Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3442 del 14/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3442 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 24282-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– ricorrente –

contro
FARINA FRANCO, CARTA BRUNA MARIA, CAVADA
PATRIZIA, FALCHI GESUMINO, BACHISIO MARINE
FRANCESCA, MARONGIU ANGELO, NIFFOI RITA, PINTORI
GIOVANNA, PIRA GIOVANNA MARIA, PIRAS MARIA
STELLA, SARDU MARIA FRANCESCA, SERRA FRANCESCA,
URRU LUCIANO, MORIZIO RAFFAELE, CIFARELLI MARIO,

Data pubblicazione: 14/02/2014

CELLAMARE ANTONIO, SALCUNI MARIA GIUSEPPINA,
GHERGHI ARMANDO, CELOZZI MICHELE, LO MUZIO
LORENZO, PETTI GIACOMO, DICEMBRINO FRANCA,
DICEMBRINO MARIA ANTONIETTA, ACOLINO PASQUALE,
VIGILANTE MICHELINA, PAPAGNA ROSALBA

SQUARCELLA LEONARDO, MARUCCI MARIO, TENERELLI
SIMONE, BUONAGURA ALFONSO, GUIDA LUIGI, RAINO’
LIBORIO SALVATORE, MONTANILE ANTONIO CARLO,
SPAGNOLO GIUSEPPE, MAZZOTTA ANNAMARIA,
GENNARO MARIO GIUSEPPE, BARDINI MAURIZIO,
BARDINI ROBERTO GIOVANNI;
– intimati –

sul ricorso 28231-2011 proposto da:
TENERELLI SIMONE, MORIZIO RAFFAELE, CIFARELLI
MARIO, DICEMBRINO MARIA ANTONIETTA, GUERRIERI
GIUSEPPE, CELOZZI MICHELE, SQUARCELLA LEONARDO,
GRIFA GIORGIO, PAPAGNA ROSALBA ANTONIETTA,
MONTANILE ANTONIO CARLO, GUIDA LUIGI, GENNARO
MARIO GIUSEPPE, RAINO’ LIBORIO SALVATORE,
GHERGHI ARMANDO, MACOLINO PASQUALE ANTONIO,
DICEMBRINO FRANCA, CELLAMARE ANTONIO, SALCUNI
MARIA GIUSEPPINA, PETTI GIACOMO, MAZZorrA
ANNAMARIA, SPAGNOLO GIUSEPPE, MARUCCI MARIO,
VIGILANTE MICHELINA, BUONAGURA ALFONSO, LO
MUZIO LORENZO, BARDINI MAURIZIO, BARDINI
ROBERTO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio degli avvocati ROMANO
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

ANTONIETTA, GUERRIERI GIUSEPPE, GRIFA GIORGIO,

VANIA e LOFOCO FABRIZIO, che li rappresentano e difendono,
giusti mandati in calce al ricorso ed inoltre FALCHI GESUMINO
BACHISIO, FARINA FRANCO, URRU LUCIANO, CARTA
BRUNA MARIA, SERRA FRANCESCA, MARINE FRANCESCA,
SARDU MARIA FRANCESCA, PINTORI GIOVANNA,

ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio degli avvocati
MILENA PATTERI e VANIA ROMANO, che li rappresentano e
difendono, giuste procure in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588;
– intimato avverso la sentenza n. 1567/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’1.3.2011, depositata 1’11/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito per il primo gruppo dei ricorrenti gli Avvocati Vania Romano e
OucAmieL-t;to
Nye_ tx.,
Lofoco Fabrizihrche si riportado—gli scritti.
A ,NA5 t-eAD t-t
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q’stRi AcQbk-olkhr Vg-x
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Roma n. 1567 dell’11.4.11,
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-3-

MARONGIU ANGELO, NIFFOI RITA, elettivamente domiciliati in

iscritto al n. 24282/11 r.g.:
«1. — Va premesso che la sentenza in epigrafe indicata:
1.1. ha defmito, in grado di appello, la domanda di numerosi medici
per il pagamento della giusta remunerazione per il periodo di
frequentazione di scuole universitarie di specializzazione di medicina,

