Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34428 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 12/12/2019, dep. 23/12/2019), n.34428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35023-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CARBONE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5871/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo a venti unità immobiliari site in (OMISSIS) a Roma, microzona 1 (centro storico), L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 4 agosto 2016 ed è stata notificata all’ufficio in data 18 ottobre 2016 e da questi ricevuta il 21 ottobre 2016, per cui l’appello doveva essere notificato entro il 20 dicembre 2016, mentre l’appellato lo ha ricevuto il 27 dicembre 2016 e l’Ufficio non ha esibito la ricevuta di spedizione per provarne la tempestività;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982 nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, in quanto l’Ufficio ha documentato, tramite l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, che l’appello è stato spedito il 19 dicembre 2016 e quindi in tempo utile;

con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame circa un fatto decisivo e controverso consistente nella produzione dell’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, dal quale risulta che l’appello è stato spedito il 19 dicembre 2016 e quindi in tempo utile.

Rilevata la necessità di acquisire il fascicolo dei gradi di merito.

PQM

Rinvia a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione del fascicolo d’ufficio; manda alla Segreteria per gli adempimenti necessari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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