Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3442 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. II, 12/02/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 12/02/2010), n.3442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato GRENGA LILIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIOTTI PIERLUIGI;

– ricorrente –

contro

S.S. (OMISSIS), B.A.

(OMISSIS), S.D. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI BENITO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3255/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

18/12/2009 dal Consigliere Dott. BUCCIANTE Ettore;

udito l’Avvocato CARDOSI Marcello con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CIOTTI Pierluigi, difensore della ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CALVETTA Domenico, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PANARITI Benito difensore dei resistenti che ha chiesto

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 gennaio 1999 il Tribunale di Latina – adito da S.M. nei confronti di sua sorella S.L., con domanda di scioglimento della comunione di beni caduti nelle successioni dei loro genitori – decise la causa disponendo tra l’altro (per quanto ancora rileva in questa sede) l’attribuzione di mq. 92,10 del sottotetto di un fabbricato in (OMISSIS) ad B.A., S.D. e S.S., eredi dell’attore, deceduto nel corso del giudizio, e dei residui mq. 74,17 dello stesso locale alla convenuta.

Impugnata da B.A., S.D. e S. S., la decisione e’ stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 13 luglio 2004 ha dichiarato che l’unita’ immobiliare in questione aveva gia’ formato oggetto della divisione convenzionale dell’intero edificio, intervenuta tra le parti con un rogito del (OMISSIS), e doveva intendersi frazionato in distinte porzioni corrispondenti alle proiezioni verticali dei due appartamenti sottostanti, assegnati uno a S.M. e l’altro a S.L..

Quest’ultima ha proposto ricorso per Cassazione, in base a due motivi. B.A., S.D. e S.S. si sono costituiti con controricorso e hanno presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso – tra loro strettamente connessi e da esaminare quindi congiuntamente – S. L. lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che il sottotetto di cui si tratta costituisse una pertinenza degli appartamenti sottostanti e avesse quindi gia’ formato oggetto della divisione convenzionale del fabbricato, concordata tra le parti con un rogito del (OMISSIS).

La censura va disattesa.

Si verte in tema di accertamenti di fatto ed apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorieta’ della motivazione. Ma da tali vizi la sentenza impugnata e’ immune, poiche’ il giudice di secondo grado ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione: prendendo in considerazione le caratteristiche del bene (dimensioni, struttura, accessibilita’, praticabilita’, oggettiva destinazione, utilizzazione effettiva e potenziale) ha sciolto l’alternativa tra “pertinenzialita’” e “condominialita’” del vano nel primo senso, alla luce dei principi che costantemente sono stati enunciati da questa Corte in materia. La diversa valutazione di quegli stessi elementi di fatto, propugnata da S.L., non puo’ costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimita’.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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