Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34424 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 12/12/2019, dep. 23/12/2019), n.34424

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 33311-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

BORGOGNONI 2008 SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA COLUCCIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLAMARIA MELPIGNANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2477/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia delle entrate col quale si disponeva la variazione di classamento relativo ad alcuni immobili siti a Roma, L. n. 311 del 2004 ex art. 1, comma 335;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente in relazione all’insufficienza della motivazione dell’accertamento catastale;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto quest’ultima si è limitata a produrre unicamente una distinta di ritiro da parte di una società – la Nexive s.p.a. – priva di alcun timbro meccanografico idoneo a certificare la data di spedizione;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a due motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria chiedendo che la causa sia rimessa in pubblica udienza o che comunque venga disposto un congruo rinvio in attesa della pronuncia sul punto delle sezioni unite, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1,2,3,4, e 5 come modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2011, del D.Lgs.n. 546 del 1992, art. 16, della L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, della L. n. 890 del 1982, nonchè dell’art. 149 c.p.c. in quanto nei gradi merito del processo tributario la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento è una modalità di notifica equiparata alle altre e inoltre a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 58 del 2011 i servizi postali relativi agli invii raccomandati sono stati liberalizzati;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, sollevato in via subordinata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in quanto la CTR ha ritenuto che la notifica dell’appello erariale fosse addirittura inesistente anzichè affetta da nullità suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo a seguito dell’avvenuta costituzione in giudizio dell’appellato;

considerato che il ricorso involge una questione rimessa alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 del 2019 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizi di posta di licenziatario privato;

ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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