Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3443 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1526-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO A. FOCHETTI

29, presso lo studio TLS Associazione Professionale di Avvocati e

Commercialisti, rappresentato e difeso dell’avvocato CARLO ROMANO,

giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3328/38/2014 del 14/05/2014 della Commissione

Tributaria Regionale del LAZIO, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’avvocato della parte controricorrente, Carlo Romano che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di M.G. (che resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3328/38/2014, depositata in data 19/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un diniego di condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12 (motivato sul difetto del requisito di validità, in base alle disposizioni vigenti al momento – maggio 2003 del pagamento, trattandosi di ruolo consegnato al concessionario per la riscossione successivamente al giugno 2001) – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente (per mancanza di adeguata dimostrazione documentale in ordine al fatto che il versamento del 25% del ruolo eseguito fosse afferente alle due cartelle di pagamento oggetto di condono).

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, nella specie, il contribuente aveva provveduto agli adempimenti necessari su indicazione del Concessionario per la riscossione, versando il dovuto in base ai conteggi predisposti dallo stesso concessionario.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il controricorrente ha depositato memoria.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 60 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 12 in quanto, alla data del 16/05/2003, in forza della temporanea vigenza del D.L. n. 59 del 2003, non convertito in legge, potevano essere condonati soltanto i ruoli emessi dall’Ufficio ed affidati al Concessionario per la riscossione sino “al 31 dicembre 2000”, laddove il ruolo era stato, nella specie, affidato al Concessionario nel corso dell’anno 2001.

Il controricorrente, eccependo l’inammissibilità del ricorso anche per violazione dell’art. 2909 c.c., reitera eccezione di giudicato esterno (non presa in esame dai giudici di merito), formatosi sulla medesima questione di fatto e diritto, stante l’accoglimento, con sentenza della C.T.P. di Roma, passata in giudicato, di altro ricorso, promosso avverso un avviso di intimazione relativo ad una delle due cartelle di pagamento definite con il condono in questione.

2. L’unica censura è fondata, nei sensi di cui appresso.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto inefficace la definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 12, operata dal contribuente perchè quest’ultimo aveva versato il relativo importo (il 25% delle somme iscritte a ruolo), in unica soluzione, in data 16.5.03, allorchè nessuna norma prevedeva la possibilità di condonare carichi iscritti in ruoli affidati ai concessionari dopo la data del 31 dicembre 2000, essendo stati compresi nella definizione in esame solo a partire dal 12 agosto 2003 (data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003).

Tuttavia, questa Corte (Cass.396/2015; Cass.2101 /2015; Cass. 11224/2016; Cass. 1637/2016) ha già chiarito che “in tema di condono fiscale, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, comma 2-ter e della L. 1 agosto 2003, n. 212, la definizione dei carichi di ruolo pregressi effettuata in un’unica soluzione o mediante il versamento dell’80% del dovuto (accompagnato dalla dichiarazione di esercizio della facoltà di definizione agevolata), nel periodo compreso tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, ha efficacia ai fini dell’art. 12 cit. anche con riferimento ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo tra il primo gennaio ed il 30 giugno 2001”.

Ora, dal ricorso per cassazione e dalla stessa decisione impugnata, si evince che i due carichi di ruolo oggetto di definizione da parte del contribuente, con il versamento effettuato il 16/05/2003, riguardavano gli anni “1995, 1996 e 1997” ed erano stati consegnati, al competente Concessionario, il primo nel Maggio 2001 ed il secondo nel dicembre 2001.

Ne consegue la condonabillta del ruolo affidato al concessionario entro il 30/06/2001, con versamento effettuato il 16-5-2003, alla luce dell’interpretazione di questo giudice di legittimità, sopra richiamata, ma non anche del ruolo consegnato nel dicembre 2001, al di fuori di ogni previsione normativa.

3. Risulta assorbita la questione, sollevata dal controricorrente, in ordine all’efficacia del giudicato esterno, formatosi con la sentenza n. 101/04/2011 della C.T.P. di Roma (eccezione già sollevata nel giudizio di merito), in quanto esso concerneva, in ogni caso, la cartella “(OMISSIS)” (pagg. 7 e 14 del controricorso e pag. 4 della memoria), ruolo consegnato al Concessionario il “10/05/ 2001” (in quanto l’altra cartella ‘avente n. “09720020276631853”, risultava emessa e consegnata successivamente, nel dicembre del 2001) e dunque condonabile alla luce dei principi di diritto sopra ribaditi.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento, in parte, del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, limitamente alla ritenuta condonabilità anche del ruolo consegnato al Concessionario per la riscossione nel dicembre 2001, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, anche M ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, limitamente alla ritenuta condonabilità anche del ruolo consegnato al Concessionario per la riscossione nel dicembre 2001, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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