Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3442 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3442 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Yahya Wendeme, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per
procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to Carmine
Verde (fax 0874/91364; p.e.c.
avvcarmineverde@puntopec.it )
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno;
– intimato avverso la sentenza n. 336/2016 della Corte di appello di
Campobasso emessa il 2 novembre 2016 e depositata il 9
2017

novembre 2016 R.G. n. 300/2016;

Data pubblicazione: 13/02/2018

Rilevato che
1.

Wendeme Yahya, cittadino ghanese ha chiesto alla
Commissione territoriale di Salerno – sezione di
Campobasso il riconoscimento del proprio diritto alla
protezione internazionale esponendo di essere nato a

Nel 2002 si erano verificati scontri nella comunità locale
per la successione alla carica ricoperta dal padre. Tale
vicenda si era conclusa tragicamente con l’uccisione del
padre e di altri 7 familiari e lo aveva indotto ad
abbandonare il suo paese.
2.

La domanda è stata respinta dalla Commissione
territoriale. Il Tribunale di Campobasso ha respinto il
ricorso e la Corte di appello ha rigettato il gravame
proposto dal richiedente asilo.

3.

Ha ritenuto la Corte di appello che, seppure le fonti di
informazione accreditate (Amnesty International,
rapporto del Ministero dell’Interno- Commissione
Nazionale per il Diritto di Asilo del 29 aprile 2016)
danno atto della complessità tribale del Ghana che,
specialmente nel nord del paese, assume connotazioni
conflittuali per il controllo del territorio da parte delle
comunità Konkomba, Nanumba e Dagomba, non
sussistono i presupposti per il riconoscimento della
protezione internazionale (status di rifugiato e
2

Yendi dove il padre aveva la carica di re del villaggio.

protezione sussidiaria) in quanto le stesse dichiarazioni
del richiedente escludono l’appartenza alle comunità
coinvolte in tali conflitti tribali e, per altro verso, la
violenza subìta dalla famiglia del richiedente è da
ascrivere al clan Abudu che non viene indicato nelle

o tribali. Inoltre sempre dalle fonti internazionali non
risulta che il Ghana sia interessato da situazioni di
violenza indiscriminata in contesto di conflitto armato
né da parte dell’ UNHCR sono state emesse direttive di
non rimpatrio verso il Ghana. In definitiva secondo la
Corte di appello il fatto che il padre del richiedente,
unitamente ad altri sette familiari, sia stato ucciso nel
2002, non è circostanza che di per sé possa giustificare
la concessione della protezione internazionale. Quanto
invece alla richiesta subordinata di protezione
umanitaria la Corte ha rilevato che nel caso in esame
non sono stati addotti in concreto i motivi specifici che
comprovino una particolare situazione di vulnerabilità a
carico del richiedente.
4. Ricorre per cassazione Yahya Wendeme con unico
motivo di ricorso con il quale deduce violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c.,
comma 1 n. 3, in relazione all’art. 2 del decreto
legislativo. Il ricorrente rileva che la Corte di appello ha
3

fonti internazionali come partecipe a conflitti interetnici

contraddetto lo stesso richiamo al rapporto del
Ministero dell’Interno – Commissione Nazionale sul
diritto di asilo citato nella motivazione dove si legge che
il conflitto interetnico nel nord del Ghana resta una
questione irrisolta e in grado di compromettere la

indiscriminata che rischia per il solo caso del rientro in
patria di esporre il richiedente a gravi danni o minacce
alla sua persona e che avrebbe dovuto portare alla
concessione della protezione sussidiaria o, quantomeno
della situazione umanitaria ( dato che la stessa circolare
n. 3716 del 30 luglio 2015 dell’Amministrazione
dell’Interno riconosce la necessità di garantire una
protezione umanitaria nel caso di “temporanea
impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del
paese o della zona di origine, non riconducibile alle
previsioni dell’art. 14 lett. c) del decreto legislativo n.
251/2007”.
Ritenuto che
5.

Il

ricorso è fondato proprio alla

luce della

giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello (Cass.
civ. n. 22111 del 1 luglio 2014) secondo cui il sistema
della protezione internazionale è articolato nelle tre
misure della concessione dello status di rifugiato, della
protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e
4

stabilità del paese. Una situazione quindi di violenza

questo richiede un esame complessivo della domanda
al fine di valutare l’eventuale ricorrenza dei
presupposti per la concessione di una delle tre misure
che compongono l’attuazione della previsione
costituzionale in materia di asilo (cfr. Cass. civ. n.

2012). La Corte di appello avrebbe dovuto pertanto
valutare le circostanze addotte dal richiedente, ai fini
della concessione delle due misure maggiori, per
verificare se le stesse giustificassero la richiesta
subordinata di protezione umanitaria e non limitarsi a
registrare la mancata deduzione di specifici profili di
vulnerabilità. Peraltro una valutazione in astratto del
caso in esame in relazione alla citata giurisprudenza
consente di affermare che il richiedente ha fatto
proprio riferimento alla perpetuazione nel Ghana, e
specificamente nella sua zona di provenienza, di un
sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato
o non efficacemente contrastato, anche se non
riconducibile, per assenza del vulnus persecutionis e
della situazione di violenza incontrollata, al rifugio
politico o alla protezione sussidiaria. Un riferimento
fatto proprio dall’Amministrazione con la citata
circolare n. 3716 del 30 luglio 2015. Il quadro delle
informazioni ufficiali acquisite, la gravità dei fatti
5

16362 del 4 agosto 2016 n. 10686 del 26 giugno

esposti dal richiedente e ritenuti attendibili dalla Corte
di appello giustifica pertanto un approfondimento della
valutazione ai fini dell’eventuale accertamento della
temporanea impossibilità di rimpatrio a causa
dell’insicurezza del paese e specificamente della zona

previsioni dell’art. 14 lett. c) del decreto legislativo n.
251/2007.
6.

Il ricorso va pertanto accolto affinché la Corte di
appello rivaluti la domanda di protezione umanitaria
alla luce delle indicazioni sopra esposte e la sentenza
impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di
appello di Campobasso che, in diversa composizione,
deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di
Campobasso che, in diversa composizione, deciderà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21

novembre 2017.
Il Presidente

di origine del richiedente se pure non riconducibile alle

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