Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34414 del 23/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 23/12/2019), n.34414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25425-2018 proposto da:

COMUNE FIANO ROMANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 1, presso

lo STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO LTPARTERS, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO APICE;

– ricorrente –

contro

HOUSE MANAGEMENT SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6186/15/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 6186/15/17 depositata in data 24 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da House Management S.r.l. avverso la sentenza n. 5172/59/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva rigettato il ricorso della contribuente relativo all’avviso di accertamento ICI 2009 avente ad oggetto immobile ricettivo acquistato a mezzo di asta giudiziaria;

– La CTR riteneva di non condividere le ragioni già espresse dal giudice di primo grado, riducendo nel merito la pretesa al minor importo rideterminato nei limiti individuati nell’atto di appello;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Fiano Romano deducendo due motivi, che illustra con memoria. La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è la verifica della ritualità della sua notifica, da effettuarsi d’ufficio. La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 24 ottobre 2017, mentre il ricorso per cassazione è stato portato alla notifica il 1 agosto 2018. Nel caso di specie il termine per impugnare c.d. lungo era semestrale, dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato depositato successivamente al 4 luglio 2009 (l’avviso di accertamento stesso è del 4.10.2012) e ai fini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, in riferimento all’art. 327 c.p.c. il termine risulta spirato il 24 aprile 2018;

Va dato poi atto che in ricorso e poi in memoria il Comune di Fiano Romano deduce di essere venuto a conoscenza dell’esistenza della sentenza impugnata solo il 20.7.2018 a seguito della richiesta di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per effetto della mancata notifica del ricorso in appello al procuratore costituito in primo grado, ma solo alla parte personalmente.

Per decidere della questione si rende necessaria l’acquisizione del fascicolo del merito.

PQM

La Corte:

manda la Cancelleria per l’acquisizione del fascicolo del merito.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2019

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