanza di una specifica attività, di natura tecnica o con incidenza pubblicitaria, riguardante la casella, che dunque rimaneva ricompresa nei dati di riferimento di pertinenza della compagine cancellata fino all’avvenuta decorrenza del periodo annuale di fallibilità previsto dalla L. Fall., art. 10.

La Corte di merito, in forza di tali argomenti, rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione con sentenza del 24 marzo 2015.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione prospettando due motivi di doglianza. Gli intimati Beta Impianti s.r.l. e fallimento (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione non hanno svolto alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione della L. Fall., art. 15 e art. 24 Cost.: la Corte di merito avrebbe equiparato impropriamente le sorti della sede sociale della società cancellata con quelle della casella di posta elettronica, che non era più riferibile, in termini oggettivi e non virtuali, alla compagine oramai estinta, dato che con la cancellazione dal registro delle imprese il rapporto contrattuale di mandato sotteso alla sua apertura era certamente venuto meno.

4.2 I secondo motivo di ricorso lamenta la violazione della L. Fall., art. 15, art. 24 Cost., art. 12 preleggi, art. 2391 c.c. e art. 1722 c.c., n. 4 e del D.M. 19 marzo 2013: la corte territoriale avrebbe ritenuto che non possa definirsi impossibile la notifica a mezzo di posta elettronica certificata rivolta alla società estinta e cancellata se l’originaria casella sia rimasta operativa e risulti nelle informazioni contenute nelle visure camerali, malgrado la L. Fall., art. 15 imponga una notifica da effettuarsi personalmente presso la sede ogniqualvolta la notifica via posta elettronica certificata non risulti possibile “per qualsiasi ragione”, dizione da intendersi come riferita anche ai casi di reperibilità solo virtuale e non effettiva.

Nè sarebbe stato possibile ritenere che con la cancellazione dal registro delle imprese non si fosse estinto il rapporto di mandato sotteso all’utilizzo della casella e alla prestazione del relativo servizio, posto che l’art. 1722 c.c., n. 4 riguarda i soli casi in cui l’esercizio dell’impresa sia continuato; l’aggiornamento dei dati ritraibili dalla visura camerale competeva poi ed era imputabile non alla società oramai estinta, bensì ai soci, su cui si erano trasferite le obbligazioni sociali, e al conservatore del registro delle imprese, tenuto ad aggiornare anche d’ufficio i dati dell’impresa cancellata ex art. 2391 c.c..

5. I motivi – da trattarsi congiuntamente in ragione del loro comune riferirsi a un indirizzo di posta elettronica certificata divenuto solo virtualmente riferibile alla società, a seguito del venir meno del contratto di mandato sotteso all’apertura della relativa casella – sono ambedue infondati.

5.1 la L. Fall., art. 15, comma 3, nell’introdurre una disciplina speciale del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo, si propone – come ha chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 146/2016, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale della norma in questione con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – di “coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo”.

La semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova perciò la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano la diversità rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte del medesimo, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – rimane così adeguatamente garantito dal duplice meccanismo di ricerca previsto dalla norma in parola, che deve essere attuato dapprima rispetto all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui l’imprenditore è obbligato a dotarsi ai sensi del D.L. n. 185 del 2008, art. 16 e in seguito presso la sede legale dell’impresa, da indicarsi obbligatoriamente nell’apposito registro ai sensi dell’art. 2196 c.c.. la L. Fall., art. 15, comma 3, presuppone dunque che l’imprenditore definisca i termini della sua reperibilità, in senso fisico e tramite il sistema di posta elettronica certificata in applicazione della normativa appena richiamata, e li renda conoscibili ai terzi assicurando, nel suo stesso interesse, un sistema organico di pubblicità legale.

Il procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi sopra indicati – ha così inteso codificare e rafforzare il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della normativa non ancora riformata dal D.Lgs. n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorchè la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.

5.2 La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese – nella fattispecie prevista dalla L. Fall., art. 10, che contempla un’eccezione alla regola della perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta implica, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali, successive, fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa, secondo una fictio iuris che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto (Cass., Sez. U., 6070/2013). Se dunque, in ambito concorsuale, la società cancellata non perde la propria capacità processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito (ed in assenza di specifiche previsioni al riguardo all’interno della L. Fall., art. 15, comma 3, che non contempla speciali forme di notifica rispetto alla società oramai cancellata dal registro delle imprese), continui ad operare nei confronti della medesima compagine la disciplina speciale prevista in linea generale per la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (Cass. 17946/2016).

Con riguardo al regime anteriormente vigente, questa Corte, del resto, aveva già affermato che il ricorso poteva essere utilmente notificato, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1 presso la sede sociale della società cancellata, posto che la “sopravvivenza” per un anno di detta sede rispetto all’estinzione, espressamente prevista dall’art. 2495 c.c. – sebbene al limitato fine della notificazione delle domande proposte contro i soci ed i liquidatori – deve ritenersi dato oggettivo e non meramente virtuale (Cass. 24968/2013).

A maggior ragione, nel regime attuale, deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita, come nella specie, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società rimasto attivo dopo la cancellazione. La ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilità del medesimo, potendosi di conseguenza arguire che dal momento della ricezione del messaggio questi sia stato posto in condizione di conoscere l’esistenza del procedimento prefallimentare e di approntare le proprie difese.

5.3 Non può infine condividersi l’assunto del ricorrente teso a sostenere che il venir meno del rapporto di mandato sotteso all’apertura della casella renderebbe il collegamento fra la stessa e l’imprenditore cancellatosi dal registro delle imprese meramente virtuale e non effettivo.

L’applicabilità della L. Fall., art. 15, comma 3, anche alle imprese cancellate dal registro delle imprese fa sì che nell’ambito della fictio iuris regolata dalla L. Fall., art. 10 le informazioni già rese note tramite il registro delle imprese, costituenti il presupposto per l’operatività della norma, mantengano la loro funzione pubblicitaria delle modalità di reperimento dell’imprenditore.

Ne discende che anche rispetto al periodo annuale in cui opera tale fictio iuris il Tribunale rimane esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di asserita irreperibilità diverga dalle risultanze persistenti nel registro delle imprese e risulti imputabile all’imprenditore medesimo, il quale non si sia preoccupato disattendendo i principi di diligenza e conformità agli obblighi di correttezza di un operatore economico che devono ispirare la sua condotta anche nel periodo in cui vige la fictio iuris prevista dalla L. Fall., art. 10 – di rivolgere un’espressa richiesta di chiusura del contratto al gestore della casella di posta elettronica certificata, malgrado la disattivazione dell’indirizzo non costituisca effetto automatico della cancellazione dal registro delle imprese.

In conclusione deve perciò essere ribadito il principio già enunciato da questa Corte secondo cui, in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17 conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, all’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese (Cass. 602/2017, Cass. 23728/2017, Cass. 17946/2016).

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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