75/362/CEE e 82/76/CEE; e, in particolare, affermata la
giurisdizione dell’a.g.o., ha applicato la prescrizione decennale alla
pretesa degli appellanti, ma facendola decorrere dal conseguimento del
diploma di specializzazione e di conseguenza rigettando la domanda di
tutti gli appellanti, tranne tre (Piras, Cavada e Pira), per intervenuta
prescrizione del diritto azionato, liquidando a ciascuna delle sole tre
appellanti vittoriose la somma di € 35.261,16 (oltre interessi al tasso
legale) e le spese del doppio grado;
1.2. è stata impugnata con un primo ricorso per cassazione, iscritto al
n. 24282/11 r.g., proposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, nei confronti di Franco Farina, Bruna Maria Caria, Patrizia
Cavada, Francesca Marine, Falchi Gesumino Bachisio, Angelo
Marongiu, Rita Niffoi, Giovanna Pintori, Giovanna Maria Pira, Maria
Stella Piras, Maria Francesca Sardu, Francesca Serra, Luciano Urru,
Raffaele Morizio, Mario Cifarelli, Antonio Cellamare, Maria
Giuseppina Salcuni, Armando Gherghi, Michele Celozzi, Lorenzo Lo
Muzio, Giacomo Petti, Franca Dicembrino, Maria Antonietta
Dicembrino, Pasquale Acolino, Michelina Vigilante, Rosalba
Antonietta Papagna, Giuseppe Guerrieri, Giorgio Grifa, Leonardo
Squarcella, Mario Marucci, Simone Tenerelli, Alfonso Buonagura,
Luigi Guida, Liborio Salvatore Rainò, Antonio Carlo Montanile,
Giuseppe Spagnolo, Annamaria Mazzotta, Mario Giuseppe Gennaro,
Maurizio Bardini e Roberto Giovanni Bardini;
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-4-

per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle direttive n.

1.3. è stata impugnata con un secondo ricorso per cassazione, iscritto
al n. 28231/11 r.g., proposto nei confronti del Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca da Simone Tenerelli, Raffaele
Morizio, Mario Cifarelli, Maria Antonietta Dicembrino, Giuseppe
Guerrieri, Michele Celozzi, Leonardo Squarcella, Giorgio Grifa,

Mario Giuseppe Gennaro, Liborio Salvatore Rainò, Armando
Gherghi, Pasquale (Antonio) Acolino, Franca Dicembrino, Antonio
Cellamare, Maria Giuseppina Salcuni, Giacomo Petti, Annamaria
Mazzotta, Giuseppe Spagnolo, Mario Marucci, Michelina Vigilante,
Alfonso Buonagura, Lorenzo Lo Muzio, Maurizio Bardini, Roberto
Giovanni Bardini, Gesumino Bachisio Falchi, Franco Farina, Luciano
Urru, Bruna Maria Caria, Francesca Serra, Francesca Marine, Maria
Francesca Sardu, Giovanna Pintori, Angelo Marongiu e Rita Niffoi.
2. — Deve preliminarmente proporsi la riunione dei due ricorsi,
siccome proposti avverso la medesima sentenza, affinché essi possano
essere esaminati congiuntamente, visto che entrambi, essendo
oltretutto soggetti alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ., si
prestano ad essere trattati in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375,
376 e 380-bis cod. proc. civ., per quanto appresso indicato.
3. — Il ricorso proposto dal Ministero (nei confronti di tutte le
originarie controparti) è articolato su due soli motivi, entrambi di
violazione di norme di diritto: e con esso si lamenta, rispettivamente,
l’erronea individuazione del dies a quo della prescrizione, nonché il
difetto di passiva legittimazione del ministero.
4. — Il ricorso proposto dai sanitari (tutte le originarie controparti del
Ministero, tranne però le appellanti vittoriose) è invece articolato su tre
motivi, tutti di violazione di norme di diritto e vizio motivazionale: con
un primo si contesta l’individuazione del dies a quo della prescrizione
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-5-

