Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34414 del 15/11/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2021, (ud. 26/10/2021, dep. 15/11/2021), n.34414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15019-2019 proposto da:

BARBISIO S.N.C. DI M.P. E F.LLI, M.C.,

M.P., M.V., rappresentati e difesi dall’avvocato

ALESSANDRA PASTORELLO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CANALI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL GESU’

49/VIA DEGLI ASTALLI, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

SCARSELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA DASSI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5054/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Canali S.p.A. otteneva dal Tribunale di Monza un decreto ingiuntivo nei confronti della Barbisio S.n.c. di M.P. e F.lli nonché dei soci illimitatamente responsabili, M.P., M.C. e M.V., per l’importo di Euro 53.226,62 (di cui Euro 41.124,76 per capitale ed il residuo per interessi), quale saldo del corrispettivo per la fornitura di capi di abbigliamento.

Proponevano opposizione gli ingiunti che sostenevano di avere provveduto al pagamento del prezzo della fornitura, avendo poi restituito parte della merce acquistata.

Il Tribunale adito, con la sentenza n. 3304 del 15/12/2016, revocava il decreto opposto, condannando gli opponenti al pagamento della minor somma di Euro 23.310,00 oltre interessi.

Gli opponenti proponevano appello e la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 5054 del 21/11/2018 rigettava l’appello principale nonché quello incidentale della Canali S.p.A.

Quanto al primo, con il quale si contestava al giudice di primo grado una non adeguata valutazione del materiale probatorio, la Corte d’Appello, oltre a rilevarne la genericità in merito alla possibilità di riferire gli assegni, indicati quali mezzi di pagamento del credito oggetto di causa, proprio alle fatture per le quali si era agito in via monitoria, deduceva altresì che la Canali aveva sin dall’inizio contestato che tali titoli le fossero stati consegnati e che fossero stati incassati, dovendosi quindi escludere che fosse stata offerta la prova del pagamento del credito oggetto di causa.

Quanto all’appello incidentale, che investiva il riconoscimento ad opera del Tribunale che parte della merce acquistata era stata poi restituita alla venditrice, la sentenza riteneva che non fosse stata adeguatamente contrastata la soluzione del Tribunale che aveva invece ritenuto che il ritiro della merce era avvenuto da parte di persona che all’epoca dei fatti rivestiva la qualità di rappresentante della stessa appellante incidentale.

Avverso tale sentenza propongono ricorso la Barbisio S.n.c. di M.P. e F.lli, nonché M.P., M.C. e M.V., quali soci illimitatamente responsabili, sulla base di un motivo.

La Canali S.p.A. resiste con controricorso.

Il motivo di ricorso denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Si sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che non fosse stata fornita la prova dell’effettiva consegna ed incasso degli assegni asseritamente versati a saldo del prezzo, essendosi dato rilievo ad un estratto conto, non bancario, che documenta solo i rapporti di dare-avere tra le due società.

Il motivo è inammissibile in quanto, oltre che risolversi nella sostanza in una contestazione dell’apprezzamento di fatto del giudice di merito, denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sulla base della formulazione non più applicabile ratione temporis (trattasi di sentenza di appello pronunciata abbondantemente dopo l’entrata in vigore della novella del 2012).

Inoltre, non appare nemmeno possibile valutare la censura alla luce della novellata previsione di cui al citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo la stessa comunque inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., posto che la sentenza gravata, pronunciata in giudizio di appello introdotto in data successiva al 12 settembre 2012, è fondata sulle medesime ragioni di fatto, poste a fondamento della decisione di primo grado.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

 

 

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