Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34426 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 12/12/2019, dep. 23/12/2019), n.34426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33711-2018 proposto da:

COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato ROSARIO VARI’, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

METALSUD LO GATTO SAS DI A.D. & C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 660/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 16/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

Metalsud Lo Gatto s.a.s. di A.D. & C. impugnava l’avviso di accertamento ICI relativo al 2011, notificato nel 2013, chiedendone l’annullamento;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della contribuente, affermando che il valore venale in comune commercio non può essere quello pagato come prezzo di esproprio dal Consorzio di sviluppo industriale, che ha sempre finalità socioeconomiche; tuttavia il Consorzio stesso ha posto numerosi e gravi limiti ai terreni che ne condizionano fortemente il valore, cosicchè, proprio in ossequio alla norma citata, essi non possono avere il valore a loro attribuito dal Comune perchè sono sottratti al libero mercato e il confronto di valore deve essere fatto con i prezzi medi di mercato rilevati nella stessa area industriale e il valore da attribuire ai fini ICI è il prezzo di acquisto del terreno;

il comune di Vibo Valentia proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la società contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Vibo Valentia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 1 e 5, in quanto il comma 5 citato indica i parametri (ai quali il Comune si è attenuto) in base ai quali determinare il valore venale in commercio, mentre la CTR lo ha determinato in relazione al prezzo di acquisto del terreno;

con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il comune di Vibo Valentia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 1 e 5, per la contraddittorietà della sentenza della CTR la quale, dopo aver affermato che il valore costituente la base imponibile dell’imposta non è certamente quello pagato dal consorzio come prezzo di esproprio, aggiunge che il prezzo di acquisto del terreno è il valore da attribuire ai fini ICI;

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare – riguardante la tassatività o meno dei parametri indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, quali criteri per stabilire il valore di un immobile che sia stato interessato da un accertamento e che al contempo sia stato oggetto di una compravendita avvenuta (come nel caso di specie) in un momento significativamente vicino da un punto di vista temporale rispetto all’anno d’imposta cui si riferisce il suddetto accertamento – renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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