Rosalba Antonietta Papagna, Antonio Carlo Montanile, Luigi Guida,

nella data di conseguimento del diploma di specializzazione, anziché
nelle pronunce della Corte di Giustizia del 1996-99, sole a dare
adeguata contezza della persistenza dell’inadempimento dello Stato alle
direttive in materia; con il secondo si ricostruisce comunque tale data
iniziale nel 27.10.99 e si nega l’intervenuta prescrizione per tutti i

si invoca un riconoscimento del diritto nell’emanazione della L.
370/99.
5. — Al riguardo, rilevato che a nessuno dei ricorsi resistono i rispettivi
intimati, va precisato che:
5.1. a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione
nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8
agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza
dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i
necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine
dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente
colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha
riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei
beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga
prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel
momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più
emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei
confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27.10.99, data di entrata in vigore
del detto art. 11 (Cass. 17 maggio 2011, nn. 10813, 10814, 10815 e

Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-6-

ricorrenti, che avrebbero iniziato l’azione in data anteriore; con il terzo,

10816; tra le altre: Cass. 31 agosto 2011, n. 17868; Cass. 11 novembre
2011, n. 23568; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917);
5.2. in merito a detta situazione, poi, nessun rilievo ha la sopravvenuta
disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011,
n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del

disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal
quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata
tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – se non altro
perché si tratta di norma che, in difetto di espressa previsione, può
spiegare la sua efficacia esclusivamente rispetto a fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 1° gennaio 2012
(Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).
6. — Quanto all’identificazione del Ministero quale legittimato passivo
della pretesa risarcitoria:
6.1. in analoghe controversie (Cass., 17.5.11 n. 10814) si è già
affermato che:
– una tale contestazione è fondata, là dove la sentenza impugnata ha
ravvisato la legittimazione del Ministero ricorrente come tale, ma la sua
fondatezza non può comportare la cassazione della sentenza, poiché si
evidenzia semplicemente una situazione nella quale l’essere stata
proposta la domanda contro il Ministero vede quest’ultimo legittimato
quale articolazione direttamente riferibile alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri quale vertice dell’esecutivo abilitato a contraddire alla
domanda: la motivazione dev’essere solo corretta in questo senso;
– e tanto alla stregua del seguente principio di diritto: il limite
introdotto, dalla disposizione di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 260,
art. 4 (recante “Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in
giudizio dello Stato”), alla rilevanza dell’erronea individuazione
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-7-

danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla

dell’autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in
virtù del quale l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto
introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato,
deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza,
con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto

rimessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve
assegnare un termine entro il quale l’atto introduttivo deve essere
rinnovato), opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea vocatio in
ius, in luogo del Ministro titolare di una determinata branca della P.A.,
di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con
riferimento alla ipotesi di vocatio in ius di un Ministro diverso da quello
effettivamente “competente” in relazione alla materia dedotta in
giudizio (Cass. n. 8697 del 2001; in senso conforme Cass. n. 11808 del
2003; sostanzialmente conformi: Cass. n. 16031 del 2001; n. 1405 del
2003; n. 4755 del 2003);
– questo orientamento – contraddetto isolatamente da Cass. n. 6917 del
2005 – sembra, infatti, avere ricevuto l’avallo di Cass. sez. un. n. 3117
del 2006, che solo con riferimento alla peculiarità propria della materia
delle opposizioni a sanzioni amministrative ha reputato di seguire la
tesi più rigorosa;
– ora, nella specie l’Avvocatura dello Stato, quale patrocinatore del
Ministero convenuto, avrebbe potuto richiedere l’applicazione della
norma della legge n. 260 del 1958, art. 4: ma, invece, ha ritenuto di
prospettare una vera e propria questione di legittimazione sostanziale e
per di più solo in grado di appello, che non ha però alcun fondamento alla
stregua del principio di diritto sopra ricordato;

Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-8-

doveva essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la

- l’errore va qui corretto nel senso che il Ministero ricorrente deve in
sostanza ritenersi evocato come articolazione del Governo della
Repubblica, con correzione della motivazione della gravata sentenza;
6.2. i principi appena visti vanno qui applicati, non constando avere
l’Avvocatura scelto di tempestivamente invocare la norma suddetta in

con trascrizione idonea del relativo passaggio processuale ed
indicazione della relativa sede, in violazione dell’art. 366, co. 1, n. 6,
cod. proc. civ. — di avere contestato da subito l’erroneità
dell’individuazione della P.A. effettivamente competente (e non
potendo trovare applicazione, per il più pregnante ruolo attribuito al
processo di primo grado ed alle attività difensive del convenuto dalla
riforma di cui alla legge 353/90, la più permissiva conclusione di Cass.
26 aprile 1983, n. 2872: nel solco del superamento delle facoltà
concesse al contumace in primo grado, già consolidato da Cass. Sez.
Un., ord. 12 maggio 2008, n. 11657): e proprio tale decisiva
circostanza, che impedisce di ritenere sussistenti identici presupposti di
fatto, dovrebbe escludere — salva ogni diversa valutazione del Collegio
— l’applicabilità alla specie del dictum di Cass. Sez. Un. 29 maggio 2012,
n. 8516.
7. — In applicazione di tali principi:
7.1. è infondato il primo motivo del ricorso del Ministero ed è al
contempo fondato il secondo motivo del ricorso dei medici, restando
rigettati od assorbiti gli altri due motivi di questo, perché la
prescrizione decennale deve decorrere dal 27.10.99;
7.2. non può condurre alla cassazione della gravata sentenza, sia pure
con la vista correzione, il secondo motivo del ricorso del Ministero.
8. — Si propone pertanto la riunione dei due ricorsi (e, pertanto al
presente di quello iscr. al n. 28231/11 r.g.) e, quindi, il rigetto di quello
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-9-

primo grado, non dimostrando — e specificamente indicando in ricorso

del Ministero e l’accoglimento dell’altro, per quanto di ragione, con
rinvio alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché
riesamini l’eccezione di prescrizione applicando i principi di diritto di
cui al punto 5 e, se del caso e per gli appellanti che non ne restino
ancora pregiudicati, proceda all’esame delle ulteriori questioni in rito e

II. È stata poi depositata in cancelleria la seguente ulteriore relazione,
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente
comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti,
sul ricorso avverso la medesima sentenza della corte di appello di
Roma n. 1567 del dì 11.4.11, iscritto però al n. 28321/11 r.g.:
«… 2. — Deve preliminarmente proporsi la riunione dei due ricorsi,
siccome proposti avverso la medesima sentenza, affinché essi possano
essere esaminati congiuntamente, visto che entrambi, essendo
oltretutto soggetti alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ., si
prestano ad essere trattati in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375,
376 e 380-bis cod. proc. civ., per quanto appresso indicato.
3. — Il ricorso proposto dal Ministero (nei confronti di tutte le
originarie controparti) è articolato su due soli motivi, entrambi di
violazione di norme di diritto: e con esso si lamenta, rispettivamente,
l’erronea individuazione del dies a quo della prescrizione, nonché il
difetto di passiva legittimazione del ministero.
4. — Il ricorso proposto dai sanitari (tutte le originarie controparti del
Ministero, tranne però le appellanti vittoriose) è invece articolato su tre
motivi, tutti di violazione di norme di diritto e vizio motivazionale: con
un primo si contesta l’individuazione del dies a quo della descrizione
nella data di conseguimento del diploma di specializzazione, anziché
nelle pronunce della Corte di Giustizia del 1996-99, sole a dare
adeguata contezza della persistenza dell’inadempimento dello Stato alle
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-10-

nel merito».

direttive in materia; con il secondo si ricostruisce comunque tale data
iniziale nel 27.10.99 e si nega l’intervenuta prescrizione per tutti i
ricorrenti, che avrebbero iniziato l’azione in data anteriore; con il terzo,
si invoca un riconoscimento del diritto nell’emanazione della L.
370/99.

intimati, va precisato che:
5.1. a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione
nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n.
82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai
corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8
agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza
dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i
necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine
dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente
colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha
riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei
beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga
prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel
momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più
emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei
confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa
risarcitoria comincia a decorrere dal 27.10.99, data di entrata in vigore
del detto art. 11 (Cass. 17 maggio 2011, nn. 10813, 10814, 10815 e
10816; tra le altre: Cass. 31 agosto 2011, n. 17868; Cass. 11 novembre
2011, n. 23568; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917);
5.2. in merito a detta situazione, poi, nessun rilievo ha la sopravvenuta
disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011,
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-11-

5. — Al riguardo, rilevato che a nessuno dei ricorsi resistono i rispettivi

n. 183 – secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del
danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla
disciplina dell’art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal
quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata
tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato – se non altro

spiegare la sua efficacia esclusivamente rispetto a fatti verificatisi
successivamente alla sua entrata in vigore e cioè al 10 gennaio 2012
(Cass. 9 febbraio 2012, n. 1917; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1850).
6. — Quanto all’identificazione del Ministero quale legittimato passivo
della pretesa risarcitoria:
6.1. in analoghe controversie (Cass., 17.5.11 n. 10814) si è già
affermato che:
– una tale contestazione è fondata, là dove la sentenza impugnata ha
ravvisato la legittimazione del Ministero ricorrente come tale, ma la sua
fondatezza non può comportare la cassazione della sentenza, poiché si
evidenzia semplicemente una situazione nella quale l’essere stata
proposta la domanda contro il Ministero vede quest’ultimo legittimato
quale articolazione direttamente riferibile alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri quale vertice dell’esecutivo abilitato a contraddire alla
domanda: la motivazione dev’essere solo corretta in questo senso;
– e tanto alla stregua del seguente principio di diritto: il limite
introdotto, dalla disposizione di cui alla legge 25 marzo 1958, n. 260,
art. 4 (recante “Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in
giudizio dello Stato”), alla rilevanza dell’erronea individuazione
dell’autorità amministrativa competente a stare in giudizio (limite in
virtù del quale l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto
introduttivo del giudizio e ogni altro atto doveva essere notificato,
deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza,
Rie. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-12-

perché si tratta di norma che, in difetto di espressa previsione, può

con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto
doveva essere notificato; eccezione dalla cui formulazione discende la
rirnessione in termini della parte attrice, alla quale il giudice deve
assegnare un termine entro il quale l’atto introduttivo deve essere
rinnovato), opera non solo con riguardo alla ipotesi di erronea vocatio in

di altra persona preposta ad un ufficio della stessa, ma anche con
riferimento alla ipotesi di vocatio in ius di un Ministro diverso da quello
effettivamente “competente” in relazione alla materia dedotta in
giudizio (Cass. n. 8697 del 2001; in senso conforme Cass. n. 11808 del
2003; sostanzialmente conformi: Cass. n. 16031 del 2001; n. 1405 del
2003; n. 4755 del 2003);
– questo orientamento – contraddetto isolatamente da Cass. n. 6917 del
2005 – sembra, infatti, avere ricevuto l’avallo di Cass. sez. un. n. 3117
del 2006, che solo con riferimento alla peculiarità propria della materia
delle opposizioni a sanzioni amministrative ha reputato di seguire la
tesi più rigorosa;
– ora, nella specie l’Avvocatura dello Stato, quale patrocinatore del
Ministero convenuto, avrebbe potuto richiedere l’applicazione della
norma della legge n. 260 del 1958, art. 4: ma, invece, ha ritenuto di
prospettare una vera e propria questione di legittimazione sostanziale e

per di più solo in grado di appello, che non ha però alcun fondamento alla
stregua del principio di diritto sopra ricordato;
– l’errore va qui corretto nel senso che il Ministero ricorrente deve in
sostanza ritenersi evocato come articolazione del Governo della
Repubblica, con correzione della motivazione della gravata sentenza;
6.2. i principi appena visti vanno qui applicati, non constando avere
l’Avvocatura scelto di tempestivamente invocare la norma suddetta in
primo grado, non dimostrando — e specificamente indicando in ricorso
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-13-

ius, in luogo del Ministro titolare di una determinata branca della P.A.,

con trascrizione idonea del relativo passaggio processuale ed
indicazione della relativa sede, in violazione dell’art. 366, co. 1, n. 6,
cod. proc. civ. — di avere contestato da subito l’erroneità
dell’individuazione della P.A. effettivamente competente (e non
potendo trovare applicazione, per il più pregnante ruolo attribuito al

riforma di cui alla legge 353/90, la più permissiva conclusione di Cass.
26 aprile 1983, n. 2872: nel solco del superamento delle facoltà
concesse al contumace in primo grado, già consolidato da Cass. Sez.
Un., ord. 12 maggio 2008, n. 11657): e proprio tale decisiva
circostanza, che impedisce di ritenere sussistenti identici presupposti di
fatto, dovrebbe escludere — salva ogni diversa valutazione del Collegio
— l’applicabilità alla specie del dictum di Cass. Sez. Un. 29 maggio 2012,
n. 8516.
7. — In applicazione di tali principi:
7.1. è infondato il primo motivo del ricorso del Ministero e sono
contemporaneamente fondati, per quanto di ragione ed unitariamente
trattati, quelli del ricorso dei medici, perché la prescrizione decennale
deve decorrere dal 27.10.99;
7.2. non può condurre alla cassazione della gravata sentenza, sia pure
con la vista correzione, il secondo motivo del ricorso del Ministero.
8. — Si propone pertanto la riunione dei due ricorsi (e, pertanto del
presente a quello iscr. al n. 24282/11 r.g.) e, quindi, il rigetto di quello
del Ministero e l’accoglimento dell’altro, per quanto di ragione, con
rinvio alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinché
riesamini l’eccezione di prescrizione applicando i principi di diritto di
cui al punto 5 e, se del caso e per gli appellanti che non ne restino
ancora pregiudicati, proceda all’esame delle ulteriori questioni in rito e
nel merito».
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-14-

processo di primo grado ed alle attività difensive del convenuto dalla

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i ricorrenti del
ricorso iscr. al n. 28321/11 r.g. hanno depositato memoria ed i
difensori delle parti hanno chiesto di essere ascoltati in camera di
consiglio.

consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Del resto, le conclusioni corrispondono all’applicazione dei
principi ormai consolidati in materia:
quanto alla spettanza del risarcimento del danno ed alla relativa
prescrizione, basti un richiamo a Cass. 17 maggio 2011, nn.
10813, 10814, 10815 e 10816; ovvero, tra le molte successive,
alle pronunzie nn.: dell’anno 2011: 16394, 17868, 21497, 21498,
21499, 21500, 21501, 21973, 23270, 23272, 23275, 23276,
23296, 23297, 23298, 23558, 23560, 23564, 23565, 23566,
23567, 23568, 23569, 23576, 23577, 23578, 23579, 23580,
23581, 23582, 23729, 23730, 23731, 23732, 23733, 23734,
23735, 23738, 23764, 23999, 24019, 24020, 24086, 24087,
24088, 24091, 24092, 24093, 24094, 24813, 24815, 24816,
24817, 24818, 24819, 24820, 24821, 24822, 25992, 25993,
25994, 26701, 26702; dell’anno 2012: 1182, 1850, 1917, 3972,
3973, 4240, 4241, 4537, 4538, 4539, 5064, 5065, 5533, 5640,
5642, 6911, 7257, 7282, 8403, 10298, 21003, 21006, 21072,
21073, 21074, 21075, 21076, 21077, 21719, 21720, 21721,
21722, 22034, 22035, 22036, 22037, 22038, 22040, 22041,
22042, 22709, 22875, 22876, 23929; dell’anno 2013: 238, 586,
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-15-

III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di

587, 1156, 1157, 1330, 1331, 1588, 1589, 1591, 1864, 3217,
3218, 3219, 3220, 3279, 8578, 8579, 8580, 11941, 12654, 12655,
14062, 14494, 15197, 15198, 15199, 15205, 16104, 17066 a
17074, 17454 a 17457, 19479, 19910, 19884, 20033 , 21136,
21367, 21368, 21832;

— già con Cass. 17 maggio 2011, n. 10814, si è statuito che
l’eventuale proposizione della domanda contro un Ministero
diverso da quello effettivamente “competente” – e quindi, nella
specie, in luogo della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri,
quale vertice dell’Esecutivo ed unica abilitata a rispondere delle
pretese per l’inadempimento dello Stato nel suo complesso
considerato – comporta non una questione di legittimazione in
senso proprio, ma soltanto la rimessione in termini per la
rinofificazione dell’atto introduttivo nei confronti della
articolazione statuale correttamente indicata: sicché, avendo
invece comunque preso ampiamente posizione sul merito della
domanda, anche i Ministeri, benché erroneamente citati, devono
intendersi come evocati quali articolazioni del Governo della
Repubblica; e tale soluzione è stata ribadita dapprima con
sentenza 13 dicembre 2012, n. 23011 e, poi, con ordinanza 19
dicembre 2012, n. 23494;
— più analiticamente, con sentenza 18 giugno 2013, n. 15197,
alla cui motivazione pare opportuno qui integralmente rinviare,
questa Corte ha poi riaffermato analoga conclusione, giungendo
ad affermare che, sia pure ribadito il principio affermato da
Cass. Sez. Un. 29 maggio 2012, n. 8516, per il quale l’operatività
dell’art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260, è limitata al profilo
della rimessione in termini, deve ritenersi che, quanto meno nel
Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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quanto alla legittimazione passiva del Ministero, si ricordi che:

caso in caso di contumacia in primo grado o in quello in cui
l’eccezione di erroneità di identificazione della controparte
pubblica manchi anche solo della contemporanea indicazione di
quella corretta, le esigenze di tutela del diritto del privato
impongono di ritenere inefficace l’eccezione stessa e,

comportano la definitiva sanatoria del vizio originario di
identificazione del convenuto: con la conseguenza che gli effetti
della pronuncia si produrranno nei confronti non del reale o
corretto destinatario, ma soltanto del destinatario effettivo della
domanda;
— a conclusioni analoghe perviene, sviluppando ampiamente
anche profili in parte diversi, Cass. 28 giugno 2013, n. 16104; e,
riprendendo entrambe, conferma la conclusiva statuizione Cass.,
ord. 30 agosto 2013, n. 20033; anche a tali articolate
argomentazioni può qui farsi riferimento e richiamo;
— pertanto, nella fattispecie il Ministero fa valere esclusivamente
una questione di difetto della propria passiva legittimazione,
anziché sotto il solo profilo della necessaria rimessione di
controparte in termini nei confronti dell’effettiva legittimata;
inoltre, non risulta che l’ampio sviluppo della tesi sia avvenuto
in primo grado e, comunque, entro i termini suddetti, in
particolare con l’indicazione univoca, in quella stessa sede e
come articolazione dello Stato cui l’atto andava notificato, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
— non si ha modo quindi di verificare che l’eccezione sia stata
formulata, nella specie, con i peculiari elementi che esige l’art. 4
della legge 260 del 1958 e che quindi l’indicazione della persona

Ric. 2011 n. 24282 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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impedendo così la rimessione in termini della controparte,

da evocare in giudizio sia stata completa in sede di appello e non
sia nuova in questa sede di legittimità;
— sia pure con la corrispondente correzione — sul punto — della
gravata sentenza, il motivo di ricorso va rigettato, non potendo
esso portare alla cassazione della gravata sentenza in ordine alla

V. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., i due
ricorsi vanno tra loro riuniti e:
quello proposto dal Ministero va rigettato;
quello proposto dal Tenerelli e dagli altri ricorrenti successivi,
invece, va accolto per quanto di ragione, con cassazione della
gravata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvio alla
medesima corte territoriale, in diversa composizione, anche per
le spese del giudizio di legittimità: e tanto affinché essa riesamini
l’eccezione di prescrizione applicando i principi di diritto di cui
al punto 5 delle richiamate relazioni e, se del caso e per gli
appellanti che non ne siano restati ancora pregiudicati, proceda
all’esame delle ulteriori questioni in rito e nel merito.

P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 24282/11 e 28231/11 r.g., rigetta
il primo ed accoglie il secondo per quanto di ragione; cassa la gravata
sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla corte di appello
di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 4 dicembre 2013.

Il Presidente

legittimazione passiva del Ministero.